LEGGE 28 ottobre 1970, n. 1505
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sul commercio di transito dei Paesi senza litorale, adottata a New York l'8 luglio 1965.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 20 della convenzione stessa.
SARAGAT COLOMBO - MORO - REALI - PRETI - VIGLIANESI - ZAGARI
Visto, il Guardasigilli COLOMBO
Convention
CONVENTION RELATIVE AU COMMERCE DE TRANSIT DES PAYS SANS LITTORAL Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B.: I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione, fra cui il testo francese qui sopra riportato. CONVENZIONE SUL COMMERCIO DI TRANSITO DEI PAESI SENZA LITORALE New York, 8 luglio 1965 Gli Stati Parti della presente Convenzione, Ricordando che in base all'articolo 55 della Carta, le Nazioni Unite sono tenute a favorire condizioni di progresso economico, nonche' la soluzione dei problemi economici internazionali, Prendendo atto della Risoluzione 1028 (XI) dell'Assemblea Generale riguardante i Paesi privi di litorale e lo sviluppo del commercio internazionale che riconosceva "... che e' necessario che i Paesi sprovvisti di litorale godano di adeguate agevolazioni di transito se si vuole favorire il commercio internazionale...". ed invitava i Governi degli Stati Membri "... a dare pieno riconoscimento, nel settore del commercio di transito, alle necessita' degli Stati Membri privi di litorale e, conseguentemente, ad accordare a detti Stati adeguate agevolazioni a tal fine, sia nell'ambito del diritto internazionale che in pratica, tenuto conto delle future necessita' che risulteranno dallo sviluppo economico dei Paesi privi di litorale", Ricordando l'articolo 2 della Convenzione sull'Alto Mare che stabilisce che, essendo l'Alto Mare accessibile a tutte le Nazioni, nessuno Stato puo' pretendere in modo legittimo di poterne sottomettere una qualunque parte alla propria sovranita', nonche' l'articolo 3 della summenzionata Convenzione che stabilisce quanto segue: "1. Per godere delle liberta' del mare nella stessa misura degli Stati rivieraschi, gli Stati sprovvisti di litorale dovrebbero poter accedere al mare liberamente. A tale scopo, gli Stati situati tra il mare ed uno Stato privo di litorale accorderanno, di comune accordo ed in conformita' delle Convenzioni internazionali in vigore: a) ad uno Stato privo di litorale, su basi di reciprocita', il libero transito attraverso il loro territorio; b) alle navi battenti bandiera di tale Stato, lo stesso trattamento riservato alle proprie navi o alle navi di ogni altro Stato, per quanto riguarda l'accesso ai porti marittimi e la loro utilizzazione. 2. Gli Stati situati tra il mare ed uno Stato privo di litorale regoleranno, di comune accordo con quest'ultimo, tenendo conto dei diritti dello Stato rivierasco o di transito e delle caratteristiche dello Stato senza litorale, tutte le questioni concernenti la liberta' di transito e l'eguaglianza di trattamento nei porti, nel caso in cui tali Stati non fossero gia' parti di Convenzioni internazionali in vigore". Riaffermando i principi seguenti, adottati dalla Conferenza delle Nazioni Unite, sul commercio e lo sviluppo, restando inteso che tali principi sono interdipendenti e che ciascuno di essi deve essere interpretato tenendo conto degli altri: Principio I. Il riconoscimento del diritto di ogni Stato senza litorale di accedere liberamente al mare, costituisce un principio indispensabile per l'espansione del commercio internazionale e dello sviluppo economico. Principio II. Nelle acque territoriali e nelle acque interne, le navi battenti bandiera di uno Stato senza litorale devono avere gli stessi diritti e godere dello stesso trattamento riservato alle navi degli Stati rivieraschi diversi dallo Stato territoriale. Principio III. Per godere della liberta' dei mari su basi di uguaglianza con gli Stati rivieraschi, gli Stati sprovvisti di litorale devono poter accedere al mare liberamente. A tale scopo, gli Stati situati tra il mare ed uno Stato privo di litorale dovranno, di comune accordo con tale Stato e in conformita' delle Convenzioni internazionali in vigore, accordare alle navi battenti bandiera di detto Stato, per quanto riguarda l'accesso ai porti marittimi e l'utilizzazione di detti porti, un trattamento identico a quello riservato alle proprie navi o alle navi di qualsiasi altro Stato. Principio IV. Allo scopo di promuovere pienamente lo sviluppo economico degli Stati senza litorale, tutti gli altri Stati devono accordare a tali Stati su basi di reciprocita', il diritto al transito libero e senza restrizioni, in modo che essi abbiano libero accesso al commercio regionale ed internazionale, in ogni circostanza e per tutti i prodotti. Le merci in transito non devono essere sottoposte ad alcun dazio doganale. I mezzi di trasporto in transito non devono essere sottoposti a tasse od oneri speciali superiori a quelli riscossi per l'impiego dei mezzi di trasporto del paese di transito. Principio V. Lo Stato di transito, mentre conservera' la piena sovranita' sul proprio territorio, avra' il diritto di adottare tutte le misure indispensabili, ad assicurare che l'esercizio del diritto al transito libero e senza restrizioni non abbia a pregiudicare in alcun modo i propri legittimi interessi, di qualsiasi genere essi siano. Principio VI. Allo scopo di accelerare l'evoluzione nel senso di un progresso universale in direzione della soluzione dei problemi speciali e particolari del commercio e dello sviluppo dei Paesi privi di litorale situati nelle varie zone geografiche, tutti gli Stati favoriranno la conclusione di accordi regionali, nonche' di altri accordi internazionali in tale campo. Principio VII. Le agevolazioni ed i diritti speciali accordati ai Paesi privi di litorale a motivo della loro particolare posizione geografica non rientrano nel campo di applicazione della clausola della Nazione piu' favorita. Principio VIII. I principi che governano il diritto di libero accesso al mare degli Stati privi di litorale non abrogheranno in alcun modo, gli accordi in vigore tra due o piu' parti contraenti sui problemi in questione, ne' costituiranno ostacolo alla conclusione di tali accordi in avvenire purche' questi ultimi non istituiscano un regime meno favorevole, ne' siano contrari alle disposizioni precitate. Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Definizioni Ai fini della presente Convenzione, a) l'espressione "Stato privo di litorale" indica ogni Stato Contraente che sia sprovvisto di costa marittima; b) l'espressione "trasporto in transito" indica il passaggio di merci, bagagli non accompagnati compresi attraverso il territorio di uno Stato Contraente, fra uno Stato privo di litorale ed il mare, a condizione che detto passaggio costituisca una parte di un tragitto complete iniziato o avente termine all'interno del territorio di detto Stato senza litorale e comprendente un trasporto marittimo che preceda o segua direttamente detto passaggio. Il trasbordo l'immagazzinamento, la rottura del carico o il cambiamento del modo di trasporto delle merci, come il montaggio, lo smontaggio o il rimontaggio di macchine od articoli voluminosi, non avranno l'effetto di escludere il passaggio delle merci dalla definizione del concetto di "Trasporto in transito" a condizione che tutte le operazioni di questo genere vengano intraprese al solo scopo di facilitare il trasporto Nessuna disposizione del presente comma potra' essere interpretata come suscettibile di imporre ad uno Stato Contraente l'obbligo di installare o di permettere di installare sul proprio territorio impianti permanenti di montaggio, smontaggio o rimontaggio; c) l'espressione "Stato di transito" indica ogni Stato Contraente situato fra uno Stato senza litorale e il mare sia o meno tale Stato provvisto di costa marittima, attraverso il territorio del quale passino dei "trasporti in transito"; d) l'espressione "mezzi di trasporto" indica: i) ogni materiale ferroviario, navi marittime e fluviali, nonche' i veicoli stradali; ii) allorche' la situazione locale lo richiede, i facchini e gli animali da carico; iii) previo accordo degli Stati Contraenti interessati, altri mezzi di trasporto, nonche' gli oleodotti ed i gaseodotti; allorche' sono utilizzati per trasporti in transito ai sensi del presente articolo.
Convenzione-art. 2
Articolo 2 Liberta' di transito 1. La liberta' di transito sara' assicurata in conformita' delle disposizioni della presente Convenzione per i trasporti in transito ed i mezzi di trasporto. Fatte salve le altre disposizioni della presente Convenzione, le misure di regolamentazione e di esecuzione adottate dagli Stati Contraenti, per quanto attiene ai trasporti effettuati attraverso il loro territorio, faciliteranno i trasporti in transito sulle strade in uso e reciprocamente accettabili per il transito agli Stati Contraenti in questione. Compatibilmente con le disposizioni della presente Convenzione non verra' fatta alcuna discriminazione basata sul luogo di origine, provenienza, entrata, uscita o destinazione, o su qualsiasi circostanza relativa alla proprieta' delle merci o alla proprieta', al luogo di immatricolazione o alla bandiera delle navi, battelli, veicoli terrestri o altri mezzi di trasporto utilizzati. 2. Le norme relative all'utilizzazione dei mezzi di trasporto, allorche' questi ultimi attraversano una parte o l'intero territorio di un altro Stato Contraente, saranno fissate di comune accordo fra gli Stati Contraenti interessati, tenendo conto delle Convenzioni internazionali multilaterali delle quali tali Stati sono parti. 3. Ogni Stato Contraente autorizzera', in conformita' alle proprie leggi, norme e regolamenti, il passaggio attraverso il proprio territorio o l'accesso ad esso alle persone i cui spostamenti sono necessari per i trasporti in transito. 4. Gli Stati Contraenti autorizzeranno il passaggio dei trasporti in transito attraverso le loro acque territoriali in conformita' dei principi di diritto internazionale consuetudinario o delle disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali che possano essere applicate, nonche' dei propri regolamenti interni.
Convenzione-art. 3
Articolo 3 Dazi doganali e tasse speciali di transito Nel territorio dello Stato di transito, i trasporti in transito non saranno sottoposti dalle Autorita' di detto Stato ne' a dazi doganali ne' ad ogni altro dazio o tassa esigibile a motivo dell'importazione o dell'esportazione, ne' ad alcuna tassa speciale a motivo del transito. Tuttavia, potranno essere riscossi in occasione di tali trasporti in transito, dei canoni aventi il solo scopo di coprire le spese amministrative e di sorveglianza imposte da tale transito. L'entita' di tutti i canoni di tale genere dovra' corrispondere quanto piu' possibile alle spese da coprire e con riserva di tale condizione, i detti canoni dovranno essere applicati in conformita' della norma sulla non discriminazione enunciata al paragrafo I dell'articolo 2.
Convenzione-art. 4
Articolo 4 Mezzi di trasporto e tariffe 1. Gli Stati Contraenti si impegnano a fornire, subordinatamente alle loro disponibilita', nei punti di entrata ed uscita, ed ove occorra nei punti di trasbordo, mezzi di trasporto e mezzi di manutenzione adeguati, affinche' i trasporti in transito abbiano ad effettuarsi senza ritardi ingiustificati. 2. Gli Stati contraenti si impegnano ad applicare ai trasporti in transito che utilizzino impianti gestiti o amministrati dallo Stato, tariffe o canoni che, tenuto conto delle condizioni dei trasporti e di considerazioni di concorrenza commerciale, siano equi sia per quanto riguarda il loro ammontare, che per quanto attiene alle loro condizioni di applicazione. Tali tariffe o canoni saranno fissati in modo da facilitare il piu' possibile i trasporti in transito e non dovranno essere superiori alle tariffe e ai canoni applicati dagli Stati Contraenti ai trasporti effettuati attraverso il loro territorio di merci appartenenti a Paesi aventi accesso al mare. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche alle tariffe ed ai canoni applicabili ai trasporti in transito che utilizzino impianti gestiti o amministrati da imprese o da privati nel caso in cui le tariffe o i canoni siano determinati o controllati dallo Stato. Ai fini del presente paragrafo, il termine "impianti" comprende i mezzi di trasporto, le installazioni portuali e le vie di comunicazione il cui uso sia gravato di tasse o canoni. 3. Nel caso in cui venissero creati dei servizi di trazione monopolizzati nelle vie navigabili utilizzate per il transito, l'organizzazione di tali servizi dovra' essere tale da non ostacolare il movimento di navi o battelli. 4. Le disposizioni del presente articolo dovranno essere applicate in base alle condizioni di non-discriminazione citate al paragrafo 1 dell'articolo 2.
Convenzione-art. 5
Articolo 5 Metodi e documentazione per quanto riguarda la dogana, il trasporto, ecc. 1. Gli Stati Contraenti si impegnano ad applicare misure amministrative e doganali che permettano lo svolgimento libero, ininterrotto e continuo dei trasporti in transito. All'occorrenza, intraprenderanno dei negoziati al fine di convenire le misure da adottare onde assicurare e facilitare il transito. 2. Gli Stati Contraenti si impegnano ad utilizzare una documentazione semplificata e metodi di rapida applicazione per quanto riguarda la dogana, il trasporto e altre procedure amministrative relative ai trasporti in transito per tutto il percorso in transito sul loro territorio, ivi compreso ogni trasbordo, immagazzinamento, rottura di carico e cambiamento del modo di trasporto che abbia luogo nel corso di tale tragitto.
Convenzione-art. 6
Articolo 6 Immagazzinamento di merci in transito 1. Le modalita' di immagazzinamento delle merci in transito nei punti di ingresso, uscita e soste intermedie negli Stati di transito potranno essere fissate mediante accordi tra gli Stati interessati. Gli Stati di transito accorderanno condizioni di immagazzinamento che siano per lo meno altrettanto favorevoli di quelle accordate alle merci in provenienza dal proprio territorio o a destinazione di quest'ultimo. 2. Le tariffe ed i canoni saranno fissati in conformita' dell'articolo 4.
Convenzione-art. 7
Articolo 7 Ritardi o difficolta' nel trasporto in transito 1. Eccettuati i casi di forza maggiore, gli Stati Contraenti adotteranno tutte le misure necessarie ad evitare ritardi nel passaggio dei trasporti in transito o restrizioni a detto passaggio. 2. Nel caso in cui abbiano a prodursi ritardi o altre difficolta' nel trasporto in transito, le Autorita' competenti dello Stato o degli Stati di transito, nonche' le Autorita' dello Stato privo di litorale collaboreranno allo scopo di mettervi rapidamente fine.
Convenzione-art. 8
Articolo 8 Zone franche ed altre facilitazioni doganali Per agevolare il trasporto in transito, potranno essere disposte nei porti di ingresso ed uscita degli Stati di transito, delle zone franche o altre facilitazioni doganali mediante accordi fra tali Stati e gli Stati privi di litorale. Agevolazioni di questo tipo potranno del pari essere disposte a favore degli Stati senza litorale in altri Stati di transito sprovvisti di costa o di porti marittimi.
Convenzione-art. 9
Articolo 9 Concessione di facilitazioni maggiori La presente Convenzione non comporta in alcun modo l'abolizione di facilitazioni di transito maggiori di quelle previste dalle disposizioni in essa contenute e che, in condizioni compatibili con i principi da essa enunciati, fossero state convenute fra gli Stati Contraenti o accordate da uno di essi. Del pari, la Convenzione non impedira' in alcun modo agli Stati Contraenti di accordare simili facilitazioni in avvenire.
Convenzione-art. 10
Articolo 10 Clausola della Nazione piu' favorita 1. Gli Stati Contraenti convengono che facilitazioni e speciali diritti accordati ai sensi della presente Convenzione agli Stati privi di litorale a motivo della loro particolare posizione geografica sono esclusi dal campo di applicazione della clausola della Nazione piu' favorita. Uno Stato privo di litorale che non sia parte della presente Convenzione, puo' rivendicare le facilitazioni ed i diritti speciali accordati agli Stati sprovvisti di litorale ai sensi della presente Convenzione, soltanto in base ad una clausola della Nazione piu' favorita figurante in un Trattato concluso tra il detto Stato privo di litorale e lo Stato Contraente che accorda i summenzionati diritti speciali e facilitazioni. 2. Se uno Stato Contraente accorda ad un Paese privo di litorale facilitazioni o diritti speciali maggiori di quelli previsti dalla presente Convenzione, tali facilitazioni o diritti speciali potranno essere limitati al detto Stato, a meno che il fatto di non accordarli ad un altro Stato sprovvisto di litorale non violi la clausola della Nazione piu' favorita contenuta in un trattato concluso tra questo altro Stato senza litorale e lo Stato Contraente che accorda i summenzionati diritti speciali o facilitazioni.
Convenzione-art. 11
Articolo 11 Eccezioni alla Convenzione per motivi di salute pubblica o di sicurezza od allo scopo di assicurare la protezione della proprieta' intellettuale. 1. Nessuno Stato Contraente e' obbligato dalla presente Convenzione ad assicurare il transito di persone delle quali sia proibito l'ingresso nel proprio territorio o di merci di una categoria la cui importazione sia vietata, sia per ragioni di moralita', salute o sicurezza pubblica, sia come misura precauzionale contro le malattie di animali o piante o contro i parassiti. 2. Ogni Stato Contraente ha il diritto di prendere tutte le precauzioni e di adottare tutte le misure necessarie per accertarsi che le persone e le merci, ed in particolare le merci sottoposte a monopolio, siano realmente in transito, e che i mezzi di trasporto siano realmente utilizzati ai fini del passaggio delle summenzionate merci, nonche' per proteggere la sicurezza delle vie e dei mezzi di comunicazione. 3. Nulla nella presente Convenzione potra' pregiudicare le misure che uno Stato Contraente possa adottare in base alle disposizioni di una Convenzione internazionale generale a carattere mondiale o regionale alla quale partecipi, sia che detta Convenzione sia gia' stata conclusa alla data della presente Convenzione, sia che venga conclusa ulteriormente, quando tali disposizioni riguardino a) l'esportazione, l'importazione o il transito di particolari categorie di articoli quali gli stupefacenti o altri prodotti chimici dannosi o le armi; o b) la protezione della proprieta' industriale, letteraria od artistica, del nome commerciale, delle indicazioni di provenienza o denominazioni d'origine, nonche' la soppressione della concorrenza sleale. Nulla nella presente Convenzione impedisce ad uno Stato Contraente di adottare tutti i provvedimenti necessari a proteggere i propri interessi essenziali in materia di sicurezza.
Convenzione-art. 12
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.