DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1970, n. 1388

Type DPR
Publication 1970-11-11
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, numero 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano il 13 luglio 1970, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Anatomia e istologia patologica" della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano.

Art. 2

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano.

Art. 3

I contributi annui a carico del pio Istituto Santa Corona vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4

L'Universita' di Milano si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso e il titolare cessera' immediatamente dal servizio.

SARAGAT MISASI - FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 febbraio 1971

Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 256. - CARUSO

Convenzione assistente Istologia Patologica G. Salvini Garbagnate Milanese-art. 1

Repertorio n. 423 REPUBBLICA ITALIANA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO Convenzione tra l'Universita' degli studi di Milano ed il pio Istituto Santa Corona per l'istituzione di un posto di assistente ordinario alla cattedra di anatomia ed Istologia patologica della facolta' di medicina e chirurgia distaccato presso l'ospedale "G. Salvini" di Garbagnate Milanese. L'anno millenovecentosettanta e questo giorno 13 (tredici) del mese di luglio in Milano, in una sala del rettorato dell'Universita' degli studi, in via Festa del Perdono, 7, avanti a me dott.ssa Leonilde Magri nata Bellagente, nata a Milano il 15 ottobre 1920, direttore di sezione dell'Universita' degli studi di Milano e come tale delegata con decreto del rettore 10 luglio 1970, n. 542 a ricevere, in forma pubblica amministrativa, il presente atto stipulato nell'interesse della universita' medesima a norma dell'art. 129 del vigente regolamento universitario, ed alla presenza dei signori: dott. Maurizio Aureli, funzionario; dott. Mario Zema, funzionario; testimoni noti ed idonei a termini di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti: Da una parte il prof. Romolo Deotto, nato a Viadana (Mantova) l'8 febbraio 1911, magnifico rettore e legale rappresentante dell'Universita' degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del consiglio di amministrazione adottata nella seduta del 26 febbraio 1970; Dall'altra il sig. Antonio Natali, nato a Voghera (Pavia) il 3 febbraio 1921, presidente del pio Istituto Santa Corona di Milano, corso Italia n. 52, debitamente autorizzato dal consiglio di amministrazione del pio istituto stesso a firmare il presente atto, giusta la delibera in data 9 aprile 1970, con l'assistenza del vice-segretario generale, dott. Bruno Zavattarelli, in sostituzione del segretario generale, avv. Vittorino Clemente impedito a presenziare; Premesso che lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, nell'ordinamento didattico della facolta' di medicina e chirurgia comprende tra gli insegnamenti fondamentali quello di anatomia ed istologia patologica; che l'insegnamento dell'anatomia ed istologia, patologica costituisce elemento di vasta importanza scientifica; che il pio Istituto Santa Corona allo scopo di favorire gli studi nel campo dell'anatomia ed istologia patologica, e' venuto nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di assistente di ruolo alla cattedra di anatomia ed istologia patologica da distaccarsi presso l'ospedale "G. Salvini" in Garbagnate Milanese dipendente dal predetto pio istituto; che il consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Milano hanno esaminato ed approvato la proposta per l'istituzione di un posto convenzionato di assistente di ruolo da assegnarsi alla cattedra di anatomia ed istologia patologica distaccato presso l'ospedale "G. Salvini" in Garbagnate Milanese; Tutto cio' premesso tra l'Universita' degli studi di Milano nella persona del suo rettore, prof. Romolo Deotto, ed il pio Istituto Santa Corona, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Il pio Istituto Santa Corona affinche' alla cattedra di anatomia ed istologia patologica della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Milano venga assegnato un assistente ordinario da distaccarsi presso l'ospedale "G. Salvini" in Garbagnate Milanese dipendente dal pio istituto stesso, si impegna a versare alla universita' medesima. I seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465: a) L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) pari all'importo del costo medio annuo per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo; di un assistente ordinario; b) L. 560.000 (cinquecentosessantamila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nella ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 6 nonche' per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione assistente Istologia Patologica G. Salvini Garbagnate Milanese- art. 2

Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' degli studi di Milano in unica soluzione allo atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Convenzione assistente Istologia Patologica G. Salvini Garbagnate Milanese- art. 3

Art. 3. Qualora il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di assistente di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il pio Istituto Santa Corona si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, il pio Istituto Santa Corona si impegna altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Convenzione assistente Istologia Patologica G. Salvini Garbagnate Milanese- art. 4

Art. 4. L'Universita' degli studi di Milano per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente ordinario. L'Universita' degli studi di Milano versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Convenzione assistente Istologia Patologica G. Salvini Garbagnate Milanese- art. 5

Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni dieci dalla decorrenza della nomina del primo titolare del posto di assistente e si riterra' tacitamente rinnovata di dieci anni in dieci anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione assistente Istologia Patologica G. Salvini Garbagnate Milanese- art. 6

Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto od in parte per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di assistente di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita' che potranno derivare al sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni. Il presente atto redatto in forma pubblica amministrativa viene stipulato nell'interesse dell'Universita' degli studi di Milano ed e' esente da tasse di registro e bollo a norma delle vigenti disposizioni di legge come atto stipulato nell'interesse dello Stato. Il presente atto, scritto a macchina su carta uso bollo, da persona di mia fiducia, viene pubblicato alle parti contraenti mediante lettura da me fatta a chiara ed intelligibile voce, presenti i testi; e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla loro volonta' ed in segno di approvazione lo firmano unitamente ai testi sopraindicati ed a me ufficiale rogante. Il presente atto consta di due fogli di cui occupa sette facciate intere parte dell'ottava. Antonio NATALI Romolo DEOTTO Bruno ZAVATTARELLI Maurizio AURELI, teste Mario ZEMA, teste Leonilde MAGRI BELLAGENTE, ufficiale rogante Registrato a Milano il 14 luglio 1970 al n. 2878 1/ME, vol. 38. - Esente. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione MISASI

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