DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1970, n. 1465

Type DPR
Publication 1970-10-30
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Palermo il 20 marzo 1968, e il relativo atto aggiuntivo, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Terapia medica sistematica" della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Catania.

Art. 2

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Catania.

Art. 3

I contributi annui a carico della Regione siciliana vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4

L'Universita' di Catania si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso e il titolare cessera' immediatamente dal servizio.

SARAGAT MISASI - FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 giugno 1971

Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 65. - VALENTINI

Convenzione assistente Terapia Medica Sistematica facolta' medicina Catania-art. 1

Repertorio n. 314 Convenzione per la istituzione di un posto di assistente di ruolo alla cattedra di terapia medica sistematica presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Catania. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantotto il giorno venti del mese di marzo alle ore 11 in Palermo, nell'ufficio dell'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana, via Notarbartolo, 17-A, innanzi a noi dott. Antonino Ferlazzo, funzionario rogante gli atti in forma pubblico amministrativa per conto dell'Assessorato per la pubblica istruzione della Regione siciliana giusta decreto assessoriale n. 195 del 1° marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1967, registro n. 1, foglio n. 345, allegato al verbale, ai miei rogiti del 1° marzo 1967, n. 274 di repertorio. Sono presenti: a) il dott. Diego Giacalone, nato a Marsala il 30 giugno 1917, Assessore regionale per la pubblica istruzione, domiciliato, per la carica, presso gli uffici dell'Assessorato, in Palermo, via Notarbartolo n. 17; b) il prof. dott. Cesare Sanfilippo, nato a Palermo il 6 aprile 1911 e domiciliato in Catania presso il rettorato dell'Universita' degli studi, sito in quella piazza Studi, il quale interviene nel presente atto nella sua qualita' di rettore e legale rappresentante della stessa universita', essendo autorizzato alla stipula di esso atto come da deliberazione del consiglio di amministrazione della stessa universita' in data 29 maggio 1967; allegato all'atto 17 giugno 1967, n. 202 di repertorio, rogato dalla dott.ssa Luigina Galli f.f. di direttore amministrativo dell'Universita' agli studi di Catania che segnato di lettera A) si allega al presente atto. Premesso a) che con la convenzione 17 giugno 1967, rogata dalla dottoressa Luigina Galli, si e' proceduto alla istituzione di un posto di professore di ruolo titolare della cattedra di terapia medica sistematica presso l'Universita' di Catania; b) che con la legge della Regione n. 53 del 16 maggio 1967 e' stata autorizzata la istituzione di un posto di assistente di ruolo alla cattedra di terapia medica; c) che l'art. 3 della stessa legge autorizza la spesa di lire 1.814.000 per la copertura degli oneri finanziari relativi all'assegno mensile da corrispondere all'assistente; d) che a norma dell'ultimo comma dello stesso art. 3 la Regione assume a proprio carico gli oneri previsti dalle leggi dello Stato, che per detto posto di assistente derivano da miglioramenti economici o da trattamento spettante per cessazione di servizio; e) che sara' provveduto ai predetti oneri con decreti presidenziali di variazione di bilancio; i componenti suddetti, della cui identita' personale e della cui piena capacita' giuridica io ufficiale rogante sono certo, rinunciando col mio assenso all'assistenza di testimoni, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Catania, sara' istituito ai sensi della legge regionale 16 maggio 1967, n. 53, in aggiunta al posto di ruolo ordinario di cui alla convenzione n. 202 del 17 giugno 1967, rogata dalla dottoressa Luigina Galli, f.f. di direttore amministrativo dell'Universita' agli studi di Catania, un posto di assistente alla, cattedra di terapia medica sistematica.

Convenzione assistente Terapia Medica Sistematica facolta' medicina Catania- art. 2

Art. 2. Ai sensi dell'art. 3, lettura c) della [legge regionale 16 maggio 1967, n. 53](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:regione.:legge:1967-05-16;53), l'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana assume l'obbligazione di corrispondere all'Universita' di Catania la somma occorrente al fine di corrispondere all'assistente l'assegno mensile previsto dal predetto articolo; assume altresi' a proprio carico gli oneri previsti dalle leggi dello Stato che per il predetto posto di assistente derivassero da miglioramenti economici o da trattamento spettante per cessazione di servizio. La spesa occorrente sara' erogata non appena a seguito dell'espletamento del concorso previsto dall'[art. 2 della legge regionale 16 maggio 1967, n. 53](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:regione.:legge:1967-05-16;53~art2), il vincitore avra' assunto servizio.

Convenzione assistente Terapia Medica Sistematica facolta' medicina Catania- art. 3

Art. 3. Le somme occorrenti saranno corrisposte all'Universita' di Catania entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Convenzione assistente Terapia Medica Sistematica facolta' medicina Catania- art. 4

Art. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sara' provveduto con decreti presidenziali di variazione di bilancio. L'Universita' degli studi di Catania assume obbligazione di versare annualmente allo Stato la somma corrispondente agli emolumenti fissi spettanti al titolare di detto posto di assistente comprensiva degli oneri assistenziali e previdenziali a carico dello Stato e dell'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del detto assistente dovranno essere operate per disposizione di legge, in conto, entrate del Tesoro.

Convenzione assistente Terapia Medica Sistematica facolta' medicina Catania- art. 5

Art. 5. La presente convenzione avra' la durata di anni venti a far tempo dalla data di effettiva assunzione in servizio dell'assistente di ruolo.

Convenzione assistente Terapia Medica Sistematica facolta' medicina Catania- art. 6

Art. 6. Qualora vengano meno, in, qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo i contributi previsti, il posto istituito con la presente convenzione si intendera' soppresso ipso iure, con la conseguente cessazione dal servizio dell'assistente. In tale ipotesi e qualunque sia per essere l'entita' della liquidazione e la causa che determino' la estinzione del rapporto di impiego, l'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana versera' allo Stato l'eventuale somma integrativa occorrente per il trattamento di liquidazione e di cessazione dal servizio che possa spettare al detto assistente.

Convenzione assistente Terapia Medica Sistematica facolta' medicina Catania- art. 7

Art. 7. La presente convenzione, perche' stipulata nell'interesse della Regione, viene redatta in carta libera ed e' esente da ogni tassa. Essa diventera' esecutiva a far tempo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto presidenziale che ne disporra' l'approvazione. E' scritta da persona di mia fiducia su due fogli di carta uso bollo dei quali occupa cinque facciate e quanto di questa. Ne viene data lettura alle parti contraenti come sopra rappresentate e viene da me sottoscritto. Diego GIACALONE, nella qualita' Cesare SANFILIPPO, nella qualita' Antonino FERLAZZO, ufficiale rogante. Registrato a Palermo, addi' 25 marzo 1968 - Ufficio atti pubblici, al n. 803, libro I - Vol. 71/ N. - Esente. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione MISASI

Rettifica Convenzione-art. 1

Repertorio N. 356 REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA Rettifica convenzione L'anno 1900 settanta, il giorno ventinove del mese di gennaio. In Palermo, in via Notarbartolo, 17, nella sede dell'Assessorato regionale per la pubblica istruzione; Innanzi me dott. Giuseppe Cappellani, ufficiale rogante gli atti e i processi verbali di aggiudicazione in forma pubblico amministrativa nell'interesse dell'Amministrazione regionale per la pubblica istruzione, nominato con decreto assessoriale n. 187 del 20 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1968, registro n. 1, foglio n. 316, e senza assistenza di testi per avervi le parti infrascritte espressamente rinunziato, col mio consenso. Sono comparsi L'on. Mario Zappali, nato a Ragusa il 1° gennaio 1914, Assessore regionale per la pubblica istruzione e, come tale, in rappresentanza dell'assessorato stesso domiciliato per la carica, nella sede dell'assessorato. Il prof. Cesare Sanfilippo, nato a Palermo il 6 aprile 1911, il quale interviene nella qualita' di rettore e legale rappresentante dell'Universita' degli studi di Catania, autorizzato al presente da deliberazione del consiglio di amministrazione della stessa universita' del 29 maggio 1967, alligata all'atto, alle mie minute, del venti marzo 1900 sessanta, n. 314 di repertorio. I comparenti della cui identita' personale io ufficiale rogante sono certo, premettono: Con atto, alle mie minute, del venti marzo 1900 sessantotto, registrato in Palermo il 25 successivo al n. 803, le parti hanno convenuto la istituzione di un posto di assistente alla cattedra di terapia medica sistematica presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Catania ai sensi della legge regionale 16 maggio 1967, n. 53, in aggiunta al posto di professore di ruolo ordinario. Senonche', in detto atto, all'art. 4, per vera dimenticanza, non e' stato sufficientemente precisato che l'Universita' degli studi di Catania si obbligava a versare annualmente allo Stato anche la somma corrispondente agli oneri, a carico dello Stato, derivante dal trattamento spettante per la cessazione dal servizio. Pertanto le parti convengono e stipulano quanto appresso in cinico contesto con la superiore narrativa: Art. 1. Il secondo comma dell'art. 4 della citata convenzione, stipulata con atto, alle mie minute, del venti marzo 1900 sessantotto, n. 314 di repertorio, viene rettificato ed integrato nel seguente nuovo testo: "L'Universita' degli studi di Catania assume obbligazione di rimborsare annualmente allo Stato la somma corrispondente agli emolumenti fissi spettanti al titolare di detto posto di assistente, comprensiva degli oneri assistenziali, previdenziali e di quelli derivanti dal trattamento per cessazione del servizio e dell'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio di detto assistente, dovranno essere operate per disposizione di legge, in conto entrate del Tesoro".

Rettifica Convenzione-art. 2

Art. 2. Il presente atto, poiche' stipulato nell'interesse della Regione, viene redatto in carta libera ed e' esente da ogni tassa ai sensi del D. P. regionale 1° dicembre 1949, n. 27. Richiesto ho ricevuto il presente atto che ho letto alle parti che lo approvano. E' scritto da me ufficiale rogante su un foglio di carta, di cui occupa tre facciate intere oltre le firme. Mario ZAPPALA', nella qualita' Cesare SANFILIPPO, nella qualita' Giuseppe CAPPELLINI, ufficiale rogante. Registrato a Palermo, addi' 9 febbraio 1970 - Ufficio atti pubblici, al n. 434, libro I - Vol. 71-M. - Esente. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione MISASI

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