DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1970, n. 1288
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 34 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
Udito il parere delle organizzazioni sindacali e delle associazioni femminili a carattere nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
I periodi di assenza obbligatoria e facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio di cui agli articoli 5, 6 e 7 della legge 26 agosto 1950, n. 860, nel testo modificato con legge 23 maggio 1951, n. 394, accreditati figurativamente nella assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ai sensi dell'art. 56 lettera a), n. 3 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, sono riconosciuti come periodi di contribuzione agli effetti del diritto alla pensione di anzianita' e della determinazione della misura di questa previsti dall'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
SARAGAT COLOMBO - DONAT-CATTIN - REALE - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 139. - CARUSO
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