LEGGE 23 dicembre 1970, n. 1143
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I sali di cui al primo comma dell'articolo 1 ed al primo comma dell'articolo 5 della legge 5 luglio 1966, n. 519, possono essere venduti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato anche a grossisti, i quali sono autorizzati a cederli alle industrie con l'osservanza di particolari cautele stabilite dall'Amministrazione stessa.
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