DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 giugno 1970, n. 1400
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduti gli articoli 175 e 177 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, concernente l'approvazione del testo unico sull'istruzione elementare;
Veduto il regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, relativo all'approvazione del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare;
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Veduta la legge 22 aprile 1932, n. 490, sul riordinamento della scuola secondaria di avviamento al lavoro;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;
Veduto il regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, sul riordinamento dell'istruzione professionale per ciechi;
Veduta la legge 14 dicembre 1955, n. 1293, recante norme sull'istruzione professionale dei ciechi;
Veduto l'art. 5, lettera b), della legge 29 ottobre 1960, n. 1396, sui direttori delle scuole elementari statali per ciechi;
Veduta la legge 5 luglio 1961, n. 570, relativa alla istituzione della scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi;
Veduta la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sulla scuola media;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1964, n. 1617, concernente la scuola media per ciechi;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per la sanita', per l'interno e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
L'Istituto d'istruzione professionale per ciechi di Firenze di cui al regio decreto 1 luglio 1940, n. 1378, e' riordinato secondo quanto disposto dal presente decreto.
Art. 2
A decorrere dal 1 ottobre 1970 l'Istituto d'istruzione professionale per ciechi di Firenze assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato per ciechi.
Art. 3
Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare fra i non vedenti di entrambi i sessi personale idoneo all'esercizio delle attivita' di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato, nonche' di mansioni di altre attivita' previste per il personale non vedente. Esso e' costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1) Scuola professionale per l'industria tessile, con sezioni per: tessitori artistici; tessitori di tappeti. 2) Scuola professionale per l'industria cartotecnica, con sezioni per: rilegatori artistici. 3) Scuola professionale per centralinisti, con sezione per: centralinisti telefonici. 4) Scuola professionale di massofisioterapia, con sezione per: massofisioterapisti.
Art. 4
Presso l'istituto potranno essere istituiti: a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati; b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati; c) corsi di integrazione professionale per ciechi, per sordo-ciechi e per ciechi sordomuti; d) corsi preparatori; e) corsi di formazione e di aggiornamento per insegnanti e insegnanti tecnico-pratici.
Art. 5
Le sezioni sono di durata variabile non inferiore ai 2 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.
Art. 6
Con deliberazione del consiglio di amministrazione, sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalita' di attuazione. Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilita' di bilancio dell'istituto. Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potra' provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.
Art. 7
Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari, i programmi e la durata delle sezioni e dei corsi. I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi. A ciascuna classe delle sezioni o dei corsi non potranno essere iscritti piu' di 15 allievi.
Art. 8
L'istituto puo' proporre l'istituzione di scuole coordinate anche in altri comuni, sedi di scuole medie statali per noli vedenti. Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.
Art. 9
L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attivita' lavorative. Nell'istituto e' istituito un ufficio tecnico al quale e' preposto un insegnante tecnico-pratico vedente, fornito del diploma di abilitazione tecnica industriale, il quale cura il coordinamento e lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e di laboratorio e ne risponde verso la presidenza.
Art. 10
Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 3 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica; fisica; chimica; vita di relazione; tecnica professionale; dattilografia; lingue straniere; religione; educazione fisica; stenografia; elementi di anatomia e fisiologia; elementi di patologia medica e soccorsi d'urgenza; elementi di patologia chirurgica e traumatologica; elementi d'igiene; etica professionale; legislazione sanitaria.
Art. 11
Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i ciechi che abbiano assolto l'obbligo scolastico previsto dalle vigenti disposizioni. Ai fini dell'attuazione del presente decreto sono considerati ciechi coloro che siano colpiti da cecita' assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. Indipendentemente dalle condizioni di visus, l'ammissione alle scuole professionali e' subordinata ad accertamenti di carattere sanitario. Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'anzidetto art. 4 saranno stabilite dal consiglio di amministrazione e sottoposte all'approvazione del competente provveditore agli studi.
Art. 12
Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali, gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica, salve diverse disposizioni di legge, in relazione ai vari mestieri. Al termine dei corsi di cui alle lettere a), b), c) ed e) del precedente art. 4 gli alunni conseguono un attestato.
Art. 13
Le commissioni di esami, salve diverse specifiche disposizioni, sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa. La commissione e' presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.
Art. 14
Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici industriali. Gli alunni ciechi mantenuti a carico degli enti pubblici o degli enti di beneficenza sono esonerati dal pagamento delle tasse, ivi compresa quella di diploma. Il consiglio di amministrazione puo' disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.
Art. 15
L'istituto e' dotato di personalita' giuridica e di autonomia amministrativa, ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Il governo amministrativo dell'istituto e' affidato al consiglio di amministrazione costituito come appresso: il presidente del consiglio di amministrazione dello Istituto nazionale dei ciechi "Vittorio Emanuele II" di Firenze; due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione; un rappresentante del Ministero della sanita'; un rappresentante dell'amministrazione comunale di Firenze; due rappresentanti del sopra menzionato Istituto nazionale dei ciechi di Firenze, fra i quali il rappresentante dell'Unione italiana ciechi in seno al consiglio di amministrazione di detto istituto; il preside dell'istituto che ha voto deliberativo ed esercita funzioni di segretario. La nomina del consiglio di amministrazione e' disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale nomina, altresi', quale presidente, il presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto per ciechi "Vittorio Emanuele II" di Firenze. Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo al funzionamento dell'istituto professionale.
Art. 16
Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto e' affidato a due revisori dei conti, dei quali uno e' nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro. I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dello istituto. I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.
Art. 17
Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. Quando ne sia riconosciuta la necessita', il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovra' essere ricostituito.
Art. 18
A capo dell'istituto e' un preside il quale e', in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto e ne ha la direzione amministrativa. Egli e', altresi', autorizzato ad accettare la nomina a direttore del convitto eventualmente offertagli dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale dei ciechi "Vittorio Emanuele II" di Firenze. A capo di ogni scuola puo' essere nominato un direttore che risponde verso il preside stesso dell'andamento didattico e disciplinare della scuola professionale alla quale e' preposto. Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche. Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dal vice-preside, dai direttori di scuole o, in mancanza, da due insegnanti e da uno o piu' insegnanti tecnico-pratici. Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e da' parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo. Nel caso in cui nello stesso plesso scolastico dell'istituto funzionino altre scuole statali per ciechi, anche se di diverso grado, la loro direzione e' affidata per incarico al preside pro-tempore dell'istituto professionale.
Art. 19
Il posto di preside e' conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, forniti di laurea tecnica, degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato e degli istituti tecnici industriali, nonche' tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici industriali a norma delle disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni. In ogni caso i concorrenti devono possedere la necessaria competenza tiflologica, risultante dalla precedente favorevole frequenza dei corsi presso l'istituto di tiflologia professionale di cui agli articoli 1 e 28 del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, ovvero dei corsi previsti dalla lettera e) dell'art. 4 del presente decreto, nonche' la necessaria idoneita' fisica richiesta dall'art. 2 della legge 14 dicembre 1955, n. 1293, salvo quanto disposto dal comma terzo del presente articolo. Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami riservato a coloro che, oltre al possesso del prescritto titolo di studio e della necessaria idoneita' fisica richiesta dall'art. 4 della legge 14 dicembre 1955, n. 1293, salvo quanto disposto dal comma terzo del presente articolo, abbiano frequentato favorevolmente i relativi corsi presso l'istituto di tiflologia professionale o i corsi di tirocinio all'insegnamento pratico, gia' previsti dagli articoli 1, 27 e 28 del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, ovvero i corsi previsti dalla lettera e) dell'art. 4 del presente decreto. Le cattedre per l'insegnamento della cultura generale di cui all'art. 7 della legge 14 dicembre 1955, n. 1293, saranno assegnate mediante pubblico concorso per titoli ed esami riservato esclusivamente ai candidati ciechi. Ai concorsi di cui al primo e secondo comma del presente articolo, alle condizioni suindicate, e' ammesso anche il personale cieco. Qualora se ne ravvisi l'opportunita' i posti di cui al primo e secondo comma del presente articolo possono essere conferiti secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica. L'incarico di vice-preside e' affidato, annualmente, su proposta del preside, dal consiglio di amministrazione ad un professore vedente il quale e' esonerato dall'insegnamento. Allorquando il posto di preside sia ricoperto da persona non vedente, il Ministero della pubblica istruzione procedera' a scegliere, ogni anno scolastico, fra il personale insegnante dell'istituto un professore vedente, di norma di ruolo, cui affidare l'incarico della vice-presidenza con esonero dall'insegnamento. In tale caso il vice-preside sara' responsabile, congiuntamente al preside, dell'andamento didattico, disciplinare ed amministrativo dell'istituto, partecipando altresi', con le sole funzioni di segretario, alle riunioni del consiglio di amministrazione.
Art. 20
Il personale direttivo, insegnante e tecnico in servizio nell'Istituto professionale, gia' inquadrato nei ruoli della scuola tecnica di cui all'art. 35 del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, viene inquadrato nei rispettivi posti di ruolo di cui alla tabella organica annessa al presente decreto. Il personale insegnante e tecnico di ruolo nella soppressa scuola di avviamento professionale per ciechi, di cui all'art. 35 del citato regio decreto n. 1449, che alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale trovasi in servizio nelle sezioni di qualifica dell'istituto professionale indicato nell'art. 3 del presente decreto, e che, per, l'attivita' svolta abbia dimostrato particolare competenza o perizia nelle mansioni esercitate, puo' essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporra' il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire. Il personale ritenuto meritevole di inquadramento e' collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054. La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.
Art. 21
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