DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1970, n. 1189
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 62. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche e' aggiunto il seguente;
Paleontologia umana.
Art. 156 , relativo alla scuola di specializzazione in "Scienza e tecnica dei fenomeni di corrosione" e' modificato nel senso che dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:
"La scuola puo' accogliere come uditori persone laureate in chimica, chimica industriale e ingegneria, interessate a seguire qualcuno dei corsi della scuola in relazione ad un interesse diretto nel settore.
Tali uditori dovranno presentare regolare domanda di iscrizione su carta legale diretta al rettore, indicando i corsi che intendono seguire.
Le domande saranno vagliate analogamente a quelle degli allievi.
Gli uditori saranno tenuti a pagare una quota di iscrizione.
Gli uditori non saranno tenuti a sostenere gli esami relativi ai corsi frequentati e non avranno diritto ad alcun diploma. La direzione della scuola rilascera' loro un attestato di frequenza".
Art. 161 , relativo al funzionamento della suddetta scuola e' modificato nel senso che e' aggiunto il seguente comma:
"La scuola potra' avvalersi anche di contributi provenienti da enti o industrie interessate allo sviluppo delle conoscenze in questo campo".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1970
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 14 gennaio 1971 Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 44. - CARUSO
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 62. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche e' aggiunto il seguente; Paleontologia umana. Art. 156, relativo alla scuola di specializzazione in "Scienza e tecnica dei fenomeni di corrosione" e' modificato nel senso che dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti: "La scuola puo' accogliere come uditori persone laureate in chimica, chimica industriale e ingegneria, interessate a seguire qualcuno dei corsi della scuola in relazione ad un interesse diretto nel settore. Tali uditori dovranno presentare regolare domanda di iscrizione su carta legale diretta al rettore, indicando i corsi che intendono seguire. Le domande saranno vagliate analogamente a quelle degli allievi. Gli uditori saranno tenuti a pagare una quota di iscrizione. Gli uditori non saranno tenuti a sostenere gli esami relativi ai corsi frequentati e non avranno diritto ad alcun diploma. La direzione della scuola rilascera' loro un attestato di frequenza". Art. 161, relativo al funzionamento della suddetta scuola e' modificato nel senso che e' aggiunto il seguente comma: "La scuola potra' avvalersi anche di contributi provenienti da enti o industrie interessate allo sviluppo delle conoscenze in questo campo".
SARAGAT MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 44. - CARUSO
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