DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1970, n. 1324
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 47, 51 e 54 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto l'art. 119, primo e secondo comma, del decreto presidenziale 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;
Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;
Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, concernente norme per l'aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi;
Ritenuta la necessita' di effettuare richiami di sottufficiali, graduati e comuni del C.E.M.M. della forza in congedo per speciali esigenze e per aggiornamento della preparazione dei riservisti nell'uso delle piu' recenti armi ed apparecchiature;
Sulla
proposta del Ministro per la difesa; Decreta:
Art. 1
E' data facolta' al Ministro per la difesa di richiamare alle armi per speciali esigenze e per istruzione nel corso dell'esercizio 1971 contingenti per complessivi n. 1500 sottufficiali e n. 5000 graduati e comuni della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialita' del C.E.M.M.
Art. 2
Il richiamo avra' luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.
SARAGAT TANASSI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 183. - GRECO
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