DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1970, n. 1481

Type DPR
Publication 1970-12-09
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato "A. Volta" di Venezia-Mestre, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad istituire presso lo stesso istituto un corso speciale serale per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico; Visto il regolamento del corso, il programma d'insegnamento, i relativi orari e le modalita' di esame; Visto l'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Vista la legge 3 marzo 1958, n. 296; Sulla proposta del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: L'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato "A. Volta" di Venezia-Mestre, e' autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ad istituire presso l'istituto stesso un corso serale speciale per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico, secondo il regolamento scolastico ed i programmi d'insegnamento annessi al presente decreto, limitatamente al quadriennio 1968-1972.

SARAGAT MARIOTTI - MISASI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 luglio 1971

Atti del Governo, registro n. 243, foglio, n. 4. - VALENTINI

Regolamento delle scuole serali per odontotecnici-art. 1

Regolamento delle scuole serali per odontotecnici Art. 1. Presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato "Alessandro Volta" di Venezia-Mestre, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1883, e' istituita una scuola serale speciale per odontotecnici, su autorizzazione del Ministero della sanita', di concerto con quello della pubblica istruzione, allo scopo di consentire a coloro che, sforniti del prescritto titolo di studio svolgono pratica professionale nel settore odontotecnico, di regolarizzare la loro posizione, con il conseguimento del diploma richiesto per il legale esercizio dell'attivita' professionale ai sensi e per gli effetti degli articoli 140 e seguenti del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 e regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.

Regolamento delle scuole serali per odontotecnici- art. 2

Art. 2. Detta scuola serale speciale ha carattere temporaneo; il funzionamento delle prime classi di ciascun corso di studi potra' essere attuato fino all'anno scolastico 1971-72.

Regolamento delle scuole serali per odontotecnici- art. 3

Art. 3. I corsi della scuola serale speciale per odontotecnici hanno una durata di tre anni. Il profilo professionale, le prove di esame, il programma di studio e il quadro orario delle lezioni sono riportati in allegato e costituiscono parte integrante del presente regolamento. Il quadro orario delle lezioni, non puo' superare in nessun caso le 24 ore settimanali. Le prove d'esame si svolgono contemporaneamente ed unitamente a quelle dei corsi normali, laddove essi esistono.

Regolamento delle scuole serali per odontotecnici- art. 4

Art. 4. Possono essere ammessi ai corsi coloro che: al momento della iscrizione abbiano una eta' non inferiore ai 25 anni compiuti o da compiersi alla data del 31 dicembre. abbiano svolto pratica professionale per un periodo di almeno cinque anni, risultante da apposito atto rogato da notaio o da autorita' equipollente; siano in possesso di licenza di scuola media o di scuola secondaria di avviamento professionale o di scuola d'arte. Coloro che sono provvisti della sola licenza di scuola elementare dovranno sostenere un esame di ammissione, consistente in una prova scritta ed una orale intesa ad accertare la cultura di base del candidato.

Regolamento delle scuole serali per odontotecnici- art. 5

Art. 5. Coloro che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 dovranno presentare entro il termine che sara' di anno in anno indicato dalla presidenza, domanda in carta legale diretta al preside dell'istituto. Nella domanda i candidati, oltre il cognome, il nome e il domicilio, devono dichiarare sotto la loro personale responsabilita' ed a pena di decadenza: a) di essere cittadino italiano; b) di avere sempre serbato buona condotta; c) di non aver avuto o di non aver in corso precedenti penali; d) di essere di sana costituzione fisica; e) di essere iscritto nelle liste elettorali. La domanda di ammissione al corso deve essere corredata dei seguenti documenti in carta da bollo: a) estratto dell'atto di nascita, o dichiarazione sostitutiva ([art. 2 legge 4 gennaio 1968, n. 15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-01-04;15~art2)); b) stato di famiglia; c) fotografia firmata dall'interessato ed autenticata; d) certificato degli studi compiuti; e) atto pubblico rogato da notaio o da autorita' equipollente contenente la dichiarazione circa l'attivita' professionale svolta. L'amministrazione dell'istituto si riserva ogni diritto di indagine circa l'attivita' professionale svolta e dichiarata. Sulle domande di ammissione decide il preside dell'istituto.

Regolamento delle scuole serali per odontotecnici- art. 6

Art. 6. Ogni corso non potra' ospitare piu' di 30 allievi per ciascun anno. Il numero dei posti disponibili nel complesso delle prime classi autorizzato e' di n. 50. Qualora il numero degli aspiranti a frequentare il corso dovesse superare il numero dei posti disponibili il preside dell'istituto procedera' ad una graduatoria sulla base dei seguenti elementi: a) eta': sara' data la precedenza ai piu' anziani; b) stato di famiglia: a parita' di eta' sara' data la precedenza a chi ha un carico familiare maggiore; c) a parita' di entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b) sara' data la precedenza a chi ha un titolo di studio comparativamente superiore.

Regolamento delle scuole serali per odontotecnici- art. 7

Art. 7. Gli aspiranti ammessi a frequentare il corso saranno invitati a presentare, entro il termine che sara' indicato dalla presidenza dell'istituto i seguenti documenti in carta da bollo: 1) certificato di cittadinanza italiana; 2) certificato di godimento dei diritti politici; 3) certificato generale del casellario giudiziario; 4) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione fisica.

Regolamento delle scuole serali per odontotecnici- art. 8

Art. 8. La frequenza al corso e' obbligatoria. Gli allievi che durante l'anno scolastico siano risultati assenti per piu' di un quarto delle lezioni, globalmente considerando tutte le ore di lezione svolte, anche se le assenze risultassero regolarmente giustificate, sono esclusi dalla promozione per scrutinio finale e dalla sessione di esame di qualifica.

Regolamento delle scuole serali per odontotecnici- art. 9

Art. 9. Le tasse di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono le stesse stabilite per legge per gli istituti professionali per l'industria e l'artigianato. Il consiglio di amministrazione dell'istituto potra' richiedere il versamento di un contributo di laboratorio nella misura annua che riterra' piu' opportuna, che non superi le lire 30.000 annue.

Regolamento delle scuole serali per odontotecnici- art. 10

Art. 10. Gli allievi che non otterranno il passaggio al secondo anno e quelli che saranno riprovati agli esami finali, dovranno ripetere l'anno. Non possono proseguire il corso gli allievi non ammessi o riprovati per due volte consecutive.

Regolamento delle scuole serali per odontotecnici- art. 11

Art. 11. La commissione esaminatrice per gli esami finali e' composta da: a) il capo dell'istituto, presidente; b) il direttore della sezione odontotecnici; c) gli insegnanti e gli insegnanti tecnico-pratici del corso; d) un rappresentante del Ministero della sanita'; e) un medico specialista in odontoiatria e un odontotecnico nominati dal consiglio di amministrazione dell'istituto su proposta del preside.

Regolamento delle scuole serali per odontotecnici- art. 12

Art. 12. Per quanto altro non previsto dal regolamento presente, valgono le disposizioni contenute nel regolamento del corso normale, nonche' le norme di legge vigenti in materia di istruzione professionale e di arti ausiliarie sanitarie. Venezia-Mestre, addi' 10 novembre 1970 Il preside: LEVIS Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la sanita' MARIOTTI

Regolamento-Allegato

CORSO SERALE SPECIALE TRIENNALE PER ODONTOTECNICI PROFILO PROFESSIONALE L'odontotecnico costruisce su modelli tratti dalle impronte fornite dai medici specialisti in odontoiatria, apparecchi di protesi dentaria di qualsiasi tipo, impiegando i materiali in uso nell'arte odontotecnica. PROVE DI ESAME A) Prova pratica: Esecuzione di uno o piu' lavori scelti dalla commissione esaminatrice tra quelli sottoindicati: 1) montaggio e modellazione di una dentiera completa o parziale su articolatore semplice o anatomico; 2) progettazione ed esecuzione completa, su modello di gesso, di un apparecchio scheletrato; 3) modellazione in cera di elementi vari e di elementi di ponte; 4) costruzione di un apparecchio parziale con ganci di autore; 5) costruzione di un apparecchio parziale ammortizzato con impiego di ammortizzatori, snodi, frizioni e cerniere; 6) costruzione, su modello di gesso appositamente preparato, di una protesi fissa singola per proiezione e ricostruzione di elementi dentari (corona stampata e a due tempi, corona fusa parziale e totale, corona Richmond, corona ed intarsio in porcellana, corona a faccetta, ecc.); 7) costruzione di una protesi di fissazione; 8) costruzione di un apparecchio ortodontico elementare. Criteri di valutazione: se il lavoro raggiunge l'equilibrio biologico, cinematico, meccanico, estetico, viene valutato con punti dal 9 al 10; se raggiunge l'equilibrio biologico, cinematico, meccanico, viene valutato con punti da 7 a 8,9; se raggiunge equilibrio biologico, meccanico, viene valutato con punti da 6 a 6,9; se risulta incompleto o comunque inutilizzabile, viene considerato insufficiente. B) Prova orale: Il candidato deve dimostrare adeguata conoscenza della tecnologia riguardante la lavorazione delle leghe nobili e speciali, delle resine, delle porcellane e il loro comportamento nel tempo e con l'uso nonche' la tecnologia di tutti i materiali ausiliari occorrenti alla corretta lavorazione delle protesi dentarie. Deve dimostrare di conoscere gli impianti e le attrezzature necessarie al funzionamento di un moderno laboratorio odontotecnico. Deve conoscere i requisiti biologici, igienici, funzionali, meccanici, cinematici, estetici e fonetici propri delle moderne protesi dentarie. Deve saper impostare in modo organico, completo e razionale il piano di lavoro tecnico ed economico per la costruzione di qualsiasi tipo di protesi. Il candidato deve inoltre conoscere, sia pure sommariamente, la struttura e la funzione dei principali apparati del corpo umano ed in particolare l'anatomia della bocca, la sua fisiologia e le principali anomalie. Il candidato deve, infine, conoscere le norme fondamentali sulla legislazione sociale, sui rapporti di lavoro, sulla prevenzione degli infortuni, sull'igiene del lavoro e quelle che regolano le attivita' delle arti ausiliarie sanitarie e deve saper effettuare il preventivo e il consuntivo di spesa e compilare la relativa fatturazione. QUADRO ORARIO DI INSEGNAMENTO QUADRO ORARIO DI INSEGNAMENTO

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| Ore settimanali

MATERIE D'INSEGNAMENTO |--------------------------------

| classe 1ª |classe 2ª |classe 3ª

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Cultura generale ed educazione ci- | | |

vica............................ | 3 | 2 | 2

Matematica........................ | 3 | - | -

Fisica............................ | 3 | 2 | -

Chimica........................... | - | 2 | 2

Tecnica professionale............. | 15 | 8 | 9

Esercitazioni pratiche............ | - | 10 | 10

Economia aziendale................ | - | - | 1

|-----------|----------|-------- | 24 | 24 | 24

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