DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 ottobre 1970, n. 1508

Type DPR
Publication 1970-10-01
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, relativa all'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Considerato che dal 1 ottobre 1968 funzionano di fatto gli istituti tecnici aeronautici sottoelencati;

Ritenuta la necessita' di regolarizzare tale situazione di fatto;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile, per l'interno e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

A decorrere dal 1 ottobre 1968 sono istituite, nelle localita' sottoindicate, scuole aventi finalita' ed ordinamento speciali che assumono la denominazione di istituti tecnici aeronautici: 1) Catania; 2) Forli'; 3) Roma.

Art. 2

I predetti istituti tecnici aeronautici hanno lo scopo di preparare all'esercizio di professioni e funzioni tecniche nel campo della navigazione aerea. Il corso di studi ha la durata quinquennale e si articola in un biennio inferiore ed in un triennio superiore. Nel triennio superiore dell'istituto tecnico aeronautico si hanno indirizzi specializzati che sono, di regola, i seguenti: a) Navigazione aerea; b) Assistenza alla navigazione aerea.

Art. 3

Nell'istituto tecnico aeronautico si insegnano le seguenti materie: religione; lingua e lettere italiane; storia ed educazione civica; geografia; lingua inglese; matematica; scienze naturali; elementi di chimica; fisica e laboratorio; disegno tecnico; esercitazioni pratiche; aerotecnica; circolazione aerea; telecomunicazioni aeronautiche ed esercitazioni; navigazione aerea ed esercitazioni; elettrotecnica, radio-radar tecnica ed esercitazioni; diritto e trasporti aerei. Nell'indirizzo specializzato per la navigazione aerea, in aggiunta alle suddette materie, si insegna: Igiene e fisiologia del volo.

Art. 4

Alla prima classe dell'istituto tecnico aeronautico possono accedere coloro che siano in possesso della licenza di scuola media. Alle classi successive alla prima si accede per promozione dalla classe immediatamente inferiore; limitatamente alla seconda ed alla terza classe si accede altresi' per esame di idoneita' cui sono ammessi rispettivamente i candidati che abbiano conseguito la licenza di scuola media almeno uno o due anni prima. Agli alunni che abbiano conseguito la promozione alla seconda o alla terza classe dell'istituto tecnico aeronautico e' consentito il passaggio alla seconda o alla terza classe dell'istituto tecnico nautico e - previ esami integrativi nelle materie nei comuni - alla seconda ed alla terza classe degli istituti tecnici di altro indirizzo. Alle stesse condizioni di cui al comma precedente e' consentito il passaggio dagli istituti tecnici nautici o di altro indirizzo alla seconda ed alla terza classe dell'istituto tecnico aeronautico.

Art. 5

Al termine del corso di studi gli allievi sostengono un esame di abilitazione tecnica per il conseguimento del diploma di perito aeronautico nella specializzazione di aspirante al comando di aeromobili per gli allievi dell'indirizzo specializzato per la navigazione aerea e di aspirante all'assistenza e al controllo della navigazione aerea per quelli dell'indirizzo specializzato per l'assistenza alla navigazione aerea.

Art. 6

I programmi e gli orari di insegnamento, i programmi degli esami di abilitazione e le prove selettive mediche e attitudinali per l'ammissione ed il proseguimento del corso di studi saranno stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 7

Le tasse scolastiche, di immatricolazione, di frequenza, di esame, di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle previste per gli istituti tecnici nautici. Agli alunni puo' inoltre essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime nonche' un deposito di garanzia per eventuali danni. La misura del contributo e del deposito e' fissata dal consiglio di amministrazione.

Art. 8

Gli istituti tecnici aeronautici sono riconosciuti come enti dotati di personalita' giuridica e di autonomia nel loro funzionamento e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Il governo amministrativo dell'istituto e' affidato ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso: due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione ad uno dei quali deve essere affidato l'incarico di presidente; un rappresentante del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile; un rappresentante del Ministero della difesa; un rappresentante dell'amministrazione provinciale; un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura; il preside dell'istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario. Possono essere inoltre chiamati a far parte del consiglio di amministrazione persone ed enti che diano un notevole contributo tecnico od economico al funzionamento dell'istituto. La nomina dei consigli di amministrazione e' disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 9

Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni. Quando ne sia riconosciuta la necessita', il Ministro per la pubblica istruzione scioglie con suo decreto il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovra' essere ricostituito.

Art. 10

A capo dell'istituto e' un preside il quale sovraintende all'andamento didattico e disciplinare ed ha la direzione amministrativa. Il preside non ha l'obbligo dell'insegnamento.

Art. 11

Al personale di ruolo e non di ruolo degli istituti tecnici aeronautici si applicano le norme in vigore per gli istituti tecnici industriali.

Art. 12

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, determina i posti del personale di ruolo e non di ruolo. Quelli relativi al personale amministrativo, ausiliario e di servizio sono stabiliti nella misura indicata per gli istituti tecnici industriali dalla tabella A annessa alla legge 22 novembre 1961, n. 1282.

Art. 13

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede: 1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione, fissato nella misura di cui all'allegata tabella; 2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di privati; 3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati.

Art. 14

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, agli istituti tecnici aeronautici si applicano le disposizioni dell'art. 144, lettera E, n. 3, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica. L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, gravera' sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

SARAGAT MISASI - VIGLIANESI - RESTIVO - FERRARI-AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 ottobre 1971

Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 146. - CARUSO

Tabella

Tabella organica degli istituti tecnici aeronautici di Catania, Forli' e Roma Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA A Contributi annui a carico dello Stato per il funzionamento degli istituti tecnici aeronautici di cui all'art. 1 del presente decreto: Parte di provvedimento in formato grafico

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