DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1970, n. 1437

Type DPR
Publication 1970-12-30
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, che approva il regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi;

Sentito il Consiglio superiore di sanita';

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo; Decreta:

Art. 1

Il primo comma dell'art. 4 del regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi, approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e' modificato come segue: "Negli alberghi e nelle pensioni la cubatura minima delle camere a un letto e' fissata in metri cubi 24 e quella delle camere a due letti in metri cubi 42. La superficie minima sara' rispettivamente di metri quadrati 8 e metri quadrati 14. L'altezza utile interna sara' quella stabilita dai regolamenti comunali di igiene. Le suindicate dimensioni vanno calcolate al netto di ogni altro ambiente accessorio. Nelle localita' di altitudine superiore a metri 700 sul livello del mare, i regolamenti comunali di igiene possono ridurre la cubatura delle camere in relazione a particolari condizioni climatiche, fino al limite minimo di metri cubi 23 e 40, rispettivamente per le camere ad un letto e a due letti. Anche in questo caso l'altezza utile interna sara' quella stabilita dai regolamenti comunali di igiene. Per le camere a piu' di due letti la cubatura e la superficie minima sono quelle risultanti dalle misure stabilite per le camere a due letti aumentate, per ogni letto in piu', di un numero rispettivamente di metri cubi o quadrati pari alla differenza di cubatura e superficie tra le camere ad uno e quelle a due letti. La consistenza ricettiva degli alberghi e delle pensioni e' indicata nella licenza di costruzione, nella autorizzazione all'abitabilita' nel provvedimento di classificazione e nella licenza di esercizio".

Art. 2

Il terzo comma dell'art. 5 dello stesso regolamento e' modificato come segue: "Le latrine ed i bagni, se destinati ad uso comune di piu' camere, dovranno essere illuminati e ventilati con finestra all'esterno e dovranno avere le pareti rivestite fino a due metri di altezza di materiale lavabile e impermeabile, preferibilmente di mattonelle smaltate, maiolicate, con gli angoli fra le pareti, e fra queste e i pavimenti, arrotondati. Qualora le latrine ed i bagni siano annessi a singole camere, e' consentita la illuminazione artificiale e l'areazione forzata mediante idonea apparecchiatura meccanica".

SARAGAT COLOMBO - MARIOTTI - MATTEOTTI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 aprile 1971

Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 136. - CARUSO

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