DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1970, n. 1157

Type DPR
Publication 1970-10-30
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 95. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali e' aggiunto il seguente:

Radioecologia.

Art. 96 , relativo alle propedeuticita' del corso di laurea in scienze naturali e' abrogato e sostituito dal seguente:

"Gli insegnamenti biennali di botanica e di zoologia comprendono tanto la parte generale quanto la parte sistematica.

L'insegnamento di zoologia importa due esami distinti, relativi ai due anni di insegnamento.

L'insegnamento di chimica generale ed inorganica e chimica organica devono precedere gli esami di zoologia e fisiologia generale.

L'esame di chimica generale ed inorganica deve precedere l'esame di mineralogia.

L'esame di zoologia deve precedere l'esame di anatomia comparata.

L'esame di mineralogia deve precedere gli esami di geologia e di petrografia.

Gli esami di anatomia umana e di anatomia comparata devono precedere gli esami di fisiologia generale e di chimica biologica.

Gli esami di zoologia e di botanica devono precedere gli esami di paleontologia.

L'esame di fisica deve precedere l'esame di fisica terrestre e climatologia.

L'esame di botanica deve precedere quello di fisiologia vegetale".

Art. 103. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche e' aggiunto il seguente:

Radioecologia.

Art. 104 , relativo alle propedeuticita' del corso di laurea in scienze biologiche e' abrogato e sostituito dal seguente:

"Gli insegnamenti biennali di botanica e di zoologia comprendono tanto la parte generale quanto la parte sistematica.

L'insegnamento di zoologia importa due esami distinti, relativi ai due anni di insegnamento.

Per le precedenze nell'ordine degli esami valgono le norme di cui all'art. 96, fatta eccezione per le materie di "mineralogia", "petrografia", e "fisica terrestre e climatologia"".

Art. 108. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti:

Geologia del quaternario;

Petrografia del sedimentario;

Geomorfologia applicata;

Geologia marina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 9 gennaio 1971 Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 15. - CARUSO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 95. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali e' aggiunto il seguente: Radioecologia. Art. 96, relativo alle propedeuticita' del corso di laurea in scienze naturali e' abrogato e sostituito dal seguente: "Gli insegnamenti biennali di botanica e di zoologia comprendono tanto la parte generale quanto la parte sistematica. L'insegnamento di zoologia importa due esami distinti, relativi ai due anni di insegnamento. L'insegnamento di chimica generale ed inorganica e chimica organica devono precedere gli esami di zoologia e fisiologia generale. L'esame di chimica generale ed inorganica deve precedere l'esame di mineralogia. L'esame di zoologia deve precedere l'esame di anatomia comparata. L'esame di mineralogia deve precedere gli esami di geologia e di petrografia. Gli esami di anatomia umana e di anatomia comparata devono precedere gli esami di fisiologia generale e di chimica biologica. Gli esami di zoologia e di botanica devono precedere gli esami di paleontologia. L'esame di fisica deve precedere l'esame di fisica terrestre e climatologia. L'esame di botanica deve precedere quello di fisiologia vegetale". Art. 103. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche e' aggiunto il seguente: Radioecologia. Art. 104, relativo alle propedeuticita' del corso di laurea in scienze biologiche e' abrogato e sostituito dal seguente: "Gli insegnamenti biennali di botanica e di zoologia comprendono tanto la parte generale quanto la parte sistematica. L'insegnamento di zoologia importa due esami distinti, relativi ai due anni di insegnamento. Per le precedenze nell'ordine degli esami valgono le norme di cui all'art. 96, fatta eccezione per le materie di "mineralogia", "petrografia", e "fisica terrestre e climatologia"". Art. 108. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti: Geologia del quaternario; Petrografia del sedimentario; Geomorfologia applicata; Geologia marina.

SARAGAT MISASI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 gennaio 1971

Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 15. - CARUSO

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