DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1970, n. 1450

Type DPR
Publication 1970-12-30
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

CAPO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

Esercizio tecnico di impianti nucleari

Per esercizio tecnico di impianti nucleari si intende l'espletamento delle attivita' tecniche attinenti alla direzione e alla conduzione dei seguenti tipi di impianti: 1) impianto nucleare di potenza: ogni impianto industriale, dotato di un reattore nucleare, avente per scopo l'utilizzazione dell'energia o delle materie fissili prodotte a fini industriali; 2) impianto nucleare di ricerca: ogni impianto dotato di un reattore nucleare in cui l'energia o le materie fissili prodotte non sono utilizzate a fini industriali; 3) impianto nucleare per il trattamento di combustibili irradiati: ogni impianto progettato o usato per trattare materiali contenenti combustibili nucleari irradiati. Sono esclusi gli impianti costituiti essenzialmente da laboratori per studi e ricerche che contengono meno di 1000 curie di prodotti di fissione e quelli a fini industriali che trattano materie che non presentano un'attivita' dei prodotti di fissione superiore a 0,25 millicurie per grammo di uranio 235 e una concentrazione di plutonio inferiore a 10-6 grammi per grammo di uranio 235, i quali ultimi sono considerati aggregati agli impianti di cui al n. 4); 4) impianto per la preparazione e per la fabbricazione delle materie fissili speciali e dei combustibili nucleari: ogni impianto destinato a preparare o a fabbricare materie fissili speciali e combustibili nucleari; sono inclusi gli impianti di separazione isotopica. Sono esclusi gli impianti costituiti essenzialmente da laboratori per studi e ricerche che non contengono piu' di 350 grammi di uranio 235 o di 200 grammi di plutonio o uranio 233 o quantita' totale equivalente.

Art. 2

Idoneita' all'esercizio tecnico degli impianti nucleari

Il personale addetto all'esercizio tecnico degli impianti nucleari, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare, deve essere riconosciuto idoneo per l'espletamento delle suddette funzioni nei modi stabiliti dal presente regolamento.

Art. 3

Direzione e conduzione di impianti nucleari

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento: per "direzione" si intende l'espletamento delle funzioni tecniche relative alla determinazione, all'organizzazione e al coordinamento delle attivita' connesse con il funzionamento dell'impianto nucleare; per "conduzione" si intende l'esecuzione delle operazioni di controllo dell'impianto nonche' la supervisione delle dette operazioni.

Art. 4

Determinazione della classe dell'attestato di idoneita' richiesto per la direzione

Per ciascuno degli impianti di cui al precedente art. 1, il Comitato nazionale per l'energia nucleare determina la classe dell'attestato di idoneita' richiesto dal capo II del presente regolamento, sentita la commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria del C.N.E.N., di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, numero 185, la quale sara' integrata da un esperto di impianti nucleari, designato dal Ministero della pubblica istruzione. Ai fini della detta determinazione, i soggetti di cui agli articoli 37 e 38 del citato decreto del Presidente della Repubblica dovranno presentare apposita istanza, corredata dalla descrizione dell'impianto.

CAPO II ATTESTATO DI IDONEITA' PER LA DIREZIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI NUCLEARI

Art. 5

Attestato di idoneita' alla direzione tecnica degli impianti nucleari

A coloro che vengono riconosciuti idonei alla direzione tecnica degli impianti nucleari di cui all'art. 1 del presente regolamento e' rilasciato, ai sensi dell'art. 12, un attestato di idoneita' di durata triennale e rinnovabile per i trienni successivi. L'attestato di idoneita' e' distinto in "attestato di idoneita' di lª classe" e "attestato di idoneita' di 2ª classe". Ciascun attestato di idoneita' sia di 1ª che di 2ª classe, e' valido soltanto per il tipo di impianto per il quale viene rilasciato e conserva la sua validita' sempreche' il titolare, nel triennio successivo al rilascio o alla conferma, abbia compiuto almeno un anno di effettiva direzione di un impianto nucleare; l'attestato di idoneita' di lª classe e' valido anche per la direzione di un impianto dello stesso tipo per il quale sia richiesto l'attestato di idoneita' di 2ª classe.

Art. 6

Titolo di studio

Gli aspiranti allo "attestato di idoneita' di 1ª classe" debbono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 1) laurea in ingegneria; 2) laurea in fisica; 3) laurea in chimica. Gli aspiranti allo "attestato di idoneita' di 2ª classe" debbono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 1) diploma di perito in energia nucleare, rilasciato da istituti tecnici industriali a indirizzo nucleare; 2) diploma di perito in chimica nucleare, rilasciato da istituti tecnici industriali a indirizzo nucleare; 3) diploma di perito elettronico; 4) diploma di perito fisico; 5) diploma di perito elettrotecnico; 6) diploma di perito chimico; 7) diploma degli istituti nautici; 8) diploma di perito meccanico. L'attestato di idoneita' di 2ª classe puo' essere rilasciato anche a coloro che hanno superato il primo biennio dei corsi di laurea in ingegneria, fisica e chimica. Per gli aspiranti di nazionalita' straniera e' richiesto il titolo di studio equipollente.

Art. 7

Idoneita' fisica e psichica

Gli aspiranti all'attestato di idoneita' debbono essere fisicamente e psichicamente idonei per l'espletamento delle funzioni connesse con la direzione tecnica degli impianti nucleari. Tale requisito deve essere accertato dalla commissione medica, di cui al capo IV del presente regolamento. Le eventuali imperfezioni delle condizioni fisiche dell'aspirante, in particolare degli organi sensori, allorche' siano compatibili con l'espletamento delle mansioni per le quali e' richiesto il possesso dell'attestato di idoneita', possono comportare prescrizioni da trascrivere sull'attestato stesso. La commissione medica, ai fini dell'accertamento suddetto, puo' far sottoporre i candidati a specifici esami clinici e prove attitudinali.

Art. 8

Idoneita' professionale

Gli aspiranti all'attestato di idoneita' devono dimostrare con la documentazione di cui al successivo articolo 10, di essere professionalmente idonei alla direzione dell'impianto per il quale l'attestato stesso viene richiesto. La valutazione della detta idoneita' e' fatta, con verbale motivato, dalla commissione di cui all'art. 32 del presente regolamento.

Art. 9

Limiti di eta'

Gli aspiranti all'attestato di idoneita' debbono aver compiuto, alla data di presentazione della domanda, i 21 anni ((...)).((2))

Art. 10

Domanda e documentazione per l'attestato di idoneita'

La domanda per ottenere il rilascio dell'attestato di idoneita', redatta su carta bollata e con la firma autenticata, deve essere diretta all'ispettorato del lavoro competente e trasmessa allo stesso per il tramite dell'esercente l'impianto nucleare presso il quale l'interessato intende svolgere o svolge la propria attivita'. Alla domanda devono essere allegati: 1) estratto dell'atto di nascita; 2) certificato penale di data non anteriore a tre mesi da quella della domanda; 3) certificato attestante il possesso del prescritto titolo di studio; 4) due fotografie a capo scoperto di data recente, formato tessera, di cui una debitamente autenticata; 5) titoli atti a dimostrare la idoneita' alla direzione dell'impianto; 6) dichiarazione dell'esercente presso il quale il richiedente intende svolgere o svolge la propria attivita', attestante, che questi abbia assistito alla direzione dell'impianto per almeno un mese. Qualora l'aspirante sia cittadino straniero i documenti di cui al precedente comma, o loro equipollenti, devono essere rilasciati dalla competente autorita' dello Stato di appartenenza.

Art. 11

Istruttoria della domanda

L'ispettorato del lavoro, dopo aver constatato la regolarita' della domanda e la sussistenza dei requisiti richiesti, invia la domanda e la relativa documentazione al C.N.E.N., affinche' provveda che da parte delle commissioni di cui agli articoli 30 e 32 del presente regolamento vengano eseguiti gli accertamenti dell'idoneita' psico-fisica e professionale dei richiedenti l'attestato di idoneita'.

Art. 12

Rilascio dell'attestato di idoneita'

Per ciascun aspirante al conseguimento dell'attestato di idoneita', l'ispettorato provinciale del lavoro, sulla base del giudizio relativo alla specifica idoneita' fisica e psichica e di quello relativo alla idoneita' professionale, formulato dalle commissioni di cui al capo IV successivo, rilascia all'interessato l'attestato di idoneita' ovvero provvede a comunicare al medesimo il giudizio negativo espresso dalle suddette commissioni.

Art. 13

Rinnovo dell'attestato di idoneita'

L'interessato deve, entro un mese dalla scadenza del termine; triennale di cui all'art. 5 del presente regolamento, presentare domanda all'ispettorato provinciale del lavoro per ottenere il rinnovo dell'attestato di idoneita'. La domanda deve essere corredata da una dichiarazione dell'esercente l'impianto, attestante il periodo di effettiva direzione prestato. L'ispettorato provinciale del lavoro concede il rinnovo mediante apposita annotazione in calce all'attestato relativo dietro parere favorevole della commissione medica di cui al successivo capo IV. Accertamenti straordinari possono essere prescritti anche dalla commissione medica di cui al successivo capo IV, in sede di esame della sussistenza dei requisiti psico-fisici per il rilascio o il rinnovo dell'attestato di idoneita'. Nelle more del procedimento per la conferma e per l'accertamento dei requisiti psico-fisici, l'attestato di idoneita' conserva la sua efficacia, salvo motivato provvedimento di sospensione da parte dell'ispettorato del lavoro. L'attestato di idoneita' non puo' essere piu' rinnovato e, se ancora in corso, perde la sua validita', quando il soggetto abilitato raggiunge il sessantacinquesimo anno di eta'.

CAPO III PATENTI DI ABILITAZIONE PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI NUCLEARI

Art. 14

Classificazione delle patenti

A coloro che vengono riconosciuti idonei alla conduzione tecnica degli impianti nucleari, nei modi previsti dal presente regolamento, e' rilasciata una "patente di abilitazione", di durata triennale e rinnovabile per i trienni successivi. La patente e' di primo e di secondo grado. La patente di primo grado abilita alla supervisione delle operazioni attinenti alla conduzione dell'impianto nucleare (patente per supervisore) nonche' alla conduzione diretta degli impianti e meccanismi dell'impianto nucleare. La patente di secondo grado abilita alla conduzione diretta degli apparati e meccanismi dell'impianto nucleare (patente per operatore). Ciascuna patente, sia di primo che di secondo grado, e' valida soltanto per l'installazione per la quale viene rilasciata e conserva la sua validita' sempreche' il titolare, nel triennio successivo al rilascio o alla conferma, abbia compiuto almeno un anno anche non continuativo di effettiva conduzione dell'impianto al quale la patente stessa si riferisce.

Art. 15

Limiti di eta'

Gli aspiranti alla patente di primo e di secondo grado debbono aver compiuto alla data di presentazione della domanda, i 21 anni ((...)).((2))

Art. 16

Condizioni per il conseguimento delle patenti

Le patenti di cui al precedente art. 14 sono subordinate al possesso da parte dell'interessato di specifica idoneita' fisica e psichica e di specifica preparazione, di attitudine e di capacita' pratica.

Art. 17

Titolo di studio

Gli aspiranti alla patente di primo grado (supervisori) debbono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 1) diploma di perito in energia nucleare, rilasciato da istituti tecnici industriali a indirizzo nucleare; 2) diploma di perito in chimica nucleare rilasciato da istituti tecnici industriali a indirizzo nucleare; 3) diploma di perito elettronico; 4) diploma di perito fisico; 5) diploma di perito elettrotecnico; 6) diploma di perito chimico; 7) diploma di istituti nautici; 8) diploma di perito meccanico. La patente di primo grado puo' essere rilasciata anche a coloro che hanno superato il primo biennio dei corsi di laurea in ingegneria, fisica e chimica. Gli aspiranti alla patente di secondo grado (operatori) debbono aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria. Per gli aspiranti di nazionalita' straniera e richiesto il possesso di titolo di studio equipollente. Coloro che provino di aver esercitato all'estero per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi, mansioni corrispondenti presso un impianto del tipo di quello per cui viene richiesta la patente possono essere ammessi agli esami per il conseguimento della patente, anche se non in possesso del titolo di studio richiesto. La valutazione circa la rispondenza del detto periodo al titolo di studio e' fatta dalla commissione di cui al successivo art. 32.

Art. 18

Idoneita' fisica e psichica

Gli aspiranti alla patente di abilitazione debbono essere fisicamente e psichicamente idonei per la esecuzione delle operazioni connesse con la conduzione di impianti nucleari. Tale requisito deve essere accertato dalla commissione medica, di cui al capo IV del presente regolamento. Le eventuali imperfezioni delle condizioni fisiche dell'aspirante, in particolare degli organi sensori, allorche' siano compatibili con l'espletamento delle mansioni per le quali e' richiesto il possesso della patente, possono comportare prescrizioni da trascrivere sulla patente stessa. La commissione medica, ai fini dell'accertamento suddetto, puo' far sottoporre i candidati a specifici esami clinici e prove attitudinali.

Art. 19

Requisiti di preparazione, attitudine e capacita' pratica

L'aspirante alla patente di abilitazione deve essere in possesso di adeguata preparazione, di attitudine e di specifica capacita' pratica in rapporto alle mansioni, per l'espletamento delle quali egli chiede il rilascio della patente. Tali requisiti devono essere accertati mediante esami, ai quali l'aspirante deve essere sottoposto secondo le norme del presente regolamento. Per l'ammissione agli esami, l'aspirante deve avere effettuato un tirocinio presso un impianto tecnicamente analogo, sotto la guida di un supervisore per le patenti di primo grado e la guida di un operatore per le patenti di secondo grado.

Art. 20

Tirocinio

Il tirocinio prescritto dal precedente art. 19 deve essere prestato per un periodo di almeno 60 giornate di lavoro. Il tirocinio deve essere effettuato in conformita' di quanto prescritto dalle disposizioni all'uopo previste nel presente regolamento ed e' valido soltanto per la installazione per la quale si richiede il rilascio della patente. L'aspirante che non abbia superato gli esami di abilitazione previsti dal presente regolamento, per poter essere ammesso a sostenere altri esami, deve effettuare un periodo di tirocinio supplementare della durata pari alla meta' del periodo del tirocinio stesso. Il periodo di sei mesi richiesto per coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 17 puo', a giudizio della commissione di cui all'articolo 32 essere comprensivo anche del periodo di tirocinio.

Art. 21

Libretto personale di tirocinio

L'aspirante al conseguimento della patente di abilitazione per poter comprovare di aver effettuato il periodo di tirocinio prescritto dal presente regolamento, deve provvedersi del relativo libretto personale. A tale scopo l'interessato deve inoltrare domanda redatta su carta bollata all'ispettorato del lavoro competente per territorio per tramite dell'esercente l'impianto nucleare presso il quale verra' effettuato il tirocinio. Alla domanda deve essere allegato: 1) una dichiarazione del suddetto esercente contenente l'esplicito consenso all'espletamento del tirocinio da parte del richiedente presso il proprio impianto; 2) certificato di nascita; 3) certificato penale di data non anteriore a tre mesi da quella della domanda; 4) certificato attestante il titolo di studio posseduto; 5) due fotografie a capo scoperto di data recente, formato tessera, di cui una debitamente autenticata. Qualora l'aspirante sia cittadino straniero, i documenti di cui al precedente comma e loro equipollenti devono essere rilasciati dalla competente autorita' dello Stato di appartenenza.

Art. 22

Rilascio del libretto personale di tirocinio

L'ispettorato provinciale del lavoro, accertata la regolarita' della domanda e della relativa documentazione, rilascia il libretto personale di tirocinio all'interessato e ne da notizia al Comitato nazionale per l'energia nucleare, indicando gli estremi del libretto stesso.

Art. 23

Accertamento del tirocinio

Gli ispettori del lavoro e quelli del C.N.E.N. possono constatare anche su richiesta dell'interessato o del dirigente l'impianto, l'effettivo disimpegno da parte del tirocinante delle mansioni previste, apponendo dichiarazione dell'accertamento eseguito sul libretto personale di tirocinio.

Art. 24

Attivita' sostitutiva del tirocinio

Puo' essere - a giudizio della commissione di cui all'art. 32 del presente regolamento - equiparata al tirocinio l'attivita' svolta presso impianti aventi le stesse caratteristiche tecniche dell'impianto per il quale l'interessato chiede il rilascio della patente, sempreche' tale attivita' sia stata svolta a seguito del rilascio di apposita patente, ai sensi del presente regolamento salvo che nel caso di cui all'ultimo comma dell'art. 20. A tal fine la domanda deve essere corredata anche da una documentazione idonea ad attestare l'attivita' svolta, nonche' le caratteristiche tecniche dell'impianto. Per gli impianti di nuova costruzione puo', altresi', essere - a giudizio della commissione di cui all'art. 32 del presente regolamento - considerato sostitutivo del tirocinio l'impegno alla partecipazione a tutte le prove combinate dell'impianto precedenti la criticita' o l'immissione del materiale radioattivo nel processo: in tal caso il rilascio della patente restera', pero', condizionato all'effettiva partecipazione alle dette prove, la quale dovra' essere attestata dall'esercente l'impianto con dichiarazione da trasmettere all'ispettorato del lavoro ed al C.N.E.N.

Art. 25

Domanda per il conseguimento della patente

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