LEGGE 18 dicembre 1970, n. 1138
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le norme contenute nell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, si applicano alle enfiteusi rustiche costituite anteriormente al 28 ottobre 1941.
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