DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1970, n. 1410
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il regolamento speciale sulla coltivazione del riso nella provincia di Novara, deliberato dal consiglio provinciale nella seduta del 7 luglio 1969; Veduto l'art. 204 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Sulla proposta del Ministro per la sanita' e sentito il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta: E' approvato il regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Novara deliberato dal consiglio provinciale il 7 luglio 1969.
SARAGAT RIPAMONTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 marzo 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 61. - GRECO
Regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Novara-art. 1
Regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Novara Art. 1. La coltivazione del riso in provincia di Novara e' disciplinata dal regolamento generale approvato con regio decreto 29 marzo 1908, n. 157, dal testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, dalle disposizioni di legge relative alla disciplina del lavoro in risaia e da quelle del presente regolamento speciale.
Regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Novara-art. 2
Art. 2. La coltivazione del riso nella provincia di Novara e' permessa alle distanze minime seguenti: per gli aggregati di case con popolazione: oltre 10.000 abitanti. . . . . . . . . . . . . . . . . . m. 400 da 10.000 a 5.001 abitanti . . . . . . . . . . . . . . . m. 350 da 5.000 a 2.001 abitanti. . . . . . . . . . . . . . . . m. 300 da 2.000 a 1.001 abitanti. . . . . . . . . . . . . . . . m. 200 da 1.000 a 501 abitanti. . . . . . . . . . . . . . . . . m. 100 inferiore a 501 abitanti. . . . . . . . . . . . . . . . m. 50 per cimiteri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m. 50 per case isolate e cascinali. . . . . . . . . . . . . . m. 10 La distanza si misura Sulla retta che unisce i due punti piu' vicini tra loro del perimetro degli aggregati di abitazione o dell'abitazione vera per le case isolate (esclusi sempre i cortili e gli annessi non abitabili) e del perimetro dei terreni coltivati a riso. Saranno prescritte distanze proporzionalmente maggiori, nelle forme di cui al seguente art. 3, quando per altimetria, configurazione, natura dei terreni ed andamento della falda freatica, sia riconosciuto che la coltivazione a risaia possa danneggiare l'abitato o i cimiteri. Delle variazioni negli aggregati non si terra' conto se non quando le stesse si siano mantenute per oltre un decennio e risultino dal censimento ufficiale oppure, nel caso che questo non offra gli elementi necessari, dal registro di popolazione comunale. Per quanto riguarda le distanze dei campi coltivati a riso dalle strade e da argini od altro, si applicano le disposizioni dei regolamenti speciali.
Regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Novara-art. 3
Art. 3. La coltivazione a riso sara' vietata con provvedimento del medico provinciale, adottato previa ispezione della commissione tecnico-sanitaria e sentito il sindaco del comune interessato, quando nonostante l'osservanza delle distanze prescritte, risulti nociva alla salute pubblica ed all'igiene dell'abitato. Quando il provvedimento e' promosso dalla giunta municipale o dall'ufficiale sanitario, le spese per la visita di constatazione sono a carico del comune; quando, invece, e' promosso da un interessato, sono a suo carico.
Regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Novara-art. 4
Art. 4. Gli stabilimenti industriali sono assimilati, agli effetti delle distanze indicate nel precedente art. 2, agli aggregati urbani di pari popolazione, intendendosi come popolazione dell'azienda il numero massimo di persone occupate.
Regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Novara-art. 5
Art. 5. Per i terreni di natura e positura paludosi, nei quali non sia possibile altra coltivazione che quella del riso, potra' essere permessa, a tempo determinato, l'attivazione di risaie entro la zona di rispetto, con apposito provvedimento emesso dal medico provinciale su parere della commissione tecnico-sanitaria. Non sara' peraltro permessa alcuna deroga per i terreni posti a meno di cinquanta metri dalle abitazioni. Tale disposizione puo' essere applicata anche ai terreni divisi dall'abitazione da un cavo colatore, canale colatore o corso d'acqua naturale, la cui profondita' garantisca l'igiene dell'abitato ed abbia sufficiente azione drenante. Le dichiarazioni per attivare risaie nella zona di rispetto devono essere presentate con la procedura dell'art. 6.
Regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Novara-art. 6
Art. 6. La dichiarazione per l'attivazione di nuove risaie, di cui all'[art. 206 del testo unico delle leggi sanitarie](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art206), deve contenere, oltre le generalita' del richiedente, le indicazioni necessarie alla identificazione del fondo ed essere conforme al modulo allegato n. 1. Eventuali documenti, utili alla identificazione del fondo, saranno richiesti d'ufficio a cura del comune. La dichiarazione potra' essere fatta anche dalle persone che conducono il fondo in nome del proprietario. Essa deve essere presentata al sindaco, entro il mese di novembre. Per le risaie da trapianto, il tempo concesso per la presentazione delle dichiarazioni scade il 1 aprile.
Regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Novara-art. 7
Art. 7. Il sindaco, ricevuta la dichiarazione, ne dispone la pubblicazione per otto giorni all'albo pretorio del proprio comune e ne richiede la pubblicazione, per pari tempo, negli altri comuni limitrofi, qualora la superficie da investire a risaia interessi questi comuni. Entro dieci giorni dalla sua presentazione, la dichiarazione, corredata dal parere del sindaco e dell'ufficiale sanitario, verra' trasmessa al medico provinciale, il quale fatti eseguire, ove del caso, a spese del richiedente, i necessari accertamenti igienicosanitari da apposita commissione tecnica, provvedera' entro trenta giorni, con decreto motivato, a' termini dell'art. 207 del testo unico. In caso di controversia, gli interessati dovranno far pervenire all'ufficio del medico provinciale, opposizione motivata entro quindici giorni dalla pubblicazione della dichiarazione all'albo pretorio.
Regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Novara-art. 8
Art. 8. Quando le risaie siano attivate ed estese in luoghi non consentiti o contro il divieto delle autorita', il sindaco ingiunge al contravventore di distruggerle entro un termine prefisso, trascorso il quale ordina, con suo provvedimento, la distruzione delle risaie a spese del contravventore. Contro il provvedimento del sindaco e' ammesso, entro il termine di giorni trenta, ricorso al medico provinciale.
Regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Novara-art. 9
Art. 9. Le dichiarazioni di risicoltura saranno iscritte su appositi registri da tenersi dal comune e dall'ufficio del medico provinciale, nei quali saranno riportati gli estremi dei relativi decreti di autorizzazione e di revoca. (I registri saranno conformi ai moduli allegati n. 2 e n. 3).
Regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Novara-art. 10
Art. 10. La commissione tecnico-sanitaria, di cui agli articoli precedenti, viene nominata annualmente dal medico provinciale ed e' composta dal medico provinciale, che la presiede, da un medico igienista designato dal consiglio provinciale di sanita' e da un rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.
Regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Novara-art. 11
Art. 11. I terreni coltivati a riso saranno, a cura dei proprietari o conduttori muniti degli occorrenti fossi colatori, fino all'immissione nei canali di scarico. I canali ed i fossi saranno di portata sufficiente e dovranno essere tenuti mondi dalle erbe ed espurgati in modo da lasciare libero il corso delle acque di irrigazione e di quelle di scolo.
Regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Novara-art. 12
Art. 12. L'acqua dei canali d'irrigazione o di scolo sara' tenuta sempre in corso defluente e cosi' nelle risaie, salvo la necessita' di colture e di irrigazione, per modo di impedire ogni ristagno nocivo. Ogni forma di coltivazione a bacino chiuso permanente o a camera di acqua chiusa permanente e' vietata. All'epoca poi del prosciugamento delle risaie, dovranno tagliarsi con profondi solchi gli argini, per dare alle acque pronto e libero sfogo nei fossi colatori.
Regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Novara-art. 13
Art. 13. Ove esistessero scavi o terreni depressi, i quali per infiltrazione delle risaie circostanti, andassero soggetti a sortumi d'acqua o si convertissero in pozzanghere, stagni o paludi, che costituissero danno o pericolo per la salute pubblica, i proprietari delle risaie dovranno colmarli in modo da impedire tali infiltrazioni e dare i necessari scoli alle acque stagnanti. In caso di inosservanza, sara' vietata la coltivazione a riso dei fondi sopra indicati, secondo le norme dell'art. 8 del presente regolamento.
Regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Novara-art. 14
Art. 14. Le abitazioni dei lavoratori impiegati nella risicoltura con residenza fissa nelle localita' destinate alla coltivazione, oltre a rispondere a tutte le norme di massima in vigore, dovranno presentare in modo speciale, salvo le migliori condizioni previste da altre norme vigenti, i seguenti requisiti: a) altezza dei locali non inferiore a metri 2,80; b) piano terreno rialzato sul suolo circostante di almeno 25 cm., pavimentato, asciutto e provvisto di vespaio (o protezione equivalente); c) cortile ed aree immediatamente adiacenti sistemate in modo da assicurare lo smaltimento delle acque piovane di rifiuto; d) stanze da letto aventi una superficie di almeno metri quadrati 10 ed una cubatura non inferiore ai 28 metri cubi; esse saranno munite di soffitto ad incastro ove il tetto non sia bene intavellato; e) finestre con rapporto di illuminazione non inferiore a 1: 10, dotate di telaio a vetri. Le predette abitazioni devono essere inoltre fornite di luce artificiale in quantita' sufficiente, di cucina con acquaio, di latrina, di acqua riconosciuta potabile. Tutti gli ambienti interni dovranno essere intonacati, imbiancati ed opportunamente protetti contro la penetrazione di insetti mediante idonee reticelle. Per localita' destinate alla coltivazione a riso si intendono tanto i fondi coltivati a risaia, quanto ogni altra localita', nella quale si trovino i fabbricati, che dal proprietario dei terreni coltivati a riso, sono adibiti per abitazione dei contadini impiegati nella coltivazione stessa.
Regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Novara-art. 15
Art. 15. Le abitazioni e i dormitori dei lavoratori avventizi temporaneamente immigrati per la monda, trapianto e raccolta del riso, debbono possedere le condizioni di cubatura, ventilazione, abitabilita' ed arredamento prescritti dal presente regolamento. Dovranno in particolare presentare i seguenti requisiti: 1) gli ambienti per adulti devono essere separati da quelli per fanciulli e da quelli per donne, a meno che non siano destinati esclusivamente ai membri di una stessa famiglia; 2) essere sollevati di almeno 25 cm. dal terreno circostante, che dovra' essere sistemato in modo da non permettere ne' la penetrazione dell'acqua nelle costruzioni ne' il ristagno di essa in una zona del raggio di almeno m. 10 attorno; 3) avere altezza di almeno m. 2,80 ed essere costruiti in tutte le loro parti in modo da difendere bene l'ambiente interno contro gli agenti atmosferici; 4) avere aperture sufficienti per ottenere un'attiva ventilazione dell'ambiente, munite di buone chiusure; il rapporto fra superficie fenestrata-pavimento deve essere di almeno 1: 10; 5) essere forniti di lampade per l'illuminazione notturna; 6) disporre di aperture difese contro la penetrazione di insetti alati mediante idonee reticelle. La superficie dei dormitori non puo' essere inferiore a 3,50 metri quadrati a persona. In vicinanza dei dormitori oppure facenti corpo con essi, vi devono essere convenienti locali per uso di cucina e di refettorio, latrine adatte e mezzi per la pulizia personale, in conformita' a quanto prescritto dall'art. 16. A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto, una branda o una cuccetta arredata con materasso, cuscino, lenzuola, federe e coperte sufficienti ed inoltre un sedile, un attaccapanni ed una mensolina.
Regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Novara-art. 16
Art. 16. I refettori, le cucine e le dispense per le squadre di lavoratori immigrati per la mondatura e la raccolta del riso, dovranno essere posti in locali adatti a norma delle disposizioni vigenti: I refettori dovranno essere forniti di tavoli e di sedili in numero sufficiente. La cucina dovra' essere arredata in modo da garantire la buona e sana confezione dei cibi. La custodia dei generi alimentari deve essere effettuata con le garanzie di una perfetta conservazione. Per la pulizia personale degli addetti ai lavori in risaia dovranno essere installati lavandini e docce in numero sufficiente e adeguato. Le latrine dovranno essere separate per uomini e per donne ed in numero di una per ogni venti persone, dovranno essere tenute sempre pulite e disinfettate giornalmente con latte di calce od altro prodotto idoneo. Deve essere assicurato lo smaltimento dei liquami in modo razionale. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme generali per l'igiene del lavoro, approvate con [decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1956-03-19;303).
Regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Novara-art. 17
Art. 17. Tutti i locali adibiti agli alloggiamenti ed ai servizi relativi devono essere disinfettati ed imbiancati nei giorni precedenti l'arrivo dei lavoratori, disinfettati e disinfestati una volta almeno ogni quindici giorni, a cura del datore di lavoro.
Regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Novara-art. 18
Art. 18. In tutte le aziende nelle quali sono impegnate squadre o compagnie di lavoratori avventizi, temporaneamente immigrati per la monda, il trapianto e la raccolta del riso, deve essere predisposto un locale (da adibire ad infermeria), per il provvisorio ricovero dei lavoratori colpiti da malattie. Detto locale, per ubicazione, accesso e servizi, deve poter assicurare un sufficiente isolamento degli infermi; deve inoltre avere aperture esterne protette da reticelle, pareti imbiancate a calce, irrorate periodicamente da antiparassitari e fornito delle necessarie suppellettili. Deve essere ben arieggiato e soleggiato e deve possedere i seguenti requisiti: ampiezza non inferiore ai 10 mq. di superficie, da aumentarsi proporzionalmente al numero dei posti letto occorrenti nel rapporto di un posto letto per ogni venti lavoratori; essere provvisto di impianto di illuminazione; avere pareti imbiancate a calce; pavimento con piastrelle ed in cemento lavabile; aperture esterne munite di reticelle; telai a vetri e battenti per oscuramento; arredamento idonei (letto, comodino, lavandino e quanto altro necessario); cassetta di pronto soccorso provvista di tutti i presidi necessari; deve inoltre essere prevista una latrina autonoma.
Regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Novara-art. 19
Art. 19. I proprietari di fondi coltivati a riso mediante mano d'opera temporaneamente immigrata e dimorante nell'azienda, sono tenuti all'osservanza di quanto predisposto nei precedenti articoli, per quanto concerne le parti immobili. Della conservazione degli immobili e delle relative attrezzature rispondono i datori di lavoro, come sancito dalle specifiche leggi enunciate.
Regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Novara-art. 20
Art. 20. Il reclutamento delle mondariso deve avvenire in base alle norme vigenti in materia. Non possono impiegarsi fanciulli minori di 14 anni, le donne in istato di gravidanza e quelle aventi oltre 65 anni di eta'. Ogni mondina deve essere munita di certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di provenienza, dal quale risulti che sia esente da malattie trasmissibili e da malattie nervose e costituzionali e sia dichiarata idonea ad attendere, senza danno, regolarmente e proficuamente al lavoro in risaia. Il predetto certificato deve anche contenere i dati relativi alla eventuale vaccinazione antileptospirosi praticata.
Regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Novara-art. 21
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