DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1970, n. 1212
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni; Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e le successive modificazioni; Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, le successive modificazioni ed integrazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Visto lo statuto dell'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana, ente morale con sede in Ancona, approvato con proprio decreto 1 febbraio 1960, n. 151 e modificato con propri decreti in data 5 giugno 1961, n. 595; 27 agosto 1964, n. 1042 e 5 settembre 1966, n. 908; Viste le deliberazioni assunte il 26 giugno 1969 dalla assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto istituto; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Gli articoli 4, 5, 6, 7, 13, 14, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 30 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana, ente morale con sede in Ancona, sono modificati secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
SARAGAT FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 68. - CARUSO
Allegato
Istituto di credito fondiario della regione marchigiana Ancona (Testo degli articoli 4, 5, 6, 7, 13, 14, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 30 dello statuto) Art. 4. - I fondi di garanzia dell'Istituto ammontano a lire 2.000.000.000 (due miliardi) e sono costituiti da quote di partecipazione nominative indivisibili di lire 200.000 (duecentomila) ciascuna, sottoscritte dalle Casse di risparmio delle Marche, come appresso: Cassa di risparmio Anconitana: n. 901 quote..................................... L. 180.200.000 Cassa di risparmio di Ascoli Piceno: n. 1427 quote.................................... " 285.400.000 Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana: n. 549 quote..................................... " 109.800.000 Cassa di risparmio di Fano: n. 667 quote..................................... " 133.400.000 Cassa di risparmio di Fermo: n. 857 quote..................................... " 171.400.000 Cassa di risparmio di Jesi: n. 1189 quote.................................... " 237.800.000 Cassa di risparmio di Loreto: n. 287 quote..................................... " 57.400.000 Cassa di risparmio della provincia di Macerata: n. 2252 quote.................................... " 450.400.000 Cassa di risparmio di Pesaro: n. 1871 quote.................................... " 374.200.000 ----------------- L. 2.000.000.000. ----------------- I fondi di garanzia non potranno essere ridotti, per tutta la durata dell'istituto, a somma inferiore a lire 1 miliardo, ancorche' l'importo delle cartelle in circolazione si mantenga al di sotto del limite stabilito dalle disposizioni vigenti. Dovra' in ogni caso, essere mantenuto il rapporto di che allo art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, e al decreto ministeriale 6 marzo 1965, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 1965, n. 88. Qualora, per il raggiungimento dei fini istituzionali, la assemblea deliberi di aumentare i fondi di garanzia, ciascuna Cassa di risparmio partecipante e' tenuta a concorrere all'aumento globale in misura proporzionale al conferimento iniziale di cui al primo comma del presente articolo. Tuttavia, con votazione unanime, l'assemblea potra' consentire che quote di aumento siano conferite, in tutto od in parte, da partecipanti diversi da quelli cui sarebbero spettate. La cessione delle partecipazioni, totale o parziale, e' ammessa esclusivamente fra enti partecipanti e non puo' avere luogo se non previo consenso da concedersi dall'assemblea con votazione unanime. La responsabilita' degli enti partecipanti e' limitata ai rispettivi apporti ai fondi di garanzia, costituiti dal conferimento iniziale di cui al presente articolo e dagli eventuali successivi aumenti. Art. 5. - I fondi di riserva sono costituiti con le modalita' di cui al successivo art. 30 e sono investiti a norma delle leggi vigenti. Art. 6. - Sono organi dell'istituto: l'assemblea dei partecipanti; il consiglio di amministrazione; il presidente; il collegio sindacale; il comitato consultivo; il direttore generale. Art. 7. - L'assemblea e' costituita dai rappresentanti delle Casse di risparmio partecipanti. Ogni partecipante puo' farsi rappresentare da' un altro partecipante mediante delega conferita anche con semplice lettera. Nessun partecipante puo' disporre di piu' di una delega. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce, ai sensi del presente statuto. Art. 13. - Non possono far parte contemporaneamente del consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, ne' i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei sindaci, del direttore generale e dei dipendenti dell'istituto. Art. 14. - Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio, si potra' corrispondere - per l'intervento alle adunanze del consiglio e del comitato, e di eventuali commissioni, nonche' per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio - oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sara' stabilita dall'assemblea. Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non puo' essere corrisposta piu' di una medaglia di presenza nella stessa giornata. Art. 18. - Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese ed e' convocato dal presidente, mediante lettera raccomandata, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, da spedire, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, a ciascun componente ed ai sindaci. Nei casi di urgenza, la convocazione puo' essere fatta telegraficamente, con preavviso di almeno due giorni interi. Per la validita' delle adunanze e' necessaria la presenza di almeno tre componenti. Alle adunanze del consiglio, fatta eccezione delle sedute segrete, partecipa, con voto consultivo, il direttore generale dell'istituto. Art. 19. - Il consiglio di amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione dell'istituto, ad eccezione di quanto, ai sensi del presente statuto, e' esplicitamente riservato alla competenza dell'assemblea. Esso delibera fra l'altro: 1) sulle proposte di riforma dello statuto da sottoporre all'assemblea; 2) sulla convocazione delle assemblee e sull'ordine del giorno delle singole adunanze; 3) sui bilanci annuali da sottoporre all'assemblea; 4) sulle condizioni generali e particolari, da praticarsi dall'istituto per le operazioni di credito fondiario e sulla concessione dei mutui; 5) sulle condizioni generali concernenti sia l'acquisto che l'emissione e l'alienazione delle cartelle e sui provvedimenti idonei alla disciplina del mercato; 6) sulla approvazione dei regolamenti interni che disciplinano l'ordinamento dell'istituto; 7) sulla nomina del direttore generale e sui relativi provvedimenti, nonche' su tutti i provvedimenti riflettenti il personale dell'istituto; 8) sull'autorizzazione a stare in giudizio, o sulla rinunzia agli atti del giudizio stesso per materie che esulino dalla semplice tutela dei crediti dell'istituto o dall'intervento in procedure esecutive fallimentari promosse da terzi; sulle transazioni e conciliazioni e sulla definizione di qualsiasi controversia; 9) sulla nomina di cinque componenti il comitato consultivo di cui al successivo art. 23; 10) sulla vendita degli immobili di cui l'istituto sia rimasto aggiudicatario ai pubblici incanti o che comunque abbia acquistato a scopo di recupero dei suoi crediti; 11) sulla restrizione di formalita' ipotecarie eseguite a garanzia di mutui, ove permanga un credito dell'istituto; 12) sui compiti e le responsabilita' da attribuire alle Casse di risparmio partecipanti nell'ordinamento generale dell'istituto; 13) su quant'altro occorre ai fini del regolare funzionamento dell'istituto. Art. 20. - Il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Le votazioni riguardanti persone debbono essere fatte a scrutinio segreto; in caso di parita' la proposta s'intende respinta. I verbali sono firmati dal presidente o da chi in sua vece ha presieduto l'adunanza, e dal direttore generale nella sua qualita' di segretario del consiglio. Alle sedute segrete partecipano esclusivamente gli amministratori e i sindaci; le funzioni di segretario sono assunte da un consigliere designato da chi presiede l'adunanza. I membri del consiglio di amministrazione debbono astenersi dalle votazioni su affari nei quali siano direttamente o indirettamente interessati. Art. 23. - Il comitato consultivo si compone del presidente, o di chi ne fa le veci a norma del presente statuto, del direttore generale e di cinque membri nominati annualmente dal consiglio tra i dirigenti delle Casse di risparmio partecipanti. Il comitato consultivo si aduna, normalmente, una volta al mese nei dieci giorni antecedenti la riunione del consiglio, ed ogni qualvolta il presidente lo reputi necessario. Le convocazioni possono essere fatte per lettera, per telegramma o per telefono con anticipo di almeno due giorni rispetto a quello fissato per la adunanza; le convocazioni per telefono debbono essere confermate per iscritto. Il comitato deve di regola esprimere il parere sulle materie da sottoporre al consiglio di amministrazione, escluse quelle da trattare nelle sedute segrete dello stesso consiglio. Le adunanze sono valide con la presenza di almeno tre membri, oltre il presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. I verbali delle sedute del comitato consultivo debbono essere trascritti in apposito libro e controfirmati dal presidente e dal segretario. Ai membri del comitato consultivo, che risiedono fuori della sede dell'istituto, spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. CAPO 6° Direttore generale Art. 24. - Alla direzione dell'istituto e' preposto un direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione, previo benestare della Banca d'Italia. Il direttore generale assiste alle assemblee dei partecipanti e partecipa, con voto consultivo, alle adunanze del consiglio di amministrazione, con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, e con voto deliberativo, alle riunioni del comitato consultivo. Egli inoltre: a) dirige i servizi dell'istituto, tratta tutti gli affari, esamina le domande di mutuo pervenute dalle rappresentanze, disponendo, ove lo reputi necessario, gli accertamenti tecnici e legali supplementari; b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del presidente; c) firma la corrispondenza ordinaria, i mandati di pagamento, gli ordini di riscossione, le girate e le quietanze dei vaglia e degli assegni, riscuote e quietanza i mandati delle amministrazioni pubbliche; d) funge da segretario delle assemblee, del consiglio e del comitato, e controfirma, unitamente al presidente, i verbali delle adunanze; e) riferisce al comitato consultivo e al consiglio di amministrazione sulle domande di mutuo, nonche' su ogni altro argomento che non sia di competenza del presidente; f) firma, per delega del presidente, i contratti relativi ai mutui che vengono perfezionati presso la sede dell'istituto, nonche' ogni altro atto e documento di ordinaria amministrazione; g) formula proposte ed esprime parere sui provvedimenti riguardanti il personale dell'istituto; h) predispone il bilancio annuale e lo presenta al consiglio entro il trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio. In caso di assenza o di impedimento del direttore generale, le sue mansioni sono disimpegnate da un membro del comitato consultivo designato annualmente dal consiglio di amministrazione o da altro dipendente dell'istituto. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il direttore generale fa fede dell'assenza o dell'impedimento del medesimo. Art. 25. - Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, il direttore generale e' facoltizzato a delegare ad altri dipendenti la firma dei mandati di pagamento, degli ordini di riscossione e della corrispondenza ordinaria, nonche' delle girate e delle quietanze dei vaglia e degli assegni e delle quietanze dei mandati delle pubbliche amministrazioni. Art. 26. - Per lo svolgimento delle operazioni l'istituto si avvale di personale proprio e, occorrendo, delle prestazioni di liberi professionisti esterni scelti dal consiglio di amministrazione. Presso l'istituto puo' inoltre essere distaccato, per particolari temporanee esigenze, personale appartenente alle Casse di risparmio partecipanti; il personale distaccato rimane contrattualmente alle dipendenze delle Casse di risparmio alle quali compete il rimborso della relativa spesa. Art. 27. - Le Casse di risparmio partecipanti funzionano come rappresentanze e pertanto attenendosi alle norme e alle istruzioni deliberate dal consiglio di amministrazione dell'istituto: ricevono le domande di mutuo e curano gli accertamenti tecnico-legali; assistono ed agevolano i richiedenti nella estrazione e produzione dei certificati e in tutto quanto occorre ai fini della completa istruttoria delle operazioni; trasmettono alla direzione dell'istituto le domande, corredate di tutti i documenti prescritti e munite del loro parere. Provvedono alla stipulazione dei mutui secondo le autorizzazioni e con le modalita' prescritte dall'istituto; all'incasso delle semestralita' di ammortamento e degli altri versamenti da farsi all'istituto; al pagamento delle cedole ed al rimborso delle cartelle estratte ed a tutte le altre operazioni di competenza dell'istituto. Art. 28. - L'istituto deve previamente chiedere e le rappresentanze sono tenute ad esprimere il preventivo, motivato e ponderato parere su ciascuna operazione di mutuo, sull'eventuale instaurazione delle procedure esecutive sulla rivendita degli immobili pervenuti in proprieta' dell'istituto in seguito ad azioni promosse a fine di recupero di crediti, e su ogni altro provvedimento concernente mutuatari o immobili che rientrano nella rispettiva zona di competenza territoriale. Art. 30. - L'esercizio dell'istituto si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio annuale viene presentato entro il mese di aprile all'assemblea, accompagnato dalle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. Gli utili annuali della gestione vengono assegnati: 1) per un decimo alla costituzione e all'incremento del fondo di riserva ordinario; 2) per i residui nove decimi: a) alle Casse di risparmio partecipanti, a titolo di dividendo per le quote conferite ai fondi di garanzia, in misura non superiore al 6% (sei per cento); b) per la parte ancora restante, ad ulteriori fondi di riserva. Visto, il Ministro per il tesoro: FERRARI AGGRADI
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