DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1970, n. 1186
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;
Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano il 28 gennaio 1970, per il finanziamento di due posti di assistente ordinario presso la cattedra di "Chirurgia d'urgenza" della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano.
Art. 2
Sono istituiti, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, due posti di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano.
Art. 3
I contributi annui a carico dell'amministrazione provinciale di Milano, vengono determinati in L. 5.600.000 (cinquemilioniseicentomila) per il mantenimento dei posti di cui al precedente art. 2 e in L. 1.120.000 (unmilionecentoventimila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolari dei posti stessi.
Art. 4
L'Universita' di Milano si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti ai titolari dei posti nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolari dei posti stessi.
Art. 5
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente art. 2 saranno senz'altro soppressi e i titolari cesseranno immediatamente dal servizio.
SARAGAT MISASI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 39. - CARUSO
Convenzione assistente Chirurgia d'urgenza presso medicina e chirurgia-art. 1
Repertorio n. 416 REPUBBLICA ITALIANA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO Convenzione tra l'Universita' degli studi di Milano e l'amministrazione provinciale di Milano per l'istituzione presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'ateneo di due posti di assistente di ruolo da destinarsi alla cattedra di "Chirurgia d'urgenza". L'anno millenovecentosettanta e questo giorno ventotto del mese di gennaio in Milano, in una sala del rettorato dell'Universita' degli studi, in via Festa del Perdono, 7, davanti a me dott. Mario Luzi, nato a Camerino (Macerata) l'8 novembre 1923, direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Milano e come tale delegato con decreto del rettore 1 luglio 1965 a ricevere, in forma pubblica amministrativa, gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse dell'universita' medesima a norma dell'art. 129 del vigente regolamento universitario, ed alla presenza dei signori: dott. Maurizio Aureli, funzionario dell'Universita'; dott. Mario Zema, funzionario dell'Universita'; testimoni noti ed idonei a termine di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti: Da una parte il prof. Romolo Deotto, nato a Viadana (Mantova) l'8 febbraio 1911, magnifico rettore e legale rappresentante dell'Universita' degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del consiglio di amministrazione adottata nella seduta del 30 ottobre 1969; Dall'altra il dott. Erasmo Peracchi, nato a Milano il 19 luglio 1918, presidente dell'amministrazione provinciale di Milano delegato alla stipulazione del presente atto con delibera del consiglio provinciale in data 21 luglio 1969; Premesso che l'ingente sviluppo delle discipline chirurgiche, con particolare riguardo alle malattie traumatologiche comportanti interventi d'urgenza, hanno assunto via via sempre maggiore rilevanza nella vita sociale moderna ponendo l'esigenza di fornire agli studenti una opportuna preparazione su tali malattie e sulle relative terapie chirurgiche d'urgenza; che il consiglio provinciale di Milano con sua deliberazione 21 luglio 1969 ha espresso la volonta' di convenzionare due posti di assistente di ruolo da destinare alla cattedra di chirurgia d'urgenza per la quale l'amministrazione provinciale di Milano ha convenzionato altresi' un posto di professore di ruolo attualmente all'approvazione dei competenti organi governativi; che le autorita' accademiche hanno deliberato favorevolmente l'istituzione di due posti di assistente di ruolo da destinare a tale cattedra; Tutto cio' premesso tra l'amministrazione provinciale di Milano, rappresentata dal suo presidente pro-tempore, dott. Erasmo Peracchi e l'Universita' degli studi di Milano, nella persona del suo rettore, prof. Romolo Deotto, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. L'amministrazione provinciale di Milano, affinche' alla cattedra di chirurgia d'urgenza della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Milano vengano assegnati due assistenti ordinari, si impegna a versare all'universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di due posti di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465: a) L. 5.600.000 (cinquemilioniseicentomila) pari all'importo del costo medio annuo per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di due assistenti ordinari; b) L. 1.120.000 (unmilionecentoventimila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare ai titolari dei cennati posti nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.
Convenzione assistente Chirurgia d'urgenza presso medicina e chirurgia-art. 2
Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1, debbono essere versati all'Universita' degli studi di Milano in unica soluzione all'atto della nomina dei titolari dei posti e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.
Convenzione assistente Chirurgia d'urgenza presso medicina e chirurgia-art. 3
Art. 3. Qualora il costo medio degli assistenti universitari di ruolo risulti, per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, sia che i posti convenzionati vengano ricoperti mediante trasferimento di assistente di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, l'amministrazione provinciale di Milano si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore degli assistenti universitari, l'amministrazione provinciale di Milano si impegna, altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Convenzione assistente Chirurgia d'urgenza presso medicina e chirurgia-art. 4
Art. 4. L'Universita' degli studi di Milano per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti ai titolari dei posti di assistente di ruolo destinati alla cattedra di chirurgia d'urgenza. L'Universita' degli studi di Milano versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.
Convenzione assistente Chirurgia d'urgenza presso medicina e chirurgia-art. 5
Art. 5. La presente convenzione ha la durata di dieci anni dalla decorrenza della nomina dei primi titolari dei posti di assistente e si riterra' tacitamente rinnovata di dieci anni in dieci anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione assistente Chirurgia d'urgenza presso medicina e chirurgia-art. 6
Art. 6. La presente convenzione s'intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, i posti di assistente di ruolo s'intenderanno senz'altro soppressi ed i relativi titolari cesseranno immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita' che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.
Convenzione assistente Chirurgia d'urgenza presso medicina e chirurgia-art. 7
Art. 7. Il presente atto, essendo stipulato nell'interesse dell'Universita' degli studi di Milano, e' esente da tasse di registro e bollo a norma delle vigenti disposizioni di legge come atto stipulato nell'interesse dello Stato. Il presente atto, scritto a macchina su carta uso bollo da persona di mia fiducia, viene pubblicato alle parti contraenti mediante lettura da me fatta a chiara ed intelligibile voce, presenti i testi, e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla loro volonta' ed in segno di approvazione lo firmano unitamente ai testi sopra indicati ed a me ufficiale rogante. Il presente atto consta di due fogli di cui occupa sei facciate intere e parte della settima. Romolo DEOTTO, rettore Erasmo PERACCHI Maurizio AURELI, teste Mario ZEMA, teste Mario LUZI Registrato a Milano il 29 gennaio 1970. - Ufficio registro atti pubblici - Milano "2. al n. 228 71/ME - Vol. 36 - Gratis. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione MISASI
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