DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1970, n. 1268
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla
proposta del Ministero per la pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
La tabella XXVII-bis, relativa all'ordinamento del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, concernente disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e' modificata nel senso che e' tolto l'asterisco dall'insegnamento di fisica.
Art. 2
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti suindicati e' ulteriormente modificato nel senso che all'art. 72 e' tolto l'asterisco dall'insegnamento di fisica.
SARAGAT MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 129. - CARUSO
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