DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1970, n. 1193
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del prefetto della provincia di Vercelli, in data 25 aprile 1939, con il quale l'ospedale "Maria Assunta" di Livorno Ferraris e' stato classificato "infermeria" ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631; Visto il provvedimento del medico provinciale di Vercelli, in data 12 novembre 1969, con il quale si attesta che l'infermeria "Maria Assunta" di Livorno Ferraris non e', allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificata tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1958; Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa; Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona; Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'infermeria "Maria Assunta", con sede in Livorno Ferraris (Vercelli), di cui alle premesse, e' dichiarata ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, e' composto come segue: un membro eletto dal consiglio provinciale di Vercelli; tre membri eletti dal consiglio comunale di Livorno Ferraris; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1958. Il presente decreto; munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 settembre 1970 SARAGAT MARIOTTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 gennaio 1971 Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 62. - CARUSO
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