DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1970, n. 1204
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1257, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 157, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione della facolta' di medicina e chirurgia e' modificato nel senso che le scuole in "Malattie veneree e della pelle" e in "Anestesiologia" mutano rispettivamente le denominazioni in quelle di "Clinica dermosifilopatica" e di "Anestesiologia e rianimazione".
Allo stesso elenco e' aggiunta la scuola di specializzazione in "Malattie dell'apparato digerente".
Gli articoli 184 e 185, relativi alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare; gli articoli 186 e 187 relativi alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia; gli articoli 192 e 193, relativi alla scuola di specializzazione in malattie veneree e della pelle che assume la denominazione di scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica; gli articoli 196 e 197, relativi alla scuola di specializzazione in radiologia; gli articoli 200 e 201, relativi alla scuola di specializzazione in anestesiologia che assume la denominazione di scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione; gli articoli 202 e 203, relativi alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare
Art. 184. - Durata del corso: 3 anni.
Piano di studi
1° Anno:
Anatomia normale dell'apparato cardiovascolare;
Fisiologia dell'apparato cardiovascolare respiratorio;
Fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria (primo corso);
Patologia cardiovascolare (1° corso);
Semeiotica fisica (1° corso);
Semeiotica strumentale (1° corso);
Microbiologia (complementare);
Biochimica (complementare).
2° Anno:
Fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria (2° corso);
Patologia cardiovascolare (2° corso);
Semeiologia fisica (2° corso);
Semeiologia strumentale (2° corso);
Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare (1° corso);
Radiologia;
Farmacologia;
Clinica e terapia (1° corso).
3° Anno:
Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare (2° corso);
Clinica e terapia (2° corso);
Chirurgia dell'apparato cardiovascolare;
Problemi assicurativi e sociali (complementari);
Statistica (complementare).
Art. 185. - Numero massimo degli iscritti: undici specializzandi per anno. Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia
Art. 186. - Il corso di specializzazione in ostetricia e ginecologia ha la durata di 4 anni. L'ammissione alla scuola avviene a seguito di concorso per titoli ed esami, concorso che deve essere espletato entro il mese di dicembre. Sono da considerare titoli preferenziali a parita' di risultato dell'esame di ammissione:
il voto di laurea in medicina e chirurgia;
l'aver frequentato come medico o come studente interno una clinica ostetrica e ginecologica universitaria e l'avervi preparato la tesi di laurea;
la documentazione di eventuali servizi prestati in grossi reparti ospedalieri della specialita';
eventuali pubblicazioni.
Il numero complessivo degli iscritti alla scuola non deve essere superiore a 40 (suddivisi 10 per ogni anno di corso).
Per nessun motivo il corso di 4 anni puo' essere abbreviato.
Nessun titolo puo' esonerare dalla frequenza gli iscritti nei 4 anni di corso.
Gli iscritti oltre all'obbligo della frequenza alle lezioni, esercitazioni, seminari etc. debbono prestare servizio analogo a quello degli assistenti per non meno di 9 mesi all'anno.
Gli iscritti alla scuola debbono sostenere esami annuali di profitto e l'esame finale di diploma. Non puo' essere iscritto all'anno successivo di corso chi non abbia superato tutti gli esami.
Art. 187. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:
1° Anno:
1) Elementi di genetica e di eugenica;
2) Anatomia normale ed embriologia dell'apparato genitale femminile;
3) Fisiologia dell'apparato genitale femminile;
4) Endocrinologia fisiologica;
5) Fisiologia ostetrica;
6) Diagnostica ostetrica;
7) Clinica ostetrica e ginecologica.
2° Anno:
1) Tecnica operatoria ostetrica;
2) Diagnostica ginecologica;
3) Tecnica diagnostica di laboratorio nel campo ostetrico e ginecologico esclusa la istologia (sierologia, batteriologia, citologia, ematologia, biochimica);
4) Clinica ostetrica e ginecologica.
3° Anno:
1) Anatomia patologica ostetrica e ginecologica;
2) Istologia normale e patologia ostetrica e ginecologica;
3) Puericultura prenatale;
4) Emoterapia nel campo ostetrico e ginecologico;
5) Anestesia ed analgesia nel campo ostetrico e ginecologico;
6) Tecnica operatoria ginecologica;
7) Terapia medica ostetrica e ginecologica;
8) Clinica ostetrica e ginecologica.
4° Anno:
1) Puericultura post-natale e malattia del neonato;
2) Ostetricia e ginecologia forense;
3) Roentgendiagnostica e radioterapia in ostetricia e ginecologia;
4) Urologia ginecologica;
5) Chirurgia addominale extragenitale;
6) Clinica ostetrica e ginecologica (esame alla fine del quarto anno).
Gli esami si fanno per gruppi di materie, ed i membri delle commissioni saranno proposti dal direttore della scuola.
Per il conseguimento del diploma il candidato deve presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo personale.
Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica
Art. 192. - Gli anni di corso della scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica debbono essere tre a tempo pieno.
Il numero degli iscritti alla scuola sara' limitato a 7 per ogni anno di corso.
Per la iscrizione alla scuola sara' richiesta la sola laurea in medicina e chirurgia e cio' affinche' lo specializzando possa conseguire l'abilitazione professionale durante il corso di specializzazione.
Art. 193. - Le materie di studio saranno quelle sottoindicate distribuite per ognuno dei tre anni in corso.
1° Anno:
1) Anatomia e istologia normale della cute;
2) Fisiologia della cute e degli annessi cutanei;
3) Anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
4) Microbiologia e parassitologia applicata;
5) Tecnica di laboratorio con particolare riferimento alla sierologia applicata;
6) Semeiotica dermatologica e venereologia.
2° Anno:
1) Patologia delle malattie cutanee;
2) Patologia delle infezioni sessuali;
3) Anatomia e istologia patologica della cute;
4) Anatomia patologica delle malattie veneree e sessuali;
5) Dermatosi allergiche e professionali;
6) Angiologia;
7) Sessuologia.
3° Anno:
1) Clinica delle malattie cutanee;
2) Clinica delle infezioni sessuali;
3) Farmacologia e terapia medicamentosa;
4) Fisioterapia dermatologica;
5) Cosmetologia;
6) Chirurgia plastica riparatrice;
7) Igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.
Gli esami di profitto degli specializzandi verranno dati in tre gruppi o in tre sessioni distinte, ogni gruppo comprendente le materie proprie di ciascun anno di studio.
L'esame di diploma consistera' nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema dato al candidato 24 ore prima della prova.
Scuola di specializzazione in radiologia
Art. 196. - La scuola rilascia due tipi di diplomi:
diploma di specializzazione in radiologia;
diploma di specializzazione in radiologia diagnostica.
Il corso di studi per la specializzazione in radiologia ha la durata di quattro anni.
Il corso di studi per la specializzazione in radiologia diagnostica ha la durata di tre anni.
Art. 197. - Diploma di specializzazione in radiologia.
Numero massimo di iscritti: quattro.
Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:
1° Anno:
1) Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni;
2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia;
3) Anatomia radiologica normale;
4) Fisiologia radiologica;
5) Tecnica radiologica generale;
6) Semeiotica radiologica generale;
7) Fondamenti di radiobiologia;
8) Nozioni di statistica e matematica.
2° Anno:
1) Tecnica e metodica dell'esame radiologico dei vari organi, apparati e sistemi;
2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale;
3) Fondamenti di radioterapia;
4) Danni da radiazioni e mezzi di protezione;
5) Dimostrazioni cliniche di diagnostica radiologica;
6) Dimostrazioni cliniche di radioterapia.
3° Anno:
1) Diagnostica radiologica differenziale;
2) Dimostrazioni di casistica di roentgendiagnostica con confronto del quadro anatomopatologico;
3) Dimostrazioni di casistica di roentgenterapia con particolare riferimento alla anatomia patologica;
4) Radioterapia tradizionale. Curieterapia;
5) Radioterapia con alte energie;
6) Elementi di medicina nucleare;
7) Istrumentario, tecnica e metodica di applicazione;
8) Dosimetria.
4° Anno:
1) Moderne tecniche di esplorazione e terapia radiologica;
2) Diagnostica e terapia con isotopi radioattivi somministrati per via interna;
3) Radiodiagnostica e radioterapia clinica (casistica);
4) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia.
I corsi saranno integrati da conferenze, esercitazioni e seminari.
Non sono ammesse abbreviazioni di corso, per nessun motivo.
E' obbligatorio l'internato.
Diploma di specializzazione in radiologia-diagnostica.
Numero massimo di iscritti: quattro per ciascun anno di corso.
Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:
1° Anno:
1) Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni;
2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia;
3) Anatomia radiologica normale;
4) Fisiologia radiologica;
5) Tecnica radiologica generale;
6) Semeiotica radiologica generale;
7) Fondamenti di radiobiologia;
8) Nozioni di statistica e matematica.
2° Anno:
1) Metodica di esplorazione dei vari organi e apparati;
2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale;
3) Nozioni generali sulle lesioni da radiazioni e mezzi di protezione;
4) Moderne tecniche di esplorazione radiologica.
3° Anno:
1) Esplorazione radiologica nella patologia dei vari organi ed apparati. Diagnostica differenziale. Rapporti con l'anatomia patologica;
2) Radiodiagnostica clinica;
3) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia.
I corsi saranno integrati da conferenze, esercitazioni e seminari.
Non sono ammesse abbreviazioni di corso, per nessun motivo.
E' obbligatorio l'internato.
Scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione
Art. 200. - Il corso degli studi della scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, ha la durata di tre anni.
La scuola non puo' accogliere piu' di venticinque allievi per ciascun anno di corso.
Non e' consentita nessuna abbreviazione di corso, fatta eccezione per quegli aspiranti che, in possesso di diploma di specializzazione in anestesiologia, possono essere ammessi al 3° anno per ottenere il completamento.
Per accedere ai corsi successivi e' obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente, ivi comprese le materie biennali.
Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso.
Il diploma viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale.
Art. 201. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:
1° Anno:
Anatomia, biochimica, farmacologia, fisica, fisiologia, applicate alla anestesiologia e rianimazione;
Anestesiologia;
Tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
Aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione;
Internato.
2° Anno:
Anestesiologia;
Terapia antalgica;
Rianimazione;
Internato.
3° Anno:
Rianimazione;
Tecniche speciali di anestesia e rianimazione;
Indagini diagnostiche attinenti alla specialita';
Internato.
Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni Art. 202. - Il corso di studi della scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni ha la durata di 3 anni. La scuola non puo' accogliere piu' di dieci iscritti per ogni anno di corso. Ad essa potranno accedere i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione.
Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni, nonche' di prestare servizio di medico interno per almeno 6 mesi per ciascun anno.
Alla fine di ogni anno gli iscritti sosterranno gli esami di profitto sulle singole materie di insegnamento.
Lo specializzando che non abbia superato tutti gli esami dell'anno frequentato non potra' essere iscritto all'anno successivo.
L'esame di diploma consistera' in una dissertazione scritta su un argomento di medicina legale o di medicina delle assicurazioni.
I candidati non riconosciuti idonei all'esame di diploma si potranno ripresentare dopo un altro anno di frequenza alla scuola; se al secondo esame non sara' loro riconosciuta l'idoneita' verranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.
Art. 203. - Materie d'insegnamento:
1° Anno:
Medicina legale generale;
Elementi di diritto pubblico e privato;
Tecnica e diagnostica anatomo-patologica generale e medico-legale;
Traumatologia medico-legale;
Semeiotica medico-legale;
2° Anno:
Medicina legale penalistica;
Deontologia medica;
Neuropsichiatria medico-legale;
Elementi di medicina criminologica e di medicina penitenziaria;
Indagini di sopralluogo;
Identificazione personale;
3° Anno:
Medicina legale civilistica e canonistica;
Tossicologia medico-legale;
Tecniche di laboratorio medico-legale ed anatomia forense;
Ostetricia e ginecologia forensi;
Elementi di legislazione del lavoro;
Elementi di medicina del lavoro;
Medicina delle assicurazioni;
Medicina legale militare e pensionistica civile.
Dopo l'art. 213 e' aggiunto il seguente articolo relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente.
Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente
Art. 214. - Durata del corso: 3 anni piu' un quarto anno di tirocinio pratico da svolgersi in una clinica medica o in reparti ospedalieri.
Piano di studi
1° Anno:
Anatomia patologica;
Fisiopatologia;
Chimica clinica;
Semeiotica fisica e strumentale (biennale);
Clinica medica (triennale);
Parassitologia (complementare).
2° Anno:
Semeiotica fisica e strumentale;
Semeiotica radiologica;
Malattie del tubo digerente;
Clinica medica.
3° Anno:
Malattie del fegato e del pancreas;
Clinica medica;
Dietetica (complementare).
Per le materie biennali e triennali sara' dato un esame alla fine del biennio e rispettivamente del triennio.
Numero massimo degli iscritti e' cinque specializzandi per anno.
Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1970
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 19 gennaio 1971 Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 70. - CARUSO
Art. 1
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