DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1970, n. 1477

Type DPR
Publication 1970-12-09
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il proprio decreto 19 aprile 1968, n. 1695, con il quale l'opera pia "San Giuseppe" di Alessandria e' stata autorizzata ad istituire una scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico; Considerato che l'attivita' della predetta scuola per odontotecnici e' cessata causa la risoluzione della convenzione per la gestione della scuola medesima, stipulata tra l'opera pia "San Giuseppe" e l'amministrazione provinciale di Alessandria; Vista l'istanza del presidente dell'amministrazione provinciale di Alessandria intesa ad ottenere il trasferimento della gestione della predetta scuola per odontotecnici dall'opera pia "San Giuseppe" all'amministrazione provinciale di Alessandria; Visto il nuovo regolamento della scuola, il programma di insegnamento, i relativi orari e le modalita' di esame; Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296; Sulla proposta del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: L'amministrazione provinciale di Alessandria e' autorizzata ad assumere la gestione diretta della scuola per odontotecnici istituita presso l'opera pia "San Giuseppe" di Alessandria secondo il regolamento scolastico ed i programmi di insegnamento annessi al presente decreto.

SARAGAT MARIOTTI - MISASI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 giugno 1971

Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 139. - VALENTINI

Regolamento all'esrcizio dell'arte ausiliaria delle professioni di odontotecnico-art. 1

Regolamento della scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico. Art. 1. La scuola ha lo scopo di impartire l'insegnamento teorico e pratico dell'odontotecnica, diretta ad una compiuta e razionale preparazione per l'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico, in conformita' al profilo professionale predisposto e pubblicato dal Ministero della pubblica istruzione. Le licenze rilasciate dalla scuola sono valide ai sensi e per gli articoli 99 e 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Regolamento all'esrcizio dell'arte ausiliaria delle professioni di odontotecnico- art. 2

Art. 2. La scuola ha sede in Alessandria nell'ufficio di proprieta' dell'amministrazione provinciale sito in Spalto Borgoglio, 45, nei locali da questa appositamente forniti.

Regolamento all'esrcizio dell'arte ausiliaria delle professioni di odontotecnico- art. 3

Art. 3. L'istituto professionale per odontotecnici e' gestito dalla amministrazione provinciale come stabilimento speciale.

Regolamento all'esrcizio dell'arte ausiliaria delle professioni di odontotecnico- art. 4

Art. 4. La giunta provinciale dell'amministrazione provinciale, ente gestore dell'istituto professionale per odontotecnici, delibera sulle nomine del personale della scuola, sulle retribuzioni ad esso spettanti, sull'ordinamento della scuola stessa, nonche' su tutte le questioni di ordinaria amministrazione.

Regolamento all'esrcizio dell'arte ausiliaria delle professioni di odontotecnico- art. 5

Art. 5. L'amministrazione provinciale provvede a fornire alla scuola: locali sufficienti ed idonei allo svolgimento delle lezioni tecniche e delle esercitazioni pratiche presso la sua sede; materiale, strumenti e mezzi per le esperienze durante le lezioni e per le esercitazioni nei laboratori; personale dirigente, insegnante, di segreteria, di servizio, di custodia; quanto altro possa occorrere al regolare ed efficace funzionamento della scuola.

Regolamento all'esrcizio dell'arte ausiliaria delle professioni di odontotecnico- art. 6

Art. 6. L'importo delle tasse di iscrizione, di frequenza, di laboratorio, di licenza, sara' stabilito anno per anno dalla giunta provinciale dell'amministrazione provinciale.

Regolamento all'esrcizio dell'arte ausiliaria delle professioni di odontotecnico- art. 7

Art. 7. A capo dell'istituto professionale e' il preside, che si avvale della collaborazione di un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola odontotecnici. Le funzioni del direttore sono affidate per incarico della giunta provinciale, su proposta del preside, di regola ad insegnante di materie tecniche munito di laurea specifica (medicina, preferibilmente la specializzazione in odontoiatria). Il direttore convoca, quanto lo ritiene opportuno, gli insegnanti per impartire direttive e trattare questioni inerenti allo insegnamento e alla disciplina, redige annualmente la relazione finale sull'andamento della scuola e la sottopone al preside dell'istituto il quale ne curera' l'inoltro al Ministero della sanita'. Propone al preside tutti i provvedimenti che interessano il funzionamento della scuola con particolare riferimento alle esigenze di carattere tecnico, adotta i provvedimenti piu' urgenti salvo a riferirne al preside dell'istituto.

Regolamento all'esrcizio dell'arte ausiliaria delle professioni di odontotecnico- art. 8

Art. 8. La nomina del personale insegnante e tecnico della scuola e' disposta, con deliberazione, dalla giunta provinciale dell'amministrazione provinciale, ente gestore, su proposta del preside dell'istituto professionale per odontotecnici.

Regolamento all'esrcizio dell'arte ausiliaria delle professioni di odontotecnico- art. 9

Art. 9. I servizi di segreteria vengono svolti dalla segreteria generale dell'amministrazione provinciale che si avvarra' di apposito personale distaccato presso l'istituto professionale per odontotecnici.

Regolamento all'esrcizio dell'arte ausiliaria delle professioni di odontotecnico- art. 10

Art. 10. Al primo anno del corso possono essere ammessi, su domanda, allievi di eta' non inferiore agli anni 14, muniti di licenza di scuola media inferiore, di scuola di avviamento o di titolo equipollente. L'ammissione al corso e' subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico, nonche' alla disponibilita' dei posti il cui numero viene di anno, in anno fissato nel piano di attivita' dell'istituto professionale provinciale e comunque non superiore a 30 per classe.

Regolamento all'esrcizio dell'arte ausiliaria delle professioni di odontotecnico- art. 11

Art. 11. Le domande di iscrizione dovranno essere presentate, indirizzate al preside dell'istituto, in carta legale, entro il 25 settembre di ogni anno in esse l'aspirante dovra' dichiarare, sotto la sua personale responsabilita': il suo domicilio locale; la sua residenza ed il suo eventuale recapito, agli effetti scolastici, in Alessandria; la data ed il luogo di nascita; il possesso del requisito di buona condotta; la sua cittadinanza; di essere di sana costituzione fisica; di essere in possesso del titolo di studio richiesto. Alla domanda dovra' essere allegata la ricevuta del versamento fatto delle tasse di iscrizione. Superati positivamente gli accertamenti di carattere sanitario e psicologico, l'aspirante al corso dovra' presentare, sotto pena di decadenza dell'ammissione stessa ed entro i limiti di tempo fissati dall'istituto professionale, i seguenti documenti: a) certificato di nascita; b) certificato generale penale; c) certificato di cittadinanza; d) certificato di buona condotta; e) certificato degli studi compiuti; tutti autenticati ed in carta legale, ed eventualmente legalizzati, come previsto dalle disposizioni di legge in vigore. I certificati di cui alle lettere b), c), d), devono essere in data non anteriore a tre mesi a quella della scadenza del termine per l'iscrizione.

Regolamento all'esrcizio dell'arte ausiliaria delle professioni di odontotecnico- art. 12

Art. 12. Il direttore ha facolta' di far sottoporre a visita medica; in qualsiasi momento, l'allievo e, ove risultasse affetto da infermita', proporre al preside l'allontanamento temporaneo o definitivo dalla scuola. La decisione del preside e' inappellabile.

Regolamento all'esrcizio dell'arte ausiliaria delle professioni di odontotecnico- art. 13

Art. 13. Sulle domande di ammissione decide insindacabilmente il preside dell'istituto professionale. La giunta provinciale potra' decidere di non tenere corsi di insegnamento qualora il numero degli iscritti fosse inferiore a 15. Questa decisione deve essere comunicata agli iscritti non piu' tardi del 20 ottobre.

Regolamento all'esrcizio dell'arte ausiliaria delle professioni di odontotecnico- art. 14

Art. 14. Gli allievi sono tenuti a versare le tasse di cui al precedente art. 6, con le modalita' all'uopo stabilite. Le iscrizioni ai corsi successivi a quello di ammissione, riservate ai promossi e ai ripetenti con le limitazioni di cui al successivo art. 20, avverra' su domanda dell'allievo redatta in carta legale.

Regolamento all'esrcizio dell'arte ausiliaria delle professioni di odontotecnico- art. 15

Art. 15. E' in facolta' della giunta provinciale erogare premi e concedere esenzioni totali e parziali del pagamento dei contributi di laboratorio ad allievi che dimostrino particolari attitudini ed abilita' in queste discipline, che siano particolarmente diligenti e che appartengano a famiglie bisognose. Nei casi previsti dalla legge gli interessati possono fruire degli esoneri delle tasse scolastiche.

Regolamento all'esrcizio dell'arte ausiliaria delle professioni di odontotecnico- art. 16

Art. 16. Gli allievi hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni teoriche e alle esercitazioni pratiche. L'allievo che risulti essere stato assente a piu' di un terzo delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche complessivamente, non potra' essere ammesso allo scrutinio finale, ferme restando in ogni caso le altre limitazioni previste dalle disposizioni vigenti in proposito degli istituti professionali.

Regolamento all'esrcizio dell'arte ausiliaria delle professioni di odontotecnico- art. 17

Art. 17. L'anno di attivita' ha inizio il 1 ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo. Dell'inizio delle lezioni verra' dato preventivo avviso con manifesto affisso all'albo dell'istituto ed eventualmente con altri mezzi di pubblicita', ove cio' sia ritenuto opportuno dal preside dell'istituto medesimo, le lezioni si svolgeranno di norma dal 1 ottobre al 15 giugno dell'anno successivo secondo il calendario fissato per l'istituto professionale.

Regolamento all'esrcizio dell'arte ausiliaria delle professioni di odontotecnico- art. 18

Art. 18. La durata del corso sara' di anni quattro. All'insegnamento teorico ed alle esercitazioni pratiche saranno destinate complessivamente, secondo gli orari stabiliti dalla scuola, n. 38 ore settimanali.

Regolamento all'esrcizio dell'arte ausiliaria delle professioni di odontotecnico- art. 19

Art. 19. Le materie di insegnamento sono le seguenti: a) religione; b) cultura generale ed educazione civica; c) matematica; d) fisica; e) chimica; f) conversazione tecnica in lingua estera; g) anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato masticatorio; h) igiene e legislazione sanitaria; i) biomeccanica masticatoria e protesi applicata; l) tecnologia e laboratorio tecnologico per odontotecnici; m) modellazione e disegno professionale; n) elementi di pratica commerciale; o) esercitazioni pratiche; p) educazione fisica. Le materie di cui sopra saranno svolte secondo i programmi particolareggiati che saranno predisposti dalla scuola.

Regolamento all'esrcizio dell'arte ausiliaria delle professioni di odontotecnico- art. 20

Art. 20. Al termine delle lezioni sara' fatto, dal consiglio degli insegnanti, lo scrutinio finale. Gli allievi del 1°, 2° e 3° anno di ciascun corso che non hanno riportato in nessuna materia una votazione inferiore ai sei decimi, vengono promossi all'anno successivo. Coloro che avessero riportato in qualche materia una votazione inferiore ai sei decimi vengono ammessi a riparare, nelle materie stesse, nella sessione autunnale. Saranno esclusi dalla sessione autunnale di riparazione gli alunni che abbiano riportato meno di sei decimi nella condotta e, a giudizio insindacabile del consiglio di classe, coloro che abbiano rilevato nel complesso delle discipline molte gravi insufficienze. La stessa classe potra' essere frequentata per non piu' di due anni. Saranno ammessi agli esami finali per il rilascio delle licenze di abilitazione all'arte ausiliaria di odontotecnico, solo gli allievi che abbiano frequentato il quarto anno di corso e siano stati dichiarati ammessi nel relativo scrutinio finale.

Regolamento all'esrcizio dell'arte ausiliaria delle professioni di odontotecnico- art. 21

Art. 21. Gli esami finali di qualifica si svolgono in due sessioni: una estiva ed una autunnale di riparazione. Essi vertono sulle materie di insegnamento e consistono in tre prove: una scritta, una pratica ed una orale. Per l'approvazione l'allievo deve riportare la votazione di almeno sei, decimi in ciascuna prova. Coloro che avessero riportato in qualche prova una votazione inferiore a sei decimi sono ammessi a riparare nella sessione autunnale, del medesimo anno e dovranno ripetere in caso di assenza in detta sessione. Gli allievi non approvati neppure nella sessione autunnale sono ammessi a ripetere l'anno.

Regolamento all'esrcizio dell'arte ausiliaria delle professioni di odontotecnico- art. 22

Art. 22. La commissione esaminatrice sara' cosi' composta: Presidente: Il preside dell'istituto. Membri: Il direttore della scuola; Tre insegnanti del corso, tra i quali, come membri di diritto, gli insegnanti di odontoiatria e di odontotecnica; Un rappresentante del Ministero della sanita'; Un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Regolamento all'esrcizio dell'arte ausiliaria delle professioni di odontotecnico- art. 23

Art. 23. La commissione, il giorno stesso della prova, compila i temi in numero doppio di quello dei candidati previsti per la prova stessa. Ogni candidato all'inizio della prova estrarra' a sorte il proprio tema. La commissione provvede ad assicurare la sorveglianza a mezzo dei propri componenti perche' gli esaminandi non comunichino tra loro e non facciano uso di libri o manoscritti non consentiti. Di tutte le operazioni d'esame verra' redatto apposito verbale in duplice copia, firmato dal presidente e dai commissari d'esame.

Regolamento all'esrcizio dell'arte ausiliaria delle professioni di odontotecnico- art. 24

Art. 24. In seguito al risultato favorevole degli esami, l'istituto professionale rilascia la licenza di cui agli [articoli 99](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art99) e [140 del testo unico sulle leggi sanitarie](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art140). Per il rilascio delle licenze da servire a tutti gli effetti di legge per l'esercizio dell'arte sanitaria di odontotecnico, lo interessato deve versare la tassa di licenza stabilita dalle norme vigenti in materia. L'elenco nominativo di coloro che hanno superato l'esame finale e ottenuto la licenza, e' trasmesso al medico provinciale insieme ad un esemplare dei verbali d'esame, per essere inviato al Ministero della sanita'. Copia dell'elenco e del verbale sara' inviata, per conoscenza, al Ministero della pubblica istruzione tramite provveditorato agli studi.

Regolamento all'esrcizio dell'arte ausiliaria delle professioni di odontotecnico- art. 25

Art. 25. Gli allievi che verranno meno ai doveri disciplinari saranno puniti secondo quanto stabilito dagli [articoli 19](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1925-05-04;635~art19), [20](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1925-05-04;635~art20), [21](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1925-05-04;635~art21), [22](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1925-05-04;635~art22), [23](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1925-05-04;635~art23) e [24 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 635](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1925-05-04;635~art24) e dall'[art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1955-06-30;766~art7). Le punizioni sono: a) ammonizione privata o in classe; b) allontanamento dalla lezione; c) sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a cinque giorni; d) sospensione fino a quindici giorni; e) esclusione dalla promozione senza esame e dalla prima sessione d'esame; f) sospensione fino al termine delle lezioni; g) esclusione dallo scrutinio finale e da entrambe le sessioni di esami; h) espulsione dall'istituto; i) espulsione da tutti gli istituti.

Regolamento all'esrcizio dell'arte ausiliaria delle professioni di odontotecnico- art. 26

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