LEGGE 30 dicembre 1970, n. 1294
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il limite di spesa previsto dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 285, e dall'articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1095, per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia di Napoli è elevato a 16 miliardi. Con tale somma il Ministero dei lavori pubblici provvederà altresì all'arredamento del nuovo palazzo di giustizia ed alle spese di progettazione.
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