LEGGE 23 dicembre 1970, n. 1185
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato che modifica talune disposizioni in materia di bilancio dei trattati che istituiscono le Comunita' europee e del trattato che istituisce un consiglio unico ed una commissione unica delle Comunita' europee e relativi allegati, stipulato a Lussemburgo il 22 aprile 1970.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 12 del trattato stesso.
Art. 3
Il Governo e' autorizzato ad emanare non oltre il 31 dicembre 1974 e secondo le scadenze rispettivamente previste dagli articoli 2, 3 e 4 della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunita', adottata a Lussemburgo il 21 aprile 1970, decreti aventi forza di legge ordinaria, secondo i principi direttivi contenuti nel trattato di cui all'articolo 1 e le disposizioni della decisione di cui al presente articolo. Il Governo e' altresi' autorizzato ad emanare entro il 31 dicembre 1974, con decreti aventi forza di legge ordinaria, le norme necessarie ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti: a) dai regolamenti, dalle direttive e dalle decisioni emesse dagli organi delle Comunita' europee per l'attuazione del trattato di cui all'articolo 1 e della decisione di cui al presente articolo; b) dai regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune. ((1))
Art. 4
Il Governo emanera' le norme nelle materie previste dalla presente legge, sentita una commissione parlamentare composta da 15 senatori e 15 deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati. La commissione di cui al comma precedente e' altresi' abilitata ad esprimere il proprio parere, a maggioranza dei suoi componenti, sull'opportunita' dell'esercizio della delega per l'esecuzione delle misure a norma dell'articolo 3.
SARAGAT COLOMBO - MORO - REALE - GIOLITTI - PRETI - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Trattato-art. 1
Trattato che modifica talune disposizioni in materia di bilancio dei Trattati che istituiscono le Comunita' europee e del Trattato che istituisce un consiglio unico ed una commissione unica delle Comunita' europee e documenti allegati. Sua Maesta' il Re dei Belgi, Il Presidente della Repubblica federale di Germania, Il Presidente della Repubblica francese, Il Presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, Visto l'articolo 96 del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, Visto l'articolo 236 del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, Visto l'articolo 204 del Trattato che istituisce la Comunita' Europea dell'Energia Atomica, Considerando che le Comunita' disporranno di risorse proprie destinate ad essere impiegate per coprire la totalita' delle loro spese; Considerando che la sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunita' richiede un aumento dei poteri attribuiti alla Assemblea in materia di bilancio; Risoluti ad associare strettamente l'Assemblea al controllo dell'esecuzione del bilancio delle Comunita'; Hanno deciso di modificare talune disposizioni in materia di bilancio dei Trattati che istituiscono le Comunita' Europee e del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' Europee e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: Sua Maesta' il Re dei Belgi: S. E. Pierre HARMEL, Ministro degli Affari Esteri; Il Presidente della Repubblica Federale di Germania: S. E. Walter SCHEEL, Ministro degli Affari Esteri; Il Presidente della Repubblica francese: S. E. Maurice SCHUMANN, Ministro degli Affari Esteri; Il Presidente della Repubblica italiana: S. E. Aldo MORO, Ministro degli Affari Esteri; Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo: S. E. Gaston THORN, Ministro degli Affari Esteri e del Commercio Estero; Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi: S. E. H. J. DE KOSTER, Segretario di Stato agli Affari Esteri; I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, Hanno convenuto le disposizioni che seguono: Articolo 1. L'articolo 78 del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e' sostituito dalle disposizioni seguenti: "Articolo 78. 1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre. Le spese d'amministrazione della Comunita' comprendono le spese dell'Alta Autorita', incluse quelle per la attivita' del Comitato consultivo e parimenti quelle della Corte, dell'Assemblea e del Consiglio. 2. Ciascuna Istituzione della Comunita' elabora, anteriormente al 1 luglio, uno stato di previsione delle proprie spese d'amministrazione. L'Alta Autorita' raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare del bilancio amministrativo, allegandovi un parere che puo' comportare previsioni divergenti. Tale progetto preliminare comprende una previsione delle entrate ed una previsione delle spese. 3. L'Alta Autorita' deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio amministrativo non oltre il 1 settembre dell'anno che ne precede l'esecuzione. Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta l'Alta Autorita' ed eventualmente le altre Istituzioni interessate. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio amministrativo e lo trasmette all'Assemblea. 4. Il progetto di bilancio amministrativo deve essere sottoposto all'Assemblea non oltre il 5 ottobre dell'anno che ne precede l'esecuzione. L'Assemblea, deliberando alla maggioranza dei membri che la compongono, ha il diritto di emendare il progetto di bilancio amministrativo e, deliberando alla maggioranza assoluta dei suffragi espressi, di proporre al Consiglio modificazioni al progetto per quanto riguarda le spese derivanti obbligatoriamente dal Trattato o dagli atti adottati a sua norma. Qualora, entro un termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio amministrativo, l'Assemblea abbia dato la sua approvazione, il bilancio amministrativo e' definitivamente adottato. Qualora, entro tale termine, l'Assemblea non abbia emendato il progetto di bilancio amministrativo ovvero non abbia proposto modificazioni a quest'ultimo, il bilancio amministrativo si considera definitivamente adottato. Qualora, entro tale termine, l'assemblea abbia adottato emendamenti o proposto modificazioni, il progetto di bilancio amministrativo cosi' emendato o corredato da proposte di modificazione e' trasmesso al Consiglio. 5. Il Consiglio, dopo aver discusso con l'Alta Autorita' ed eventualmente con le altre Istituzioni interessate in merito a tale progetto di bilancio amministrativo, puo', deliberando a maggioranza qualificata, modificare ciascuno degli emendamenti adottati dall'Assemblea e delibera alla stessa maggioranza sulle proposte di modificazione da essa presentate. Il progetto di bilancio amministrativo e' modificato in funzione delle proposte di modificazione accettate dal Consiglio. Qualora, entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione di tale progetto di bilancio amministrativo, il Consiglio non abbia modificato alcun emendamento adottato dall'Assemblea ed abbia accettato le proposte di modificazione da essa presentate, il bilancio amministrativo si considera definitivamente adottato. Il Consiglio informa l'Assemblea del fatto che non ha modificato alcun emendamento e che ha accettato le proposte di modificazione. Qualora, entro tale termine, il Consiglio abbia modificato uno o piu' emendamenti adottati dall'Assemblea o non abbia accettato proposte di modificazione da essa presentate, il progetto di bilancio amministrativo e' trasmesso nuovamente all'Assemblea. Il Consiglio espone a quest'ultima il risultato delle proprie deliberazioni. 6. Entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione di tale progetto di bilancio amministrativo, l'Assemblea, informata dell'esito delle proprie proposte di modificazione, delibera, a maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, sulle modificazioni apportate dal Consiglio ai suoi emendamenti e adotta quindi il bilancio amministrativo. Qualora, entro tale termine, l'Assemblea non si sia pronunciata, il bilancio amministrativo si considera definitivamente adottato. 7. Quando la procedura di cui al presente articolo e' espletata, il Presidente dell'Assemblea costata che il bilancio amministrativo e' definitivamente adottato. 8. Per l'insieme delle spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal Trattato o dagli atti adottati a sua norma, e' fissato ogni anno un tasso massimo di aumento rispetto alle spese della stessa natura dell'esercizio in corso. L'Alta Autorita', dopo aver consultato il Comitato di politica congiunturale e il Comitato di politica di bilancio, costata tale tasso massimo che risulta: dall'evoluzione in volume del prodotto nazionale lordo nella Comunita' dalla variazione media dei bilanci degli Stati membri e dall'evoluzione del costo della vita durante l'ultimo esercizio. Il tasso massimo e' comunicato anteriormente al 1 maggio a tutte le Istituzioni della Comunita'. Queste sono tenute a rispettarlo durante la procedura di bilancio, fatte salve le disposizioni del quarto e del quinto comma del presente paragrafo. Qualora, per le spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal Trattato o dagli atti adottati a sua norma, il tasso di aumento risultante dal progetto di bilancio amministrativo stabilito dal Consiglio sia superiore alla meta' del tasso massimo, l'Assemblea, nell'esercizio del proprio diritto di emendamento, puo' ancora aumentare l'importo totale di tali spese nei limiti della meta' del tasso massimo. Quando, in casi eccezionali, l'assemblea, il Consiglio o l'Alta Autorita' ritengono che le attivita' delle Comunita' esigono che il tasso stabilito secondo la procedura definita al presente paragrafo sia superato, puo' essere fissato un nuovo tasso mediante accordo tra il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e l'Assemblea, che delibera alla maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi. 9. Ciascuna Istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle disposizioni del Trattato e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie delle Comunita' e di equilibrio delle entrate e delle spese. 10. L'adozione definitiva del bilancio amministrativo vale autorizzazione ed obbligo per l'Alta Autorita' di riscuotere l'ammontare delle entrate corrispondenti, conformemente alle disposizioni dell'art. 49".
Trattato-art. 2
Articolo 2 Il Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e' completato dalle disposizioni seguenti: Articolo 78 A Per i bilanci amministrativi degli esercizi anteriori all'esercizio 1975, si applicano le disposizioni seguenti in deroga a quelle dell'art. 78: 1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre. Le spese d'amministrazione della Comunita' comprendono le spese dell'Alta Autorita', incluse quelle per la attivita' del Comitato consultivo e parimenti quelle della Corte, dell'Assemblea e del Consiglio. 2. Ciascuna Istituzione della Comunita' elabora, anteriormente al 1 luglio, uno stato di previsione delle proprie spese d'amministrazione. L'Alta Autorita' raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio amministrativo, allegandovi un parere che puo' comportare previsioni divergenti. Tale progetto preliminare comprende una previsione delle entrate ed una previsione delle spese. 3. L'Alta Autorita' deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio amministrativo non oltre il 1 settembre dell'anno che ne precede l'esecuzione. Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta l'Alta Autorita' ed eventualmente le altre Istituzioni interessate. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio amministrativo e lo trasmette all'Assemblea. 4. Il progetto di bilancio amministrativo deve essere sottoposto all'Assemblea non oltre il 5 ottobre dell'anno che ne precede l'esecuzione. L'Assemblea ha il diritto di proporre al Consiglio modificazioni al progetto di bilancio amministrativo. Qualora, entro un termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio amministrativo, l'Assemblea abbia dato la sua approvazione ovvero non abbia proposto modificazioni al progetto, il bilancio amministrativo si considera definitivamente adottato. Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia proposto modificazioni, il progetto di bilancio amministrativo cosi' corredato da proposte di modificazione e' trasmesso al Consiglio. 5. Il Consiglio, dopo aver discusso con l'Alta Autorita' ed eventualmente con le altre Istituzioni interessate in merito a tale progetto di bilancio amministrativo, adotta il bilancio amministrativo nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di tale progetto, alle condizioni che seguono. Qualora una modificazione proposta dall'Assemblea non abbia l'effetto di aumentare l'importo globale delle spese di una Istituzione, segnatamente in quanto l'aumento delle spese che ne deriverebbe e' espressamente compensato da una o piu' modificazioni proposte, comportanti una corrispondente riduzione delle spese, il Consiglio puo', deliberando a maggioranza qualificata, rigettare tale proposta di modificazione. In mancanza di decisione di rigetto, la proposta di modificazione e' accettata. Qualora una modificazione proposta dall'Assemblea abbia l'effetto di aumentare l'importo globale delle spese di una Istituzione, il Consiglio deve deliberare a maggioranza qualificata per accettare tale proposta di modificazione. Qualora, in applicazione del secondo o del terzo comma del presente paragrafo, il Consiglio abbia rigettato o non abbia accettato una proposta di modificazione, puo', deliberando a maggioranza qualificata, sia mantenere l'importo che figura nel progetto di bilancio amministrativo, sia fissare un altro importo. 6. Quando la procedura di cui al presente articolo e' espletata, il Presidente del Consiglio costata che il bilancio amministrativo e' definitivamente adottato. 7. Ciascuna Istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle disposizioni del Trattato e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie delle Comunita' e di equilibrio delle entrate e delle spese. 8. L'adozione definitiva del bilancio amministrativo vale autorizzazione ed obbligo per l'Alta Autorita' di riscuotere l'ammontare delle entrate corrispondenti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 49".
Trattato-art. 3
Articolo 3 L'ultimo comma dell'articolo 78 quinto del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e' sostituito dalle disposizioni seguenti: "Il Consiglio e l'Assemblea danno atto all'Alta Autorita' dell'esecuzione del bilancio amministrativo. A tale scopo, la relazione della Commissione di controllo e' esaminata, successivamente, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e dall'Assemblea. E' dato atto all'Alta Autorita' solo dopo che il Consiglio e l'Assemblea hanno deliberato".
Trattato-art. 4
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.