DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1970, n. 1154
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;
Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata a Genova il 22 dicembre 1969, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Neurochirurgia" della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova.
Art. 2
E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova.
Art. 3
I contributi annui a carico dell'amministrazione provinciale di Genova, vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Art. 4
L'Universita' di Genova si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Art. 5
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso e il titolare cessera' immediatamente dal servizio.
SARAGAT MISASI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 4. - CARUSO
Allegato
Repertorio 185 Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Neurochirurgia" L'anno 1969 a questo di ventidue del mese di dicembre in Genova, in una sala del rettorato dell'Universita' degli studi in via Balbi, 5, innanzi a me dott. Mario Alburno, direttore amministrativo della predetta universita' e funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti; giusta il decreto rettorale in data 21 luglio 1951, con rinuncia di comune accordo, alla presenza dei testimoni, sono comparsi personalmente i signori: prof. Carmine Alfredo Romanzi da Salvitelle (Salerno) nella sua qualita' di rettore dell'Universita' degli studi di Genova, espressamente delegato dal consiglio di amministrazione della predetta universita' alla stipulazione del presente atto con delibera del 23 maggio 1969; dott. Carlo Pastorino, da Genova, nella sua qualita' di presidente del consiglio provinciale di Genova, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del consiglio provinciale di Genova n. 8151 del 9 maggio 1969, approvata dalla giunta provinciale amministrativa nella seduta del 26 maggio 1969 col n. 1746; i quali, dando esecuzione a precedenti accordi, Premesso che lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova nell'ordinamento didattico della facolta' di medicina e chirurgia comprende fra gli insegnamenti complementari quello di "Neurochirurgia"; che l'insegnamento di "Neurochirurgia" in considerazione della notevole rilevanza assunta dalla patologia neurotraumatologica, specie nel campo dei traumi cranioencefalici, ha assunto notevole importanza didattica e scientifica; che l'amministrazione provinciale di Genova, consapevole dei problemi di alto interesse sociale conseguenti alla traumatologia cranioencefalica che richiede una adeguata organizzazione sanitaria anche in rapporto ai sempre piu' frequenti e ricorrenti incidenti da traffico, e' venuta nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di assistente di ruolo convenzionato da assegnare alla cattedra di "Neurochirurgia"; che il consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, il senato accademico e il consiglio di amministrazione della Universita' degli studi di Genova con rispettive deliberazioni del 17 dicembre 1968, 21 febbraio e 23 maggio 1969, hanno deliberato nell'ambito delle rispettive competenze di accettare la proposta di istituzione di un posto convenzionato di assistente di ruolo da destinare alla cattedra di "Neurochirurgia" ed hanno approvato all'unanimita' lo schema predisposto per la relativa convenzione da stipulare fra le parti; tutto cio' premesso, detti signori della cui identita' personale e piena capacita' giuridica io sono certo, stipulano nelle vesti su indicate la seguente convenzione: Art. 1. L'amministrazione provinciale di Genova affinche' alla cattedra di "Neurochirurgia" della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova venga assegnato un assistente ordinario, si impegna a versare all'Universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465. a) L. 2.800.000 (lire duemilioniottocentomila) pari all'importo del costo medio annuo per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario; b) L. 560.000 (lire cinquecentosessantamila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 6 nonche' per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria. Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' di Genova in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno. Art. 3. Qualora il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1 sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di assistente di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, l'amministrazione provinciale di Genova si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, l'amministrazione provinciale di Genova si impegna altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al precedente articolo. Art. 4. L'Universita' di Genova per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di "Neurochirurgia". L'Universita' di Genova versera' altresi' annualmente allo Stato con esonero di ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma. Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni dieci dalla decorrenza della nomina del primo titolare del posto di assistente e si riterra' tacitamente rinnovata di dieci anni in dieci anni, qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza. Art. 6. La presente convenzione s'intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengono a cessare in tutto od in parte per qualsiasi motivo od in qualsiasi momento i contributi in essa previsti; c) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di assistente di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare dall'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni. Art. 7. La presente convenzione che e' stipulata nell'interesse della Universita' degli studi di Genova, e' esente dalla tassa di registro ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073. Essa sara' esecutiva non appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il decreto che disporra' la approvazione e la istituzione del posto di ruolo. Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante e redatto in numero di cinque facciate e quindici righe di questa facciata, viene letto dai comparenti che lo approvano perche' conforme al mandato a ciascuno di essi conferito dai rispettivi organi deliberanti. Dopodiche' viene cosi' firmato. prof. Carmine Romanzi, in detta qualita' A. ROMANZI dott. Carlo Pastorino, in detta qualita' C. PASTORINO dott. Mario Alburno, rogante M. ALBURNO Registrato a Genova - Atti pubblici 31 gennaio 1970 - Mod. M.E. n. 565 - Gratis. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione MISASI
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