DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1970, n. 1288

Type DPR
Publication 1970-12-15
Ultimo aggiornamento 1971-02-09
State In force
Source Normattiva
articles Not indexed
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 34 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Udito il parere delle organizzazioni sindacali e delle associazioni femminili a carattere nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro; Decreta:

Articolo unico

I periodi di assenza obbligatoria e facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio di cui agli articoli 5, 6 e 7 della legge 26 agosto 1950, n. 860, nel testo modificato con legge 23 maggio 1951, n. 394, accreditati figurativamente nella assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ai sensi dell'art. 56 lettera a), n. 3 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, sono riconosciuti come periodi di contribuzione agli effetti del diritto alla pensione di anzianita' e della determinazione della misura di questa previsti dall'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

SARAGAT COLOMBO - DONAT-CATTIN - REALE - FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 febbraio 1971

Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 139. - CARUSO

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)