LEGGE 23 dicembre 1970, n. 1145
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il termine del 22 agosto 1970, previsto dall'articolo 6 della legge 27 luglio 1967, n. 632, per l'esercizio da parte del Ministero dei lavori pubblici della facoltà di trattenere in servizio gli ingegneri e gli urbanisti del genio civile, con qualifica non superiore ad ispettore generale, che hanno superato il sessantacinquesimo anno di età, è prorogato sino al 31 dicembre 1973. Gli ingegneri ed urbanisti del ruolo del genio civile, già trattenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 sopracitato o che, successivamente al 22 agosto 1970, abbiano raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo possono essere riconfermati in servizio, con decorrenza da tale data o da quella successiva del collocamento a riposo, a domanda da presentarsi entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge. I funzionari di cui ai commi precedenti non possono essere confermati in servizio oltre il compimento del settantesimo anno di età.
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