LEGGE 30 dicembre 1970, n. 1292
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Ferme le disposizioni di cui al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, chiunque e comunque nei territori delle province di Padova, di Treviso, di Venezia e di Vicenza estragga ed utilizzi acque sotterranee è tenuto a farne denuncia al competente ufficio del genio civile entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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