DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1970, n. 1316
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione stipulata in Bologna in data 27 dicembre 1967 ed i relativi atti aggiuntivi stipulati anch'essi in Bologna rispettivamente in data 21 maggio, 5 novembre 1969 e 22 giugno 1970, per il finanziamento di due posti di professore di ruolo e di due posti di assistente ordinario presso la facolta' di agraria, per il corso di laurea in scienza della produzione animale, dell'Universita' di Bologna.
Art. 2
Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, due posti di professore di ruolo da destinare ad insegnamenti del corso di laurea in scienza della produzione animale, in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di agraria dell'Universita' di Bologna nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni ed integrazioni; nonche', ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, due posti di assistente ordinario riservati al predetto corso di laurea, in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla predetta facolta' in base al citato decreto legislativo n. 1172.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente articolo saranno senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei titolari, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari dei posti ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
SARAGAT MISASI - FERRARI-AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 160. - GRECO
Convenzione funzionamento corso di laurea in scienze della produzione animale-art. 1
Repertorio n. 1228 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA Convenzione con la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia per l'Istituzione e il funzionamento di un corso di laurea in "scienze della produzione animale". L'anno 1967 (millenovecentosessantasette), oggi 27 (ventisette) del mese di dicembre, alle ore 11 (undici), in comune e citta' di Bologna, in una sala del rettorato dell'Universita' degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33; Davanti a me, dott. Sebastiano Mazzaracchio, nato a Castellaneta (Taranto) il 6 aprile 1910, e domiciliato a Bologna, direttore amministrativo dell'universita' stessa, abilitato a rogare gli atti e i contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'universita' predetta, in virtu' e ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e delegato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948, registrato a pagina 448, volume V della raccolta;. Alla presenza dei testimoni noti ed idonei a termini di legge, signori: dott. Franco Ferrari, nato a Reggio Emilia l'8 gennaio 1932, presidente dell'amministrazione provinciale di Reggio Emilia, ivi residente; rag. Lanfranco Pasquali, nato a Reggio Emilia il 29 maggio 1932, vice sindaco di Reggio Emilia, ivi residente; si sono personalmente costituiti i signori: Battaglia prof. Felice, nato a Palmi (Reggio Calabria) il 23 maggio 1902, per la carica domiciliato a Bologna, in via Zamboni n. 33, docente universitario, il quale interviene e agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualita' di rettore-presidente del consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Bologna, e quindi legale rappresentante della medesima, al presente atto debitamente autorizzato dallo stesso consiglio di amministrazione nell'adunanza del 28 luglio 1967, il cui verbale, in estratto per copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera A); Degola dott. ing. Giorgio, nato il 9 agosto 1923 ad Albinea (Reggio Emilia), e residente per la carica a Reggio Emilia, piazza Liberta', presso la camera di commercio, di professione ingegnere, il quale interviene e agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualita' di presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia, e quindi di rappresentante legale della stessa, a cio' espressamente autorizzato con delibera in data 9 dicembre 1966, n. 526, approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota in data 6 maggio 1967, n. 280949, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera B); comparenti tutti di piena capacita' giuridica e della cui identita' personale io, ufficiale rogante, sono certo e faccio fede; Premesso che la situazione derivante dalla realta' economico-sociale della provincia di Reggio Emilia e le esigenze di sviluppo del settore zootecnico nella provincia e nella intera regione emiliano-romagnola per far fronte all'evoluzione dei consumi alimentari richiedono un adeguamento ed uno sviluppo delle attivita' di ricerca scientifica in tale campo, unitamente alla preparazione di nuovi quadri tecnici; che a tale scopo gli enti pubblici territoriali di Reggio Emilia (comune, provincia e camera di commercio) hanno promosso la costituzione di un "Centro di ricerca scientifica per l'incremento ed il miglioramento della produzione e degli alimenti di origine animale", del quale e' in corso il perfezionamento formale; che tale centro vuole essere un valido strumento di aiuto ai produttori e all'industria di trasformazione in agricoltura, specialmente nei settori del latte e delle carni, e svolgere la propria attivita' in stretta collaborazione con l'Universita' degli studi di Bologna ed altri centri tecnici specializzati della provincia di Reggio Emilia, si da creare un concorso qualificato alla formazione di tecnici ed alla specializzazione degli operatori nei vari comparti produttivi; che nelle more del perfezionamento formale della creazione del predetto centro la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia e l'Universita' degli studi di Bologna hanno deciso di stipulare una convenzione per l'istituzione e il funzionamento di un corso di laurea in "scienze della produzione animale", che svolgera' la propria attivita' nei primi due anni a Bologna e nel, terzo e quarto anno a Reggio Emilia come sede distaccata della facolta' di agraria; che il consiglio della facolta' di agraria, il senato accademico e il consiglio di amministrazione - rispettivamente nelle sedute del 2 dicembre 1966, del 13 gennaio 1967, e del 28 luglio 1967, i cui verbali, in estratto per copia conforme, sono allegati al presente atto sotto le lettere C), D) ed A) gia' citata - ciascuno per quanto di propria competenza, hanno espresso parere favorevole all'istituzione predetta approvando la relativa convenzione; che pure la giunta camerale della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Reggio Emilia, con delibera in data 9 dicembre 1966, n. 526, allegata al presente atto sotto la lettera B), ed approvata dal Ministero dell'industria e commercio con lettera in data 6 maggio 1967, n. 280949, ha approvato la stipulazione della presente convenzione; Premesse tutte che le parti ratificano e intendono facciano parte integrante del presente atto; Si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna saranno aggiunte, a norma di legge, le disposizioni relative all'ordinamento didattico del nuovo corso di laurea in scienze della produzione animale della facolta' di agraria, secondo le proposte formulate dalle competenti autorita' accademiche.
Convenzione funzionamento corso di laurea in scienze della produzione animale- art. 2
Art. 2. Il corso di laurea in scienze della produzione animale della facolta' di agraria dell'Universita' degli studi di Bologna e' mantenuto e finanziato con i mezzi e secondo le norme di cui alla presente convenzione; detto corso di laurea funziona in Reggio Emilia come sede distaccata della facolta' di agraria soltanto per il terzo e quarto anno di corso, mentre per i primi due anni funziona in Bologna presso la stessa facolta' di agraria.
Convenzione funzionamento corso di laurea in scienze della produzione animale- art. 3
Art. 3. Presso l'Universita' degli studi di Bologna sono istituiti ed assegnati alla facolta' di agraria, per il corso di laurea in scienze della produzione animale, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, e dell'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592), [n. 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;2) (due) posti di professore di ruolo da destinarsi a quegli insegnamenti della facolta' stessa che verranno designati nelle forme debite. Per gli insegnamenti non coperti con posti di ruolo sara' provveduto mediante incarichi annuali, con riserva, per quanto possibile, di utilizzazione di insegnamenti comuni con la facolta' di agraria dell'Universita' degli studi di Bologna.
Convenzione funzionamento corso di laurea in scienze della produzione animale- art. 4
Art. 4. Presso l'Universita' degli studi di Bologna sono altresi' istituiti ed assegnati alla facolta' di agraria, per il corso di laurea in scienze della produzione animale, ai sensi dell'art. 1 (sub [art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, n. 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-06-24;2~art13bis) (due) posti di assistente ordinario. Il trattamento giuridico ed economico, nonche' quello di quiescenza dei titolari dei suddetti posti di assistenti, e' quello previsto dal [decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 1172](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-07;1172) ratificato e modificato con la [legge 24 giugno 1950, n. 465](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-06-24;465), e successive modificazioni, riguardanti la istituzione dei ruoli stabili del personale assistente; tecnico e subalterno dell'universita'.
Convenzione funzionamento corso di laurea in scienze della produzione animale- art. 5
Art. 5. Alla spesa annua per il funzionamento del corso di laurea in scienze della produzione animale della facolta' di agraria si provvede, oltre che con il maggiore introito derivante dal bilancio della facolta', dal provento delle tasse e degli altri contributi a carico degli studenti: a) con il contributo annuo della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia; b) con, l'eventuale altro contributo di enti pubblici o privati.
Convenzione funzionamento corso di laurea in scienze della produzione animale- art. 6
Art. 6. Conseguentemente al contenuto dell'articolo precedente, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia si impegna ed obbliga a corrispondere all'Universita' degli studi di Bologna, per tutta la durata della presente convenzione, la somma annua di L. 43.000.000 (quarantatremilioni), a partire dall'anno accademico 1967-68. I contributi indicati nel precedente art. 5 sono destinati: a) nella misura di L. 12.000.000 (dodicimilioni) al finanziamento di n. 2 (due) posti di ruolo di professori convenzionati; b) nella misura di L. 6.720.000 (seimilionisettecentoventimila) al finanziamento di n. 2 (due) posti di ruolo di assistenti convenzionati; c) per la parte residua alla retribuzione di undici incarichi di insegnamento, del personale tecnico amministrativo, e alla istituzione di dotazioni per il funzionamento degli insegnamenti del corso e spese varie, escluse quelle di cui al successivo art. 10. Nelle cifre indicate ai predetti punti a) e b) del presente articolo e' compreso anche l'onere per il trattamento di previdenza e assistenza corrispondente al 20% del trattamento economico spettante ai titolari dei posti di ruolo di cui sopra.
Convenzione funzionamento corso di laurea in scienze della produzione animale- art. 7
Art. 7. Le eventuali economie che, nell'ambito dell'intero contributo, venissero a suo tempo accertate sulla retribuzione dei docenti e dell'altro personale previsto dalla presente convenzione, potranno essere destinate, con l'assenso della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia, al funzionamento ed all'incremento delle dotazioni a disposizione degli insegnamenti del corso di laurea di cui alla presente convenzione.
Convenzione funzionamento corso di laurea in scienze della produzione animale- art. 8
Art. 8. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia si impegna ed obbliga altresi' a corrispondere all'Universita' degli studi di Bologna, sempre per tutta la durata della presente convenzione, le ulteriori somme corrispondenti a eventuali futuri aumenti lordi del trattamento economico e di carriera dei professori e degli assistenti di cui ai precedenti articoli, disposti dallo Stato, nonche' l'ammontare lordo dell'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare ai titolari di detti posti qualora il verificarsi delle circostanze previste nella presente convenzione comporti la soppressione dei posti stessi.
Convenzione funzionamento corso di laurea in scienze della produzione animale- art. 9
Art. 9. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia si impegna ed obbliga infine a mettere a disposizione dell'Universita' degli studi di Bologna, per il migliore funzionamento del corso di laurea in scienze della produzione animale della sua facolta' di agraria, un numero congruo di locali idonei allo scopo e siti in comune di Reggio Emilia: tali locali sono all'inizio provvisoriamente costituiti dalla vecchia sede camerale, sita in via Crispi n. 3, attualmente adibita a scuola.
Convenzione funzionamento corso di laurea in scienze della produzione animale- art. 10
Art. 10. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura assume a totale suo carico le spese tutte di custodia, di manutenzione e varie di funzionamento (acqua, gas, energia elettrica, riscaldamento, ecc.).
Convenzione funzionamento corso di laurea in scienze della produzione animale- art. 11
Art. 11. L'Universita' degli studi di Bologna, in persona del suo rappresentante come sopra costituito, dichiara di accettare, come con il presente atto accetta, l'impegno e le obbligazioni assunte dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia, pure come sopra rappresentata e costituita per il finanziamento del corso di laurea in scienze della produzione animale della facolta' di agraria.
Convenzione funzionamento corso di laurea in scienze della produzione animale- art. 12
Art. 12. L'Universita' degli studi di Bologna si impegna ed obbliga a mettere a disposizione della facolta' di agraria, per il corso di laurea in scienze della produzione animale, i mezzi e le somme che altri enti pubblici e privati in prosieguo di tempo eventualmente offrano, pure se i medesimi, per disposizioni di legge o per circostanze particolari, non possono assumere impegni pluriennali.
Convenzione funzionamento corso di laurea in scienze della produzione animale- art. 13
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