DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1970, n. 1453

Type DPR
Publication 1970-11-24
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione dell'istituto professionale di Stato per la industria e l'artigianato "Edmondo De Amicis" di Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad istituire, presso lo stesso istituto, un corso speciale serale per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di ottico; Visto il regolamento della scuola, il programma di insegnamento, i relativi orari e le modalita' di esame; Visto l'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296; Sulla proposta del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: L'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato "Edmondo De Amicis" di Roma e' autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ad istituire presso l'istituto stesso un corso speciale serale per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di ottico, secondo il regolamento scolastico ed i programmi di insegnamento annessi al presente decreto, limitatamente al triennio 1970-1973.

SARAGAT MARIOTTI - MISASI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 maggio 1971

Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 25. - VALENTINI

Regolamento della scuola serale speciale per ottici-art. 1

Regolamento della scuola serale speciale per ottici Art. 1. Presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e lo artigianato "E. De Amicis" di Roma, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1550, e' istituita una scuola serale speciale per ottici di intesa fra il Ministero della sanita' e quello della pubblica istruzione, allo scopo di consentire a coloro che siano sforniti del prescritto titolo di abilitazione all'attivita' professionale di ottico, di conseguire il diploma richiesto per il legale esercizio dell'attivita' professionale ai sensi e per gli effetti degli articoli 140 e seguenti del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 e regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.

Regolamento della scuola serale speciale per ottici-art. 2

Art. 2. Detta scuola serale speciale ha carattere temporaneo; il funzionamento delle prime classi di ciascun corso di studi potra' essere attuato fino all'anno scolastico 1972-73.

Regolamento della scuola serale speciale per ottici-art. 3

Art. 3. I corsi della scuola serale speciale per ottici hanno una durata di tre anni. Il profilo professionale, le prove di esame ed il programma di studio sono corrispondenti a quelli stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione per i corsi normali e pubblicati nel volume "Orari e programmi di insegnamento degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato" Bozze di stampa - Luglio 1969. Le ore settimanali di lezione non possono superare, in nessun caso il numero di 24. Il quadro orario relativo e' riportato nell'allegato A) che e' parte integrante del presente regolamento.

Regolamento della scuola serale speciale per ottici-art. 4

Art. 4. Possono essere ammessi ai corsi coloro che: al momento dell'iscrizione abbiano un'eta' non inferiore al 25 anni compiuti o da compiersi alla data del 31 dicembre; abbiano svolto pratica professionale nel settore ottico per un periodo di almeno cinque anni; siano in possesso di licenza di scuola media o di scuola secondaria di avviamento professionale o di scuola d'arte.

Regolamento della scuola serale speciale per ottici-art. 5

Art. 5. Coloro che si trovano in possesso dei requisiti di cui allo art. 4 dovranno presentare, entro il termine che sara' di anno in anno indicato dalla presidenza, domanda in carta legale diretta al preside dell'istituto. Nella domanda i candidati, oltre il cognome, il nome e il domicilio, devono indicare sotto la loro personale responsabilita' ed a pena di decadenza: a) di avere sempre serbato buona condotta; b) di non aver avuto o di non avere in corso procedimenti penali; c) di essere di sana costituzione fisica. La domanda di ammissione al corso deve essere corredata dai seguenti documenti in carta da bollo: 1) estratto dell'atto di nascita; 2) stato di famiglia; 3) fotografia firmata dall'interessato e autenticata; 4) diploma di scuola media inferiore di 1° grado; 5) dichiarazione rilasciata da un laboratorio ottico, circa la attivita' professionale svolta, autenticata da notaio o da autorita' equipollente. L'amministrazione dell'istituto si riserva di compiere ulteriori accertamenti circa l'attivita' professionale. Sulle domande di ammissione decide il preside dell'istituto.

Regolamento della scuola serale speciale per ottici-art. 6

Art. 6. Ogni corso non potra' ospitare piu' di 30 allievi per ciascuna classe. Non sono ammessi esami di idoneita' alle classi 2ª e 3ª. Qualora il numero degli aspiranti a frequentare la prima classe del corso dovesse superare il numero dei posti disponibili il preside dell'istituto procedera' ad una graduatoria sulla base dei seguenti elementi: a) eta': sara' data la precedenza ai piu' anziani; b) stato di famiglia: a parita' di eta' sara' data la precedenza a chi ha un carico familiare maggiore; c) a parita' di entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b) sara' data la precedenza a chi ha un titolo di studio comparativamente superiore.

Regolamento della scuola serale speciale per ottici-art. 7

Art. 7. Gli aspiranti ammessi a frequentare il corso saranno invitati a presentare, entro il termine che sara' indicato dalla presidenza dell'istituto, i seguenti documenti in carta da bollo: 1) certificato di godimento dei diritti politici; 2) certificato generale del casellario giudiziario; 3) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione fisica.

Regolamento della scuola serale speciale per ottici-art. 8

Art. 8. La frequenza del corso e' obbligatoria. Gli allievi che durante l'anno scolastico siano risultati assenti per piu' di un quarto delle lezioni, globalmente considerando tutte le ore di lezione svolte, sono esclusi dalla promozione per scrutinio finale nonche' dalla sessione di esami di abilitazione anche se le assenze risultassero regolarmente giustificate.

Regolamento della scuola serale speciale per ottici-art. 9

Art. 9. Le tasse di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono le stesse stabilite per gli istituti professionali per la industria e l'artigianato. Il consiglio di amministrazione dell'istituto potra' richiedere il versamento di un contributo di laboratorio nella misura annua che riterra' piu' opportuna e che non potra' in ogni caso superare la somma di L. 30.000.

Regolamento della scuola serale speciale per ottici-art. 10

Art. 10. Gli allievi che non otterranno il passaggio all'anno successivo e quelli che saranno riprovati agli esami finali, dovranno ripetere l'anno. Non possono proseguire il corso gli allievi non ammessi o riprovati per due volte consecutive.

Regolamento della scuola serale speciale per ottici-art. 11

Art. 11. La commissione esaminatrice per gli esami finali e' composta da: a) il capo dell'istituto, presidente; b) il direttore della sezione ottici; c) gli insegnanti e gli insegnanti tecnico-pratici dell'ultimo anno del corso di studi; d) un rappresentante del Ministero della sanita'.

Regolamento della scuola serale speciale per ottici-art. 12

Art. 12. Per quanto altro non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel regolamento del corso normale, nonche' le norme di legge vigenti in materia di istruzione professionale e di arti ausiliarie sanitarie. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la sanita' MARIOTTI

Regolamento della scuola serale speciale per ottici-Programmi

ALLEGATO A Quadro orario delle lezioni

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| Ore settimanali

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MATERIE D'INSEGNAMENTO | I | II | III

| classe | classe | classe

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| | |

Cultura generale ed educazione | 6 | 4 | 2

civica | | |

| | |

Matematica..................... | 6 | 2 | -

| | |

Fisica......................... | 3 | 2 | -

| | |

Conversazione tecnica in lingua | 3 | 2 | 2

estera | | |

| | |

Ottica e laboratorio........... | 2 | 3 | 4

| | |

Tecnologia, elementi di chimica | 2 | 3 | 4

e laboratorio | | |

| | |

Disegno tecnico................ | 2 | 1 | 1

| | |

Anatomia, ottica fisiologica e | | |

patologia | - | 3 | 3

| | |

Igiene e legislazione sanitaria | - | - | 2

| | |

Elementi di pratica commerciale | - | - | 2

| | |

Esercitazioni pratiche......... | - | 4 | 4

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| 24 | 24 | 24

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