DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1970, n. 1242
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 26. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di: Storia della Sardegna; Storia della Chiesa; Storia contemporanea; Paleografia e diplomatica; Biblioteconomia e bibliografia; Antichita' sarde; Storia delle religioni. Art. 27. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di: Storia della scienza; Storia delle tradizioni popolari; Antropologia culturale; Sociologia. Art. 28. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di: Linguistica sarda; Letteratura ispano-americana; Letteratura cristiana antica; Lingua e letteratura araba;. Lingua e letteratura russa; Glottologia. Dopo l'art. 33 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi e' aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla creazione di nuovi istituti annessi alla facolta' di magistero. Art. 34. - Sono costituiti i seguenti istituti: Istituto di scienze storiche; Istituto di pedagogia e sociologia; Istituto di filosofia; Istituto di latino; Istituto di filologia moderna.
SARAGAT MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 125. - CARUSO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.