DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1970, n. 1178

Type DPR
Publication 1970-07-20
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Vista la legge 1 agosto 1960, n. 853;

Vista la legge 22 novembre 1962, n. 1678;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

TITOLO I NORME GENERALI SULLE ABBREVIAZIONI DI CARRIERA PER I VICE RETTORI AGGIUNTI

Art. 1

Abbreviazioni di carriera

Le abbreviazioni di carriera, previste dall'art. 6 della legge 22 novembre 1962, n. 1678, sono quelle che consentono il passaggio anticipato, rispetto alla normale decorrenza, alla classe di stipendio superiore. I concorsi per merito distinto per il passaggio anticipato alla 3ª e 4ª classe di stipendio sono disciplinati dai titoli secondo e terzo del presente decreto.

TITOLO II PASSAGGIO ANTICIPATO ALLA 3ª CLASSE DI STIPENDIO

Art. 2

Passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio I vice rettori aggiunti, vincitori del concorso per merito distinto, disciplinato dagli articoli da 3 a 12, conseguono il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio, secondo le modalita' stabilite dagli articoli seguenti.

Art. 3

Concorso per merito distinto

Il concorso di cui al precedente articolo e' per esami e per titoli ed e' indetto annualmente, entro il 30 settembre, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, da registrare alla Corte dei conti e da pubblicare nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 4

Il concorso e' indetto per un numero di posti pari alla meta' del numero dei vice rettori aggiunti la cui anzianita' di ordinario, calcolata al 1 ottobre successivo, sia inferiore ai tre anni rispetto a quella prescritta per il normale passaggio alla terza classe di stipendio. La frazione posto si computa per intero, purche' sia almeno pari alla meta'.

Art. 5

Requisiti - Valutazione di anzianita'

Al concorso di cui ai precedenti articoli possono partecipare i vice rettori aggiunti che siano in possesso, alla data del 30 settembre dell'anno al quale si riferisce il concorso, dei seguenti requisiti, prescritti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165: A) si trovino a non piu' di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianita' richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio; B) abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio; C) abbiano riportato, nell'ultimo triennio, qualifiche non inferiori a "distinto". Il servizio militare prestato nei reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, e' computato come servizio civile di ruolo ai fini del raggiungimento dell'anzianita' di cui alla precedente lettera A), sempre che il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova. Ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, il servizio militare prestato nei reparti combattenti e' computato per anno intero, ai fini previsti dal comma precedente, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra. Agli effetti del compimento dell'anzianita' di servizio prescritta dalle precedenti lettere A) e B) non si computano, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 marzo 1958, n. 165, gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di "insufficiente" ne' i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianita' di servizio. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 6

Domanda di ammissione al concorso

Coloro che intendono partecipare al concorso per merito distinto debbono presentare apposita domanda al Ministero della pubblica istruzione entro il termine stabilito dal bando. I concorrenti devono allegare alla domanda i documenti relativi ai titoli di cui intendono chiedere la valutazione. E' ammesso riferimento a documenti acquisiti nel fascicolo personale, a condizione che siano indicati nella domanda in modo specifico. Non sono valutati i titoli non documentati dal candidato, oppure indicati nella domanda ma non esistenti nel fascicolo personale.

Art. 7

Prove di esame e valutazione titoli

La commissione esaminatrice del concorso dispone, ai sensi dell'art. 3, sesto comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di 100 punti dei quali 75 riservati alle prove di esamne e 25 ai titoli. Sono valutabili le seguenti categorie di titoli: A) titoli attinenti alla preparazione e alla capacita' professionale; B) pubblicazioni e titoli di cultura. La valutazione dei titoli precede la valutazione delle prove di esame. L'esame consta di una prova scritta e di una prova orale. La prova scritta consiste nello svolgimento di un terna di pedagogia, riferito particolarmente all'educazione collegiale, scelto dal candidato fra due temi proposti dalla commissione. Il giorno e l'ora della prova scritta sono comunicati ai singoli candidati almeno quindici giorni prima di quello in cui essi devono sostenere la prova. Per lo svolgimento del tema sono assegnate non meno di sei ore. La prova orale consiste nella trattazione di un argomento attinente alla vita dei convitti. Il programma delle prove di esame e' indicato nella tabella A annessa al presente decreto. Alla prova scritta sono assegnati 40 punti; alla prova orale 35 punti. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato, nella prova scritta, una votazione non inferiore a punti 28 su 40. Ai candidati ammessi alla prova orale e' data comunicazione del voto conseguito nella prova scritta. La data e l'ora della prova orale sono comunicate ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerla. Nella graduatoria generale di merito del concorso la commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove di esame abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 60 su 75, con non meno di punti 28 su 40 nella prova scritta e di 24,50 su 35 in quella orale ed una votazione complessiva, fra esami e titoli, non inferiore a 80 su 100. Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, nel limite dei posti messi a concorso, i concorrenti inclusi nella graduatoria generale di merito, nell'ordine determinato da quest'ultima. I concorrenti che pur avendo conseguito, nei modi indicati nel comma precedente, la votazione complessiva non inferiore a 60 su 75 nelle prove di esame, non conseguono, per insufficienza di titoli, la votazione complessiva di 80 su 100, sono compresi, nell'ordine risultante dal voto riportato nelle prove di esame, in un elenco. Al concorrente, compreso nell'elenco, e' rilasciata, a sua richiesta, una dichiarazione attestante che l'interessato ha superato le prove di esame del concorso, con la specificazione dei voti riportati. Il diario delle prove di esame e' stabilito dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso e' disposta, con decreto motivato del Ministro, soltanto per difetto di requisiti prescritti.

Art. 9

Approvazione della graduatoria

Il Ministro, riconosciuta la regolarita' del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso. La graduatoria di merito e quella dei vincitori sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10

Divieto di ripetere il concorso

I concorrenti che non hanno conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso per esami e per titoli, cui hanno preso parte, non possono ripeterlo.

Art. 11

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso e' nominata con decreto ministeriale ed e' composta: da un professore universitario di pedagogia, che la presiede; da un professore di ruolo di pedagogia appartenente all'ultima classe di stipendio; da un rettore dei convitti nazionali. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione, con qualifica non superiore a direttore di sezione.

Art. 12

Processo verbale e criteri di massima

La commissione esaminatrice di cui all'articolo precedente redige, per ogni seduta, il relativo processo verbale inerente alle operazioni di concorso. Il verbale e' sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. La commissione approva, nella sua prima adunanza, i criteri di massima per la valutazione dei titoli.

TITOLO III PASSAGGIO ANTICIPATO ALLA 4ª CLASSE DI STIPENDIO

Art. 13

Passaggio anticipato alla 4ª classe di stipendio I vice rettori aggiunti vincitori del concorso per merito distinto, disciplinato dagli articoli seguenti, conseguono il passaggio anticipato alla 4ª classe di stipendio.

Art. 14

Concorso per soli titoli

Il concorso per merito distinto per il passaggio anticipato alla 4ª classe di stipendio e' per soli titoli. La commissione giudicatrice del concorso dispone di 100 punti, cosi' ripartiti: A) 50 punti per la valutazione dei titoli attinenti alla preparazione e alla capacita' professionale e al servizio; B) 50 punti per la valutazione di pubblicazioni e dei titoli di cultura.

Art. 15

Bando - Posti da conferire

Il concorso e' indetto annualmente, entro il 30 settembre, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, da registrare alla Corte dei conti e da pubblicare nel Bollettino ufficiale, per un numero di posti pari al 25 per cento del numero dei vice rettori aggiunti la cui anzianita' nella terza classe di stipendio sia inferiore ai tre anni rispetto a quella prescritta per il normale passaggio alla 4ª classe di stipendio. La frazione di posto si computa per intero purche' sia pari almeno alla meta'.

Art. 16

Requisiti per l'ammissione al concorso

Possono partecipare al concorso i vice rettori aggiunti che posseggono, alla data del 30 settembre dell'anno al quale si riferisce il concorso, i seguenti requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165: A) si trovino a non piu' di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianita' richiesta per il passaggio alla 4ª classe di stipendio; B) abbiano riportato nell'ultimo triennio qualifiche non inferiori a "distinto". Agli effetti del raggiungimento dell'anzianita' di cui alla precedente lettera A), il servizio militare prestato nei reparti combattenti si valuta nei modi previsti dall'art. 5, sempre che il richiedente non abbia usufruito del medesimo beneficio ai fini dell'ammissione al concorso per il passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio. Si applicano, per il computo dell'anzianita', le disposizioni dell'art. 5.

Art. 17

Domanda di ammissione - Documentazione dei titoli

I vice rettori aggiunti che intendono partecipare al concorso devono presentare al Ministero, nel termine prescritto dal bando, apposita domanda, alla quale devono allegare la documentazione relativa ai titoli, previsti dall'art. 14 dei quali chiedono la valutazione. E' ammesso riferimento a documenti acquisiti nel fascicolo personale a condizione che siano indicati nella domanda in modo specifico. Non sono valutati i titoli non documentati dal candidato, oppure indicati nella domanda, ma non esistenti nel fascicolo personale.

Art. 18

Processo verbale e criteri di massima

Per il processo verbale e per i criteri di massima riferiti alla valutazione dei titoli, si osservano le disposizioni dell'art. 12.

Art. 19

Graduatoria

La commissione, ultimate le operazioni di concorso, forma la graduatoria dei vincitori, nella quale comprende, in ordine di merito e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano conseguito una votazione complessiva non inferiore a 80 su 100.

Art. 20

Rinvio

Per l'esclusione dal concorso e per l'approvazione della graduatoria valgono le disposizioni degli articoli 8 e 9.

Art. 21

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice e' composta: da un professore universitario di pedagogia, che la presiede; da un ispettore centrale per l'istruzione secondaria; da un rettore dei convitti nazionali, o da un professore ordinario di pedagogia di istituto di istruzione secondaria che abbia conseguito l'ultima classe di stipendio. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione, con qualifica non superiore a direttore di sezione.

Art. 22

Disposizioni comuni sulla decorrenza del passaggio anticipato alla 3ª e alla 4ª classe di stipendio

Con provvedimenti aventi effetti dal 1° ottobre dell'anno al quale si riferisce l'accertamento del numero dei posti messi a concorso, i vincitori conseguono il passaggio anticipato alla classe di stipendio superiore a quella di appartenenza all'atto dell'ammissione al concorso cui hanno partecipato.

TITOLO V ATTRIBUZIONI DELL'AUMENTO PERIODICO DI STIPENDIO ANTICIPATO PER MERITO

Art. 23

Aumento periodico anticipato per triennio di "ottimo"

Agli effetti dell'attribuzione, ai vice rettori aggiunti, dell'aumento periodico nella 2ª e nella 3ª classe di stipendio, anticipato per merito ai sensi del , e 4° comma dell'art. 14 della legge 13 marzo 1958, n. 165, sono utili i primi tre anni solari consecutivi di servizio prestato nella stessa classe di stipendio, ciascuno dei quali sia stato valutato con la qualifica di "ottimo". Non si considerano consecutivi gli anni di servizio interrotti da posizioni di stato non computabili, ai sensi delle disposizioni vigenti, ai fini della carriera. Ai rettori e ai vice rettori l'aumento periodico anticipato e' attribuito, alle condizioni e con le modalita' di cui ai precedenti commi, nelle due classi di stipendio ad essi assegnate e per non piu' di una volta in ciascuna di esse.

Art. 24

Aumento periodico anticipato nell'ultima classe di stipendio dei vice rettori aggiunti

Lo scrutinio per merito comparativo dei vice rettori aggiunti, previsto dal terzo comma, dell'art. 14 della legge 13 marzo 1958, n. 165, ha luogo ogni anno, dopo il 31 dicembre. Allo scrutinio sono ammessi d'ufficio i vice rettori aggiunti che abbiano prestato almeno tre anni di servizio nell'ultima classe di stipendio, e abbiano riportato, nell'ultimo triennio conclusosi il 31 dicembre, la qualifica di "ottimo". La commissione di cui all'art. 27 prende in esame, ai fini dello scrutinio e con riferimento al servizio prestato nell'ultima classe di stipendio, tutti gli elementi idonei a porre in rilievo l'attivita' e la personalita' del vice rettore aggiunto. Gli interessati hanno facolta' di presentare al Ministero, entro il termine stabilito da apposito avviso da pubblicare nel Bollettino ufficiale la documentazione relativa ai titoli di cui essi intendono chiedere la valutazione; i titoli valutabili devono comunque essere stati conseguiti posteriormente al passaggio all'ultima classe di stipendio. Compiuta la valutazione comparativa, la commissione designa i piu' meritevoli in numero pari alla meta' degli ammessi allo scrutinio.

Art. 25

Approvazione degli Atti

Il Ministero, riconosciuta la regolarita' del procedimento seguito dalla commissione, approva con proprio decreto l'elenco dei designati. Il decreto, regolarmente registrato alla Corte dei conti, e' pubblicato nel "Bollettino ufficiale" del Ministero.

Art. 26

Decorrenza dell'aumento

L'aumento anticipato di cui agli articoli 23 e 24 e' attribuito con effetto dal compimento di un anno dalla data di decorrenza dell'ultimo aumento periodico in godimento conseguito per anzianita'.

Art. 27

Commissione

Alle operazioni di scrutinio provvede una commissione, costituita: da un funzionario dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, che la presiede; da un rettore dei convitti nazionali; da un professore ordinario di pedagogia delle scuole secondarie appartenente all'ultima classe di stipendio. Le funzioni di segretario della commissione sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

TITOLO VI APPLICAZIONE

Art. 28

Decorrenza

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SARAGAT RUMOR - MISASI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 dicembre 1970

Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 168. - CARUSO

Tabella A

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