DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1970, n. 1430

Type DPR
Publication 1970-12-09
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di emigrazione e stabilimento tra l'Italia e l'Australia con scambio di note ed intesa relativa all'emigrazione assistita, concluso a Canberra il 26 settembre 1967, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' allo art. 38 dell'accordo stesso.

SARAGAT COLOMBO - MORO - DONAT-CATTIN

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 aprile 1971

Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 116. - CARUSO

Accordo - art. 1

Accordo di emigrazione e stabilimento tra l'Italia e l'Australia con scambio di note ed intesa relativa all'emigrazione assistita (Canberra, 26 settembre 1967). ACCORDO DI EMIGRAZIONE E STABILIMENTO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE AUSTRALIANA. Il Governo, della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione Australiana, Desiderosi di mantenere e rafforzare lo spirito di amicizia e cooperazione gia' esistenti fra di loro, Considerati i mutamenti intervenuti nella situazione economica dei Paesi dal momento dell'entrata in vigore delle tuttora esistenti intese per l'emigrazione di cittadini italiani in Australia, Desiderosi, date tali mutate circostanze, di stabilire altre misure relative non solo all'emigrazione di cittadini italiani in Australia ma anche all'impiego e allo stabilimento dei cittadini di uno dei due Paesi nell'altro, Convinti che un accordo su tali argomenti possa servire l'interesse comune dei popoli dei due Paesi e promuovere il loro progresso economico e sociale, Hanno concordato quanto segue: Articolo 1 Definizioni Nel presente Accordo, e a meno che nel contesto non sia altrimenti disposto: (a) il termine "Paese" indica l'Italia o l'Australia; (b) il termine "Australia" indica il territorio comprendente gli Stati ed i Territori della Federazione australiana; (c) il termine "lavoratore italiano" indica un cittadino italiano che desideri emigrare, o che sia emigrato, in Australia con l'intenzione di esercitarvi un'attivita' lavorativa, e include le persone svolgenti attivita' in proprio; (d) il termine "capofamiglia" indica un cittadino italiano da cui dipendano finanziariamente il coniuge o i figli; (e) il termine "famiglia" indica il capofamiglia, il coniuge del capofamiglia, i figli (ivi inclusi i figli adottivi, i figliastri, affiliati, e figli naturali) di un capofamiglia, i nipoti di un capofamiglia, i genitori di un capofamiglia e del suo coniuge, i fratelli e le sorelle di un capofamiglia e del suo coniuge, e i coniugi e i figli di questi fratelli e sorelle; (f) il termine "cittadino australiano" indica una persona in possesso della cittadinanza australiana secondo le leggi che sono o saranno in vigore in Australia; (g) il termine "cittadino italiano" indica una persona in possesso della cittadinanza italiana secondo le leggi che sono o saranno in vigore in Italia; (h) il termine "residente in Australia" indica una persona che abbia il proprio domicilio in Australia e che abbia il diritto di rimanere in Australia a tempo indefinito; (i) il termine "residente in Italia" indica una persona che abbia il proprio domicilio permanente in Italia.

Accordo - art. 2

Articolo 2 Informazioni Il Governo australiano fornira', di volta in volta, al Governo italiano notizie complete ed aggiornate in merito alle condizioni di vita e di lavoro in Australia, affinche' gli italiani che intendano emigrare in Australia possano avere adeguate informazioni su tali condizioni. Informazioni concernenti l'Australia saranno anche fornite gratuitamente dalle Autorita' australiane in Italia ai cittadini italiani che abbiano interesse ad emigrare in Australia. Le informazioni fornite secondo quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo e riguardanti le condizioni di vita e di lavoro in Australia comprenderanno notizie di carattere generale sull'Australia e notizie in merito a: procedura per il rilascio di visti, gratuiti, alle persone che intendano emigrare in Australia, condizioni di impiego, salari, prezzi e tassazione, alloggi, servizi sociali e assicurazioni malattie, istruzione, possibilita' di apprendere la lingua inglese, legislazione in vigore per l'acquisto della cittadinanza australiana, regime doganale e di quarantena, e uffici e organismi pubblici e privati che possano fornire informazioni ed assistenza gratuitamente agli emigranti, obblighi che vengono imposti agli stranieri dalle leggi australiane.

Accordo - art. 3

Articolo 3 Forme di emigrazione L'emigrazione di cittadini italiani verso l'Australia si attuera' per: (a) atti di chiamata presentati alle Autorita' australiane da residenti in Australia; (b) intese dirette fra cittadini italiani e datori di lavoro australiani; (c) domande presentate direttamente alle Autorita' australiane; e (d) speciali programmi di emigrazione come previsti dall'art. 14.

Accordo - art. 4

Articolo 4 Agevolazioni di stabilimento I cittadini italiani, all'atto del loro ingresso in Australia per risiedervi, avranno diritto ad un trattamento e ad agevolazioni di stabilimento non meno favorevoli di quelli accordati dalle leggi australiane a cittadini di altri Paesi dell'Europa continentale ammessi in Australia in qualita' di immigranti. Se una sistemazione temporanea sara' fornita dalle Autorita' australiane ai cittadini italiani ammessi in Australia in qualita' di immigranti provenienti dall'Italia o da qualsiasi altro paese, tale sistemazione avverra' in ostelli gestiti dalla Commonwealth Hostels Ltd. oppure verra' fornita un'altra sistemazione altrettanto soddisfacente in base a quanto sara' concordato tra i due Governi.

Accordo - art. 5

Articolo 5 Emigrazione per atto di chiamata Le persone residenti in Australia possono presentare alle Autorita' australiane atti di chiamata per l'immigrazione in Australia di cittadini italiani che siano loro familiari o amici. Ogni richiedente, al momento in cui presentera' l'atto di chiamata e per l'eventualita' che l'ingresso in Australia delle persone chiamate sia approvato dalle Autorita' australiane, s'impegnera' a fornire alloggio adeguato in Australia a tali persone. Dettagliate informazioni in merito ad ogni atto di chiamata saranno fornite al piu' presto possibile dalle Autorita' australiane alle Autorita' consolari italiane competenti per lo Stato o per il Territorio australiano ove il richiedente risieda. Le Autorita' consolari italiane possono comunicare alle Autorita' australiane osservazioni in merito agli atti di chiamata.

Accordo - art. 6

Articolo 6 Emigrazione a seguito di intese dirette fra datori e prestatori di lavoro I datori di lavoro in Australia, che siano stati a cio' autorizzati dalle Autorita' australiane, possono chiedere alle Autorita' italiane in Australia o in Italia di assisterli per reclutare in Italia per intesa diretta lavoratori da impiegare in Australia. In ogni singolo caso le Autorita' australiane otterranno dal datore di lavoro, per iscritto, e forniranno alle Autorita' italiane, i termini e le condizioni di lavoro offerte, ivi incluse informazioni sulle spese di viaggio, le mansioni da svolgere, le tariffe salariali, le ore di lavoro (ivi incluse quelle di lavoro straordinario), le sistemazioni previste per l'alloggio, ogni agevolazione concessa al lavoratore e alla di lui famiglia e le condizioni di lavoro e di vita nella zona ove il lavoratore sara' impiegato. Le Autorita' italiane comunicheranno alle Autorita' australiane e al datore di lavoro in ogni singolo caso: (a) l'accettabilita' o meno dei termini e condizioni di lavoro) offerti, e (b) gli adempimenti richiesti in merito al reclutamento dei lavoratori. Le Autorita' italiane agevoleranno i contatti fra le Autorita' australiane in Italia e i lavoratori interessati ad offerte dei datori di lavoro australiani e, ove richiesto dalle Autorita' australiane in Italia, daranno assistenza alle operazioni di reclutamento previste nel presente articolo. Le condizioni e i benefici specificati in altri articoli del presente Accordo si applicano ai lavoratori di cui si fa cenno nei precedenti commi del presente articolo e ai loro familiari.

Accordo - art. 7

Articolo 7 Emigrazione spontanea Le domande di emigrazione in Australia potranno essere presentate alle Autorita' australiane in Italia da persone residenti in Italia. Le Autorita' italiane agevoleranno i contatti tra le Autorita' australiane in Italia ed i cittadini italiani che intendano emigrare verso l'Australia e che siano in possesso di speciali qualifiche, ivi compresi titoli di studio professionali o diplomi o altri certificati di addestramento professionale, o che desiderino stabilire una propria attivita' di affari in Australia. In aggiunta alle informazioni previste all'articolo 2 del presente Accordo, le Autorita' australiane forniranno alle persone di cui al primo comma del presente articolo ogni informazione in merito alle loro possibilita' di impiego in Australia, tenendo presente la loro preparazione professionale, i loro titoli di studio, diplomi o certificati di addestramento professionale. Le condizioni menzionate in altri articoli del presente Accordo saranno applicabili alle persone di cui ai precedenti commi di questo articolo.

Accordo - art. 8

Articolo 8 Riconoscimento di qualifiche professionali Per quei lavoratori italiani che si dichiarino qualificati agli effetti del riconoscimento previsto dal "Tradesmen's Rights Regulation Act 1946-58", le Autorita' australiane provvederanno a che: (a) siano accertate le loro specializzazioni professionali o le loro speciali qualifiche richieste dalle norme vigenti in Australia per la qualifica professionale di cui si tratta; e (b) sia fatto loro conoscere, per iscritto, quale grado di riconoscimento delle loro qualifiche professionali possono attendersi di ricevere al loro arrivo in Australia. Se un lavoratore italiano non compreso fra quelli indicati nel primo comma del presente articolo presenta alle competenti Autorita' australiane in Italia prove della propria qualifica professionale e chiede il parere di queste Autorita' circa le possibilita' di accettazione in Australia di queste sue qualifiche per essere impiegato in Australia secondo tali qualifiche, le Autorita' australiane gli forniranno il parere richiesto in aggiunta alle altre informazioni di cui all'articolo 2 del presente Accordo e, ove necessario, lo informeranno di quanto altre egli dovra' inoltre compiere allo scopo di ottenere in Australia il riconoscimento della propria qualifica professionale. Il Governo australiano riconosce l'importanza che il Governo italiano annette al fatto che i lavoratori italiani che emigrano in Australia siano in grado di fruire al massimo dei vantaggi delle proprie qualifiche professionali, e si dichiara d'accordo di dover interporre i suoi buoni uffici a che le qualifiche italiane siano preventivamente riconosciute in Australia nell'ambito della legislazione e della prassi australiana.

Accordo - art. 9

Articolo 9 Visita medica Le Autorita' australiane in Italia possono richiedere che i cittadini italiani che intendono emigrare verso l'Australia siano sottoposti ad una visita medica (ivi incluso un esame radiologico del torace). Qualora il nucleo familiare si sia sottoposto agli accertamenti sanitari disposti delle competenti Autorita' australiane in Italia insieme al capofamiglia e solo quest'ultimo si trasferisca in Australia, gli accertamenti effettuati, qualora abbiano avuto esito positivo, salvo quanto disposto dal successivo comma 3, verranno considerati validi per il successivo ingresso dei familiari in Australia, purche' ogni membro del gruppo familiare parta entro due anni dalla data della visita medica. L'esame radiologico di un membro di una famiglia, il cui capofamiglia sia emigrato prima del predetto, sara' ritenuto valido per l'ingresso di quest'ultimo soltanto se questi parta per l'Australia entro un anno dalla data dell'esame.

Accordo - art. 10

Articolo 10 Visti Le Autorita' australiane: (a) ove un visto venga accordato a un cittadino italiano che intenda emigrare in Australia, rilasceranno tale visto gratuitamente; (b) ove un visto venga negato a un cittadino italiano che intenda emigrare in Australia, su richiesta del Direttore Generale dell'Emigrazione e degli Affari Sociali del Ministero italiano degli Affari Esteri, comunicheranno a quest'ultimo verbalmente le ragioni di tale diniego.

Accordo - art. 11

Articolo 11 Trattamento doganale Al momento della concessione del visto di ingresso in Australia, ai cittadini italiani verranno fornite, da parte delle Autorita' australiane in Italia, informazioni in materia di regime doganale australiano. Tale regime e' applicato, per quanto concerne la nazionalita' dell'interessato, su base non discriminatoria. In particolare saranno fornite informazioni in merito: (a) ai beni ed effetti la cui importazione in Australia e' vietata o soggetta a limitazione; (b) agli oggetti che possono essere importati in Australia senza pagamento di diritti doganali; e (c) alle condizioni e formalita' prescritte per tali importazioni. Alla stessa stregua dei cittadini australiani e di ogni altro passeggero che arrivi in Australia, i cittadini italiani saranno esenti dal pagamento di diritti doganali di importazione e di tasse sugli effetti personali, sulla mobilia, sugli oggetti e strumenti per l'esercizio del proprio lavoro e su un'automobile per uso proprio e della propria famiglia.

Accordo - art. 12

Articolo 12 Riunione delle famiglie I due Governi riconoscono che e' desiderabile la riunione delle famiglie e, senza pregiudizio per piu' favorevoli provvedimenti che possano essere presi a seguito di speciali programmi di emigrazione, i cittadini italiani che emigrano verso l'Australia avranno il diritto di presentare alle Autorita' australiane atti di chiamata per l'immigrazione in Australia di loro familiari. Tali familiari saranno autorizzati a risiedere in Australia purche' adempiano le formalita' richieste per l'ingresso.

Accordo - art. 13

Articolo 13 Assistenza sociale Il Governo australiano assistera' nella maniera piu' adeguata i lavoratori italiani e le loro famiglie nel superare quei problemi pratici di fronte ai quali essi si potranno trovare specialmente durante il periodo iniziale di insediamento in Australia. A tale scopo il Governo australiano potra' avvalersi dei servizi di organizzazioni volontarie.

Accordo - art. 14

Articolo 14 Programmi speciali di emigrazione I due Governi daranno congiuntamente appoggio a quei programmi speciali di emigrazione che potranno essere concordati fra loro. I dettagli di tali programmi e le condizioni di tale appoggio congiunto saranno stabiliti con scambio di note diplomatiche. Nello svolgimento di tali programmi speciali di emigrazione i due Governi potranno avvalersi della cooperazione del Comitato Intergovernativo per le Migrazioni Europee e di altri organismi internazionali. Coloro che immigrano in Australia in base ai programmi di cui al primo comma del presente articolo beneficeranno di condizioni non meno favorevoli di quelle contemplate dal presente Accordo.

Accordo - art. 15

Articolo 15 Diritto al lavoro I lavoratori italiani o le loro famiglie residenti in Australia avranno diritto alla libera scelta degli impieghi da assumere, delle professioni da esercitare o delle attivita' di commercio e degli affari da esplicare alla stessa stregua dei cittadini degli altri Paesi dell'Europa continentale che si recano in Australia in qualita' di immigranti e in conformita' a delle leggi o regolamenti australiani che riguardino l'accesso ad un impiego o l'esercizio di professioni e lo svolgimento di attivita' di commercio e di affari.

Accordo - art. 16

Articolo 16 Pacificazione con i lavoratori australiani I lavoratori italiani impiegati in Australia avranno: (a) nelle questioni concernenti il loro impiego gli stessi diritti, obblighi e condizioni di lavoro dei lavoratori australiani e gli stessi diritti e la stessa tutela dei lavoratori australiani per quanto riguarda la legislazione industriale, la prevenzione degli infortuni, le condizioni igieniche e di alloggio; (b) la stessa liberta' dei lavoratori australiani di cambiare il loro impiego o attivita'. Le Autorita' australiane prenderanno ogni ragionevole provvedimento per assicurare l'osservanza di quanto disposto nei comma precedenti.

Accordo - art. 17

Articolo 17 Associazioni sindacali I lavoratori italiani residenti in Australia godono degli stessi diritti dei lavoratori australiani per quanto concerne l'iscrizione e la partecipazione alle attivita' dei sindacati.

Accordo - art. 18

Articolo 18 Tutela degli interessi dei lavoratori italiani I lavoratori italiani avranno diritto, allo stesso modo dei lavoratori australiani, ad essere rappresentati davanti alla magistratura australiana nei procedimenti che sorgono da problemi inerenti al loro impiego o relativi a livelli salariali o a condizioni di lavoro. Ove non sia contrario a forme o pratiche vigenti, i lavoratori italiani, se lo desiderano, potranno richiedere la presenza di rappresentanti dell'Autorita' consolare italiana durante i procedimenti. Le Autorita' australiane prenderanno ogni possibile misura per far si che le Autorita' consolari italiane vengano informate, il piu' presto possibile, di ogni infortunio sul lavoro avvenuto in Australia che abbia causato la morte di lavoratori italiani e di ogni caso in cui lavoratori italiani abbiano contratto malattie soggette a denuncia, originate dalla natura del loro lavoro in Australia. Gli aventi diritto di un lavoratore italiano morto in seguito ad infortunio sul lavoro possono nominare, oppure autorizzare un rappresentante consolare italiano in Australia a nominare in loro vece, rappresentanti legali per la tutela dei propri interessi in Australia. Le persone cosi' designate, ove le leggi che sono o saranno in vigore lo consentano, possono comparire dinanzi alla magistratura australiana in nome e per conto degli aventi diritto.

Accordo - art. 19

Articolo 19 Alloggi per lavoratori italiani e loro famiglie Le Autorita' australiane interporranno i loro buoni uffici per assistere in Australia i lavoratori italiani nel trovare adeguati alloggi per loro e per i loro familiari, specialmente allo scopo di agevolare le riunioni delle famiglie. I lavoratori italiani usufruiranno degli stessi diritti e degli stessi vantaggi dei lavoratori australiani per tutto quanto riguarda l'assegnazione e l'acquisto di alloggi in base ai programmi governativi sulla edilizia. Nel caso in cui al lavoratore italiano e alle persone a suo carico venga offerto alloggio dal datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 6 del presente Accordo, le Autorita' australiane si accerteranno del fondamento di ogni reclamo presentato dal lavoratore circa la insufficienza dell'alloggio o circa la disparita' tra il fitto pagato e quello corrisposto dai lavoratori australiani nella stessa zona, e prenderanno al riguardo ogni opportuna misura.

Accordo - art. 20

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