DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1970, n. 1475

Type DPR
Publication 1970-10-14
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 194 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola per tecnici di cardiologia (scuola diretta a fini speciali) della durata di due anni.

Scuola per tecnici di cardiologia

Art. 195. - Presso l'istituto di clinica medica generale e terapia medica funziona una scuola per tecnici di cardiologia, la quale conduce al conseguimento di un diploma di tecnico di cardiologia.

Il direttore della scuola viene designato di anno in anno dal consiglio di facolta' e puo' essere confermato.

Il personale insegnante e' nominato di anno in anno dal consiglio di facolta' su proposta del direttore della scuola e viene scelto fra il personale universitario e i cultori della materia.

Art. 196. - La scuola per tecnici di cardiologia ha la durata di due anni accademici, con frequenza obbligatoria.

Art. 197. - Sono ammessi alla scuola per tecnici di cardiologia i cittadini italiani in possesso di licenza di scuola media inferiore con eta' minima di anni 16 ed eta' massima di anni 25, con le maggiorazioni di legge.

I posti previsti sono in numero di 12 e qualora i concorrenti dovessero superare questa cifra, la scelta sara' operata a mezzo di concorso per titoli ed esami.

Art. 198. - L'ammontare della tassa di iscrizione alla scuola per tecnici di cardiologia e' di L. 20.000 (ventimila) annue; nessuna altra tassa, sopratassa o contributo verra' richiesto agli iscritti.

Art. 199. - Gli insegnamenti previsti presso la scuola di qualificazione professionale per tecnici cardiologici, sono:

1° Anno:

Tecnica elettrocardiografica;

Tecnica fonocardiografica.

2° Anno:

Tecnica di attrezzatura, manutenzione ed uso di apparecchiature elettrocardiografiche, fonocardiografiche, fotopletismografiche ed oscillografiche;

Tecnica emodinamica;

Tecnica di emogasanalisi;

Tecnica di biochimica cardiologica;

Elementi tecnici di assistenza ai centri di monitoraggio.

Art. 200. - Il profilo degli allievi e' accertato dagli insegnamenti durante il corso e mediante una prova finale d'esame al termine di esso.

Il diploma di cui all'art. 195 verra' rilasciato a cura dell'Universita' di Modena.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 14 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 24 giugno 1971 Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 143. - VALENTINI

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 194 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola per tecnici di cardiologia (scuola diretta a fini speciali) della durata di due anni. Scuola per tecnici di cardiologia Art. 195. - Presso l'istituto di clinica medica generale e terapia medica funziona una scuola per tecnici di cardiologia, la quale conduce al conseguimento di un diploma di tecnico di cardiologia. Il direttore della scuola viene designato di anno in anno dal consiglio di facolta' e puo' essere confermato. Il personale insegnante e' nominato di anno in anno dal consiglio di facolta' su proposta del direttore della scuola e viene scelto fra il personale universitario e i cultori della materia. Art. 196. - La scuola per tecnici di cardiologia ha la durata di due anni accademici, con frequenza obbligatoria. Art. 197. - Sono ammessi alla scuola per tecnici di cardiologia i cittadini italiani in possesso di licenza di scuola media inferiore con eta' minima di anni 16 ed eta' massima di anni 25, con le maggiorazioni di legge. I posti previsti sono in numero di 12 e qualora i concorrenti dovessero superare questa cifra, la scelta sara' operata a mezzo di concorso per titoli ed esami. Art. 198. - L'ammontare della tassa di iscrizione alla scuola per tecnici di cardiologia e' di L. 20.000 (ventimila) annue; nessuna altra tassa, sopratassa o contributo verra' richiesto agli iscritti. Art. 199. - Gli insegnamenti previsti presso la scuola di qualificazione professionale per tecnici cardiologici, sono: 1° Anno: Tecnica elettrocardiografica; Tecnica fonocardiografica. 2° Anno: Tecnica di attrezzatura, manutenzione ed uso di apparecchiature elettrocardiografiche, fonocardiografiche, fotopletismografiche ed oscillografiche; Tecnica emodinamica; Tecnica di emogasanalisi; Tecnica di biochimica cardiologica; Elementi tecnici di assistenza ai centri di monitoraggio. Art. 200. - Il profilo degli allievi e' accertato dagli insegnamenti durante il corso e mediante una prova finale d'esame al termine di esso. Il diploma di cui all'art. 195 verra' rilasciato a cura dell'Universita' di Modena.

SARAGAT MISASI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 giugno 1971

Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 143. - VALENTINI

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