DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1970, n. 1392
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1969, n. 14, concernente il finanziamento del secondo censimento generale dell'agricoltura, dell'undicesimo censimento generale della popolazione e del quinto censimento generale dell'industria e del commercio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per la grazia e la giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta:
TITOLO I Data e campo di rilevazione
Art. 1
Il secondo censimento generale dell'agricoltura ha luogo nel giorno 25 ottobre 1970. In occasione del censimento generale dell'agricoltura viene effettuata anche la rilevazione dei dati concernenti l'istituzione del catasto viticolo nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1965, n. 1707.
Art. 2
Il censimento generale dell'agricoltura rileva in ciascun comune: a) la consistenza numerica delle aziende agricole, forestali e zootecniche, di qualsiasi ampiezza o tipo, da chiunque condotte; b) le caratteristiche strutturali fondamentali delle singole aziende, quali la superficie, il sistema di conduzione, l'utilizzazione dei terreni, la consistenza del bestiame, il lavoro, l'irrigazione ed i mezzi meccanici, i fabbricati rurali e gli impianti per la lavorazione, conservazione o trasformazione dei prodotti, la partecipazione a cooperative agricole e ad organismi sociali simili e la vendita dei prodotti delle aziende.
Art. 3
Le aziende agricole, forestali e zootecniche vengono censite nel comune in cui sono ubicati i terreni che le costituiscono. Nel caso di aziende i cui terreni siano situati in due o piu' comuni, le aziende vengono censite nel comune in cui e' situato il centro aziendale, ove esista, o la maggior parte dei terreni.
TITOLO II Unita' e modelli di rilevazione
Art. 4
L'unita' di rilevazione del censimento e' l'azienda agricola, forestale o zootecnica. Per azienda agricola, forestale o zootecnica si intende l'unita' tecnico-economica, costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti e attrezzature varie, in cui si attua la produzione agraria, forestale o zootecnica ad opera di un conduttore, e cioe' persona fisica, societa' o ente, che ne sopporta il rischio, sia da solo (conduttore coltivatore o conduttore con salariati e/o compartecipanti), sia in associazione a mezzadro o colono parziario. Sono considerate unita' di rilevazione anche le aziende zootecniche prive di terreno agrario.
Art. 5
Le notizie oggetto della rilevazione concernente il censimento sono raccolte con questionario predisposto dall'istituto centrale di statistica. Esse, a seconda della loro natura, sono riferite alla data del 25 ottobre 1970 o all'annata agraria 1 novembre 1969-31 ottobre 1970. Le notizie concernenti il catasto viticolo vengono rilevate con questionario a parte.
TITOLO III Organi del censimento
Art. 6
L'istituto centrale di statistica, anche attraverso i propri uffici regionali o interregionali, impartisce le istruzioni necessarie all'esecuzione del censimento, ne dirige e controlla le operazioni relative, adottando i provvedimenti necessari per il tempestivo e regolare svolgimento del censimento stesso. Per l'esecuzione del censimento l'istituto si avvale, ai sensi dell'art. 17 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, della collaborazione delle amministrazioni governative centrali e locali, delle amministrazioni provinciali e comunali e di ogni altro ente pubblico, nonche' degli enti privati soggetti comunque a tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato.
Art. 7
Sono organi periferici dell'Istituto centrale di statistica, ai fini del censimento: a) gli uffici provinciali di censimento, aventi il compito di coordinare le operazioni di censimento nell'ambito della provincia. Essi provvedono a svolgere una assidua opera di vigilanza diretta ad assicurare il tempestivo e regolare svolgimento delle operazioni affidate agli uffici comunali di censimento, nonche' - d'intesa con gli ispettorati provinciali dell'agricoltura - l'uniformita' e unita' di indirizzo dell'attivita' degli uffici intercomunali di censimento. Agli uffici provinciali di censimento e' affidato altresi' il compito di effettuare la revisione definitiva dei questionari di censimento. La qualifica e le attribuzioni di ufficio provinciale di censimento spettano all'ufficio provinciale di statistica e dei censimenti presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Il segretario generale delle camere di commercio assume le funzioni di dirigente dell'ufficio provinciale di censimento. Per i compiti di vigilanza e di assistenza durante le varie fasi di censimento, gli uffici provinciali di censimento si avvalgono di appositi ispettori provinciali; b) gli uffici intercomunali di censimento, aventi il compito di fornire l'assistenza tecnica nelle varie operazioni di censimento ai comuni delle rispettive circoscrizioni. La qualifica e le attribuzioni di ufficio intercomunale di censimento spettano agli uffici periferici degli ispettorati provinciali dell'agricoltura (uffici agricoli di zona, uffici e sezioni staccate, condotte agrarie). I dirigenti degli uffici periferici dell'ispettorato assumono, nella loro veste di corrispondenti dell'Istituto centrale di statistica per le statistiche agrarie, le funzioni di dirigenti degli uffici intercomunali di censimento. Il comune capoluogo di provincia o gli altri comuni non compresi nella giurisdizione degli uffici periferici dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura costituiscono un ufficio intercomunale di censimento a se' stante, al quale e' preposto, in qualita' di dirigente, l'"addetto statistico" dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura; c) gli uffici comunali di censimento, aventi il compito di svolgere le varie operazioni di censimento nell'ambito dei rispettivi territori. La qualifica e le attribuzioni di ufficio comunale di censimento spettano: 1) all'ufficio comunale di statistica, nei comuni in cui esiste tale ufficio; 2) all'ufficio che sara' costituito dal sindaco, nei comuni in cui non esiste l'ufficio comunale di statistica. Nei comuni di cui al punto 1) il dirigente dell'ufficio comunale di statistica assume le funzioni di dirigente dell'ufficio comunale di censimento; negli altri comuni la qualifica di dirigente dell'ufficio comunale di censimento spetta al segretario comunale oppure a persona tecnicamente idonea da lui delegata. In ogni caso, il segretario comunale e' responsabile del funzionamento dell'ufficio e del regolare andamento delle operazioni di censimento.
Art. 8
Per assicurare la regolare, esatta ed uniforme applicazione delle norme tecniche di esecuzione del censimento e' costituito, presso l'ufficio provinciale di censimento, un comitato tecnico formato: dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, che lo presiede; dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura; dal capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste; dal veterinario provinciale; da un rappresentante della prefettura; dal capo ufficio statistica dell'ufficio provinciale di statistica con funzioni di segretario. Detto comitato ha, in particolare, il compito di fornire l'assistenza tecnica necessaria all'ufficio provinciale di censimento, di armonizzare il servizio di assistenza ai comuni e di risolvere i quesiti di natura tecnica che saranno sottoposti dai comuni direttamente o tramite gli uffici intercomunali di censimento.
Art. 9
In ogni provincia e' costituita, con decreto del prefetto, una commissione provinciale di censimento avente il compito di svolgere, nei modi ritenuti piu' idonei, attiva opera informativa sulle finalita' del censimento e sulla sua importanza. La commissione, presieduta dal prefetto, e' composta: dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in qualita' di vice presidente; dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura; dal capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste; dal veterinario provinciale; da un rappresentante del provveditorato agli studi; da un rappresentante dell'unione provinciale degli agricoltori; da un rappresentante della federazione provinciale dei coltivatori diretti; da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni dei lavoratori dell'agricoltura; da un rappresentante dei tecnici agricoli; dal capo ufficio statistica dell'ufficio provinciale di statistica, con funzioni di segretario.
Art. 10
In ogni comune e' costituita, con provvedimento del sindaco, una commissione comunale di censimento, avente il compito di facilitare l'esecuzione del censimento fornendo ai conduttori di azienda informazioni e chiarimenti sulle finalita' e sull'importanza del censimento stesso. La commissione, presieduta dal sindaco, e' composta: dal segretario comunale; dal dirigente dell'ufficio comunale di censimento; dal veterinario comunale; dal direttore didattico (ove esista) oppure da un insegnante elementare; da un rappresentante dell'ufficio comunale dell'unione provinciale degli agricoltori; da un rappresentante della sezione comunale dei coltivatori diretti; da un rappresentante di ciascuna organizzazione locale dei lavoratori dell'agricoltura; da un rappresentante dei tecnici agricoli.
Art. 11
Il prefetto ha la vigilanza sulle operazioni di censimento nell'ambito della provincia. Nei casi di irregolarita', ovvero di omissioni o ritardo negli adempimenti prescritti, il prefetto adotta i provvedimenti ritenuti necessari informandone l'istituto centrale di statistica.
Art. 12
Il sindaco, coadiuvato dal segretario comunale, ha il compito di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di censimento nell'ambito del comune.
Art. 13
I fondi necessari per i compensi da corrispondere agli organi periferici di censimento sono accreditati dallo Istituto centrale di statistica alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nella misura determinata dal comitato amministrativo dell'istituto medesimo. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura tengono separata gestione dei fondi di cui al precedente comma e ne dispongono in relazione alle esigenze degli uffici provinciali di censimento. I dirigenti degli uffici provinciali di censimento si attengono, nella formulazione delle richieste di pagamento, nel controllo e nel rendiconto dei fondi, alle istruzioni emanate dall'Istituto centrale di statistica.
TITOLO IV Operazioni del censimento
Art. 14
L'ufficio provinciale di censimento determina, su proposta dell'ufficio comunale di censimento, il numero dei rilevatori occorrenti a ciascun comune. I rilevatori vengono scelti fra le persone in possesso di un'adeguata preparazione che consenta di assolvere nel modo migliore i delicati compiti che saranno ad essi affidati. Possono essere scelti anche fra dipendenti dei comuni, di pubbliche amministrazioni o di enti pubblici, purche' in possesso dei requisiti anzidetti. I rilevatori vengono nominati dal sindaco sulla base di un giudizio di idoneita' ad assolvere i compiti ad essi affidati, formulato d'intesa tra il dirigente dell'ufficio comunale di censimento, il dirigente dell'ufficio intercomunale e l'ispettore provinciale di censimento. Il giudizio di idoneita' viene espresso a seguito di una prova pratica effettuata a conclusione delle istruzioni sulle modalita' di rilevazione impartite a cura del dirigente dell'ufficio comunale di censimento, con l'assistenza dell'ispettore provinciale e/o del dirigente dell'ufficio intercomunale. Il sindaco, d'intesa col dirigente dell'ufficio intercomunale e l'ispettore provinciale di censimento, provvede a sollevare dall'incarico quei rilevatori che, nel corso del lavoro ad essi affidato, commettano gravi mancanze. Questi vengono sostituiti, sempre a cura del sindaco, con altre persone che abbiano superato l'accertamento di idoneita' di cui al comma precedente. Ai rilevatori viene corrisposto, per ciascun questionario compilato, un compenso forfettario, comprensivo di qualsiasi rimborso spese, nella misura determinata dall'istituto centrale di statistica.
Art. 15
Nel periodo dal 25 ottobre al 30 novembre 1970, i rilevatori, sulla base dello stato di sezione provvisorio predisposto dall'ufficio comunale di censimento, procedono alla raccolta dei dati presso le aziende comprese nella sezione di censimento a ciascuno di essi affidata. La compilazione dei questionari viene, di norma, effettuata dagli stessi rilevatori in base alle informazioni fornite dal conduttore, da un suo familiare o da altra persona in grado di fornire i dati. Qualora le indicazioni fornite non siano ritenute attendibili per qualsiasi ragione, il rilevatore provvede ad effettuare accertamenti diretti. In ogni caso i questionari compilati sono sottoscritti dal conduttore o da chi per esso e controfirmati dal rilevatore. L'assunzione dei dati viene effettuata nel centro aziendale, o in mancanza di questo, presso il domicilio del conduttore. Qualora il conduttore non risieda nel comune di censimento o nello stesso comune non vi sia altra persona in grado di fornire i dati, egli e' invitato a presentarsi il giorno all'uopo fissato presso il competente ufficio comunale di censimento.
Art. 16
I conduttori di aziende agricole, forestali e zootecniche i quali, entro il 30 novembre 1970, non siano stati interpellati per la compilazione dei questionari devono farlo presente entro il 2 dicembre 1970 all'ufficio comunale di censimento, il quale provvede immediatamente a far censire le relative aziende.
Art. 17
A cura degli uffici comunali di censimento viene effettuato giornalmente il controllo dei questionari consegnati dai rilevatori, nonche' la totalizzazione dei dati risultanti dal computo giornaliero di sezione. I dati complessivi risultanti dai riepiloghi dei computi giornalieri di sezione sono comunicati all'Istituto centrale di statistica per mezzo di telegramma il giorno 10 dicembre 1970.
Art. 18
Gli uffici comunali di censimento effettuano, con l'assistenza tecnica degli uffici intercomunali di censimento, la revisione quantitativa e qualitativa dei questionari, allo scopo di accertare che non vi siano state omissioni o duplicazioni nella rilevazione delle unita' di censimento, e che i dati risultanti nei questionari rispecchino la effettiva situazione delle aziende. Le incompletezze e gli errori riscontrati in sede di revisione devono essere eliminati mediante informazioni assunte direttamente presso i conduttori o, se del caso, mediante accertamenti sul posto. A revisione ultimata, e comunque non oltre il 20 gennaio 1971, gli uffici comunali di censimento provvedono a separare da ciascun questionario di azienda la parte A del "lembo staccabile" e ad inviarla al competente ufficio provinciale di censimento.
Art. 19
Entro il 30 gennaio 1971 l'ufficio comunale di censimento provvede alla compilazione degli "stati di sezione definitivi", del relativo riepilogo, nonche' del "prospetto riassuntivo delle superfici". La trasmissione agli uffici provinciali di censimento del materiale di censimento avviene secondo un calendario determinato dal comitato tecnico, nell'ambito dei termini fissati dall'Istituto centrale di statistica.
Art. 20
L'ufficio provinciale di censimento provvede alla revisione definitiva dei questionari di azienda ed agli adempimenti connessi, secondo le norme ed il calendario determinati dall'Istituto centrale di statistica.
TITOLO V Disposizioni generali e finali
Art. 21
I modelli di rilevazione e gli altri stampati occorrenti per il censimento sono forniti dall'Istituto centrale di statistica.
Art. 22
L'Istituto centrale di statistica e' autorizzato ad avvalersi, per le necessita' connesse con il 2° censimento generale dell'agricoltura, di personale temporaneo di concetto, esecutivo ed ausiliario, che potra' essere trattenuto in servizio per la durata dei lavori relativi.
Art. 23
E' fatto obbligo ai conduttori delle aziende agricole, forestali e zootecniche di rispondere con precisione ed esattezza alle domande contenute nei modelli di rilevazione. In caso di rifiuto o di comunicazione di notizie scientemente errate od incomplete si applicano le sanzioni previste dall'art. 18 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, con le modifiche di cui all'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.
Art. 24
Il segreto di ufficio delle notizie raccolte in occasione della presente rilevazione e' tutelato dall'art. 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, con le modifiche di cui all'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.
SARAGAT COLOMBO - RESTIVO - FERRARI AGGRADI - REALE - GIOLITTI - NATALI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 marzo 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 1. - GRECO
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