DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1970, n. 1207
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, concernente il regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nella scuola media, istituita con la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e la determinazione delle corrispondenti classi di concorso a cattedre;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1967, n. 1127, concernente modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1129, concernente ulteriori modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298;
Vista la legge 7 ottobre 1969, n. 748, che detta norme integrative dell'art. 2 della legge 30 marzo 1968, n. 327, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media;
Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
L'art. 5 delle disposizioni transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, nel testo modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1129, e' sostituito dal seguente: "Conservano la loro validita', ai fini dell'ammissione ai concorsi a cattedre per discipline o gruppi di discipline nella scuola media, i diplomi di abilitazione riconosciuti validi o conseguiti in sessione di esame di abilitazione all'insegnamento indette non oltre il 30 gennaio 1969, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e della legge 13 marzo 1958, n. 226, per le classi di esame relative alle preesistenti scuole medie e scuole secondarie di avviamento professionale per le discipline o gruppi di discipline i cui ruoli siano dichiarati corrispondenti a quelli della scuola media dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063, e successive modificazioni. Conservano, altresi', validita' ai fini dell'ammissione ai concorsi a cattedre per l'educazione musicale i diplomi di abilitazione per, musica e canto corale riconosciuti validi o conseguiti in sessioni di esami di abilitazione indette entro il 30 gennaio 1969, ai sensi del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, e dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440".
Art. 2
Il diploma di abilitazione all'insegnamento di disegno e storia dell'arte di cui alla classe II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, conseguito in sessioni di esame indette non oltre il 30 gennaio 1969 e' valido ai fini dell'ammissione ai concorsi a cattedre di educazione artistica nella scuola media.
Art. 3
Alla tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, modificata dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1967, n. 1127 e dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1129, nella parte relativa ai titoli di ammissione alla classe IV (educazione musicale) sono aggiunti i seguenti titoli: "diploma di contrabasso, diplomi di strumento a fiato".
SARAGAT RUMOR - MISASI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti addi' 16 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 55 - CARUSO
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