DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1970, n. 1205
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli Studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 120. - All'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia e' aggiunta la scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile.
Dopo l'art. 242 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile.
Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile
Art. 243. - La durata del corso e' di anni 4.
La sede della scuola: a periodi alterni di due anni: presso la clinica delle malattie nervose e mentali e presso la clinica pediatrica.
Alla direzione si alterneranno ogni due anni il direttore della clinica delle malattie nervose e mentali e il direttore della clinica pediatrica.
La scuola e' retta secondo le norme del regolamento generale per le scuole di specializzazione dell'Universita' di Torino.
Il numero delle iscrizioni e' di venti per ogni anno.
L'ammissione e' per titoli ed esami.
E' obbligatoria la frequenza alle lezioni e alle esercitazioni.
L'internato e' obbligatorio per sei mesi in clinica pediatrica per gli studenti del 1° anno; di tre mesi in clinica delle malattie nervose e mentali e di tre mesi nell'istituto di clinica psichiatrica per gli studenti del 2° anno; di sei mesi per gli studenti del 3° anno e di sei mesi per gli studenti del 4° anno in clinica delle malattie nervose e mentali e in clinica pediatrica a periodi alterni di pari durata.
Nei periodi di internato gli studenti frequenteranno anche istituti e centri specializzati collegati con le cliniche universitarie.
Art. 244. - Le materie sono le seguenti:
1° Anno:
1) Anatomia ed embriologia del sistema nervoso;
2) Fisiologia del sistema nervoso con particolare riguardo all'eta' evolutiva;
3) Genetica;
4) Endocrinologia dell'eta' evolutiva e auxologia;
5) Patologia e clinica pediatrica;
6) Tecniche di laboratorio.
2° Anno:
7) Anatomia patologica del sistema nervoso;
8) Biochimica patologica del sistema nervoso;
9) Psicologia dell'eta' evolutiva;
10) Semeiotica e clinica neurologica;
11) Semeiotica e clinica psichiatrica.
3° Anno:
12) Psicopatologia dell'eta' evolutiva;
13) Semeiotica e clinica neurologica infantile;
14) Psicodiagnostica dell'eta' evolutiva;
15) Elettrofisiologia;
16) Neuroradiologia;
17) Neurochirurgia dell'eta' evolutiva;
18) Semeiotica e clinica psichiatrica infantile (1° corso).
4° Anno:
19) Clinica psichiatrica infantile;
20) Terapia generale delle malattie mentali infantili;
21) Psicoterapia dell'eta' evolutiva;
22) Foniatria;
23) Psicopedagogia;
24) Sociologia applicata alla popolazione infantile;
25) Organizzazione diagnostico-assistenziale e legislazione;
ESAMI
1° Anno:
1) Embriologia e anatomia del sistema nervoso;
2) Fisiologia del sistema nervoso;
3) Genetica, endocrinologia e auxologia;
4) Patologia e clinica pediatrica.
2° Anno:
5) Anatomia e biochimica patologica del sistema nervoso;
6) Psicologia dell'eta' evolutiva;
7) Semeiotica e clinica neurologica;
8) Semeiotica e clinica psichiatrica.
3° Anno:
9) Semeiotica e clinica neurologica infantile;
10) Psicopatologia dell'eta' evolutiva;
11) Psicodiagnostica dell'eta' evolutiva.
4° Anno:
12) Semeiotica e clinica psichiatrica infantile;
13) Psicopedagogia;
14) Organizzazione diagnostico-assistenziale e legislazione.
Art. 245. - Norme:
Per ottenere l'iscrizione al 2°, 3° e 4° anno di specializzazione gli iscritti dovranno aver sostenuto gli esami delle materie prescritte per l'anno precedente, tranne che per la clinica psichiatrica infantile il cui esame va sostenuto al 4° anno.
Gli specialisti in clinica delle malattie nervose e mentali o in neurologia o in psichiatria, sono iscritti di ufficio al 2° anno della scuola e sono esentati dal sostenere gli esami di profitto numeri 1), 2), 5), 7), 8) e dall'espletare il periodo di internato in neurologia e psichiatria.
Gli specialisti in clinica pediatrica sono iscritti d'ufficio al 2° anno della scuola e sono esentati dal sostenere esami di profitto numeri 3) e 4) e dall'espletare il periodo di internato del 1° anno.
Per conseguire il diploma di specialista in neuropsichiatria infantile gli iscritti, al termine degli esami, dovranno presentare e discutere una dissertazione scritta su un argomento di neuropsichiatria infantile.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1970
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 19 gennaio 1971 Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 73. - CARUSO
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli Studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 120. - All'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia e' aggiunta la scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile. Dopo l'art. 242 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile. Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile Art. 243. - La durata del corso e' di anni 4. La sede della scuola: a periodi alterni di due anni: presso la clinica delle malattie nervose e mentali e presso la clinica pediatrica. Alla direzione si alterneranno ogni due anni il direttore della clinica delle malattie nervose e mentali e il direttore della clinica pediatrica. La scuola e' retta secondo le norme del regolamento generale per le scuole di specializzazione dell'Universita' di Torino. Il numero delle iscrizioni e' di venti per ogni anno. L'ammissione e' per titoli ed esami. E' obbligatoria la frequenza alle lezioni e alle esercitazioni. L'internato e' obbligatorio per sei mesi in clinica pediatrica per gli studenti del 1° anno; di tre mesi in clinica delle malattie nervose e mentali e di tre mesi nell'istituto di clinica psichiatrica per gli studenti del 2° anno; di sei mesi per gli studenti del 3° anno e di sei mesi per gli studenti del 4° anno in clinica delle malattie nervose e mentali e in clinica pediatrica a periodi alterni di pari durata. Nei periodi di internato gli studenti frequenteranno anche istituti e centri specializzati collegati con le cliniche universitarie. Art. 244. - Le materie sono le seguenti: 1° Anno: 1) Anatomia ed embriologia del sistema nervoso; 2) Fisiologia del sistema nervoso con particolare riguardo all'eta' evolutiva; 3) Genetica; 4) Endocrinologia dell'eta' evolutiva e auxologia; 5) Patologia e clinica pediatrica; 6) Tecniche di laboratorio. 2° Anno: 7) Anatomia patologica del sistema nervoso; 8) Biochimica patologica del sistema nervoso; 9) Psicologia dell'eta' evolutiva; 10) Semeiotica e clinica neurologica; 11) Semeiotica e clinica psichiatrica. 3° Anno: 12) Psicopatologia dell'eta' evolutiva; 13) Semeiotica e clinica neurologica infantile; 14) Psicodiagnostica dell'eta' evolutiva; 15) Elettrofisiologia; 16) Neuroradiologia; 17) Neurochirurgia dell'eta' evolutiva; 18) Semeiotica e clinica psichiatrica infantile (1° corso). 4° Anno: 19) Clinica psichiatrica infantile; 20) Terapia generale delle malattie mentali infantili; 21) Psicoterapia dell'eta' evolutiva; 22) Foniatria; 23) Psicopedagogia; 24) Sociologia applicata alla popolazione infantile; 25) Organizzazione diagnostico-assistenziale e legislazione; ESAMI 1° Anno: 1) Embriologia e anatomia del sistema nervoso; 2) Fisiologia del sistema nervoso; 3) Genetica, endocrinologia e auxologia; 4) Patologia e clinica pediatrica. 2° Anno: 5) Anatomia e biochimica patologica del sistema nervoso; 6) Psicologia dell'eta' evolutiva; 7) Semeiotica e clinica neurologica; 8) Semeiotica e clinica psichiatrica. 3° Anno: 9) Semeiotica e clinica neurologica infantile; 10) Psicopatologia dell'eta' evolutiva; 11) Psicodiagnostica dell'eta' evolutiva. 4° Anno: 12) Semeiotica e clinica psichiatrica infantile; 13) Psicopedagogia; 14) Organizzazione diagnostico-assistenziale e legislazione. Art. 245. - Norme: Per ottenere l'iscrizione al 2°, 3° e 4° anno di specializzazione gli iscritti dovranno aver sostenuto gli esami delle materie prescritte per l'anno precedente, tranne che per la clinica psichiatrica infantile il cui esame va sostenuto al 4° anno. Gli specialisti in clinica delle malattie nervose e mentali o in neurologia o in psichiatria, sono iscritti di ufficio al 2° anno della scuola e sono esentati dal sostenere gli esami di profitto numeri 1), 2), 5), 7), 8) e dall'espletare il periodo di internato in neurologia e psichiatria. Gli specialisti in clinica pediatrica sono iscritti d'ufficio al 2° anno della scuola e sono esentati dal sostenere esami di profitto numeri 3) e 4) e dall'espletare il periodo di internato del 1° anno. Per conseguire il diploma di specialista in neuropsichiatria infantile gli iscritti, al termine degli esami, dovranno presentare e discutere una dissertazione scritta su un argomento di neuropsichiatria infantile.
SARAGAT MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 73. - CARUSO
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