DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1970, n. 1510

Type DPR
Publication 1970-02-02
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia; Decreta: Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto straniero, firmata a Londra il 7 giugno 1968, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. 17 della convenzione stessa.

SARAGAT RUMOR - MORO - GAVA

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 novembre 1971

Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 66. - CARUSO

Convention

Convention europeenne dans le domaine de l'information sur le droit etranger Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE Nota bene: I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione fra cui il testo in lingua francese, qui sopra riportato. Convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto straniero, firmata a Londra il 7 giugno 1968 PREAMBOLO Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione, Considerando che e' scopo del Consiglio d'Europa realizzare una piu' stretta unione fra gli Stati membri; Convinti che la creazione di un sistema di mutua assistenza internazionale per facilitare l'ottenimento da parte delle autorita' giudiziarie di informazioni sul diritto straniero contribuira' all'attuazione di questo scopo, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Campo di applicazione della Convenzione 1. Le parti contraenti si impegnano a scambiarsi, secondo le disposizioni della presente Convenzione, informazioni relative alla loro legislazione nel campo civile e commerciale, cosi' come nel settore della procedura civile e commerciale e dell'organizzazione giudiziaria. 2. Tuttavia, due o piu' parti Contraenti potranno tra loro concordare l'estensione del campo di applicazione della presente Convenzione a settori diversi da quelli indicati nel paragrafo precedente. Il testo degli accordi che verranno a tal fine stipulati sara' comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Convenzione-art. 2

Articolo 2 Organi nazionali di collegamento 1. Per l'applicazione della presente Convenzione, ogni Parte contraente creera' o designera' un organo unico (qui appresso indicato come "organo di ricezione") al quale spettera' il compito: (a) di ricevere le richieste di informazioni citate al paragrafo 1 dell'articolo 1, provenienti da un'altra Parte Contraente; (b) di soddisfare tali richieste, secondo le disposizioni dell'articolo 6. Tale organo dipendera' da un Ministero o da altra organizzazione statale. 2. Ogni Parte Contraente avra' la facolta' di creare o designare uno o piu' organi (qui appresso indicati come "organi di trasmissione") incaricati di ricevere le richieste di informazioni provenienti dalle autorita' giudiziarie nazionali e di trasmetterle al competente organo di ricezione straniero. I compiti devoluti all'organo di trasmissione potranno essere affidati all'organo di ricezione. Ogni Parte Contraente comunichera' al Segretario Generale del Consiglio d'Europa la denominazione e l'indirizzo del proprio organo di ricezione e, se del caso, quelli del proprio o dei propri organi di trasmissione.

Convenzione-art. 3

Articolo 3 Autorita' abilitate a formulare le richieste di informazioni 1. Le richieste di informazioni dovranno sempre provenire da una autorita' giudiziaria, anche se non saranno state formulate da quest'ultima. Esse non potranno essere inoltrate che in relazione a procedimenti gia' iniziati. 2. Ogni Parte Contraente potra', nel caso in cui non abbia creato o designato organi di trasmissione, segnalare con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, quelli fra i propri organi che essa considera autorita' giudiziaria ai sensi del paragrafo precedente. 3. Due o piu' Parti Contraenti potranno tra loro convenire di estendere l'applicazione della presente Convenzione a richieste provenienti da autorita' diverse da quelle giudiziarie. Il testo degli accordi che verranno a tal fine stipulati sara' comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Convenzione-art. 4

Articolo 4 Con tenuto della richiesta di informazioni 1. La richiesta di informazioni dovra' indicare l'autorita' giudiziaria da cui emana nonche' il procedimento cui si riferisce. Dovra' inoltre precisare, nel modo piu' esatto possibile, i punti sui quali le informazioni relative alla legislazione dello Stato richiesto vengono domandate e, nel caso in cui nel paese in questione siano in vigore diversi sistemi giuridici, per quale di essi le informazioni vengono richieste. 2. La richiesta dovra' essere accompagnata dall'esposizione degli atti indispensabile tanto per una chiara comprensione che per la redazione di una risposta esatta e precisa; copie di documenti potranno essere allegate ove si rivelino necessarie per chiarire la portata della richiesta. 3. La richiesta potra' vertere anche su questioni relative a settori diversi da quelli previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, a condizione che esista un nesso logico con i punti principali della richiesta. 4. Ove la richiesta non sia stata formulata da una autorita' giudiziaria, essa dovra' essere accompagnata dall'autorizzazione rilasciata da detta autorita' giudiziaria.

Convenzione-art. 5

Articolo 5 Trasmissione della richiesta d'informazioni La richiesta di informazioni dovra' essere inviata direttamente all'organo di ricezione dello Stato richiesto da un organo di trasmissione o, in mancanza di esso, dall'autorita' giudiziaria che l'ha formulata.

Convenzione-art. 6

Articolo 6 Autorita' abilitate a rispondere 1. L'organo di ricezione destinatario di una richiesta di informazioni potra' sia redigere esso stesso la risposta, sia trasmettere la richiesta ad un'altra organizzazione statale o ufficiale che redigera' detta risposta. 2. L'organo di ricezione potra', in relazione al contenuto della richiesta o per ragioni di organizzazione amministrativa, trasmettere la richiesta ad un ente privato o ad un giurista qualificato che redigeranno la risposta. 3. Ove l'applicazione del paragrafo precedente dovesse comportare delle spese, l'organo di ricezione, prima di effettuare la trasmissione di cui al paragrafo precedente, indichera' all'autorita' che ha formulato la richiesta l'ente privato o il giurista al quale questa verrebbe trasmessa; in tal caso, l'organo di ricezione comunichera' all'autorita' che ha formulato la richiesta, con la maggior precisione possibile, l'ammontare delle spese previste, chiedendole l'autorizzazione a farvi fronte.

Convenzione-art. 7

Articolo 7 Contenuto della risposta La risposta dovra' fornire all'autorita' che ha formulato la richiesta, informazioni obiettive ed imparziali sulla legislazione dello Stato richiesto. Essa sara' accompagnata, se del caso, da testi legislativi e regolamentari e da testi di decisioni giudiziarie. Essa potra' comprendere altresi' nella misura necessaria ad una buona informazione del richiedente, documenti accessori quali estratti di pubblicazioni giuridiche o lavori preparatori. Potra' anche, se del caso, essere accompagnata da commenti esplicativi.

Convenzione-art. 8

Articolo 8 Effetti della risposta Le informazioni contenute nella risposta non vincolano l'autorita' giudiziaria da cui e' stata formulata la richiesta.

Convenzione-art. 9

Articolo 9 Comunicazione della risposta La risposta verra' inviata dall'organo di ricezione all'organo di trasmissione nel caso in cui la domanda sia stata trasmessa da quest'ultimo, o all'autorita' giudiziaria nel caso in cui la richiesta sia stata fatta direttamente da questa.

Convenzione-art. 10

Articolo 10 Obbligo di rispondere 1. L'organo di ricezione, destinatario di una richiesta di informazioni, e' tenuto, salvo quanto disposto dall'articolo 11, a darvi corso in conformita' delle disposizioni di cui all'articolo 6. 2. Qualora la risposta non sia stata redatta dallo stesso organo di ricezione, questi sara' comunque tenuto a controllare che una risposta sia fornita alle condizioni previste dall'articolo 12.

Convenzione-art. 11

Articolo 11 Eccezioni all'obbligo di rispondere Lo Stato richiesto potra' rifiutare di dare seguito alla richiesta di informazioni ove i suoi interessi siano lesi dalla controversia alla quale si riferisce la richiesta, quando giudichi che la risposta potrebbe pregiudicare la propria sovranita' o sicurezza.

Convenzione-art. 12

Articolo 12 Limiti di tempo per la risposta La risposta ad una richiesta di informazioni dovra' essere fornita nel minor tempo possibile. Tuttavia, nel caso in cui la redazione della risposta richieda un certo tempo, l'organo di ricezione dovra' informarne l'autorita' straniera che ha formulato la richiesta precisando nel contempo, se possibile, la data approssimativa in cui la risposta potra' essere comunicata.

Convenzione-art. 13

Articolo 13 Informazioni supplementari 1. Tanto l'organo di ricezione che l'organo o la persona che questi avra' incaricato di rispondere, ai sensi dell'articolo 6, potranno chiedere all'autorita' che ha formulato la richiesta le informazioni supplementari che reputeranno necessarie per la redazione della risposta. 2. La richiesta di informazioni supplementari verra' trasmessa dall'organo di ricezione secondo le formalita' previste dall'articolo 9 per la comunicazione della risposta.

Convenzione-art. 14

Articolo 14 Lingue 1. La richiesta di informazioni ed i relativi allegati saranno redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato richiesto o accompagnati da una traduzione in quella lingua. La risposta sara' redatta nella lingua dello Stato richiesto. 2. Tuttavia, due o piu' Parti Contraenti potranno tra loro convenire di derogare alle disposizioni del paragrafo precedente.

Convenzione-art. 15

Articolo 15 Spese 1. La risposta non potra' dar luogo ad un rimborso di tasse o spese, di qualunque natura esse siano, ad eccezione di quelle previste al paragrafo 3 dell'articolo 6 che saranno addebitate allo Stato che ha formulato la richiesta. 2. Tuttavia, due o piu' Parti Contraenti potranno tra loro convenire di derogare alle disposizioni del paragrafo precedente.

Convenzione-art. 16

Articolo 16 Stati federali In uno Stato federale le funzioni esercitate dall'organo di ricezione, diverse da quelle previste dal capoverso (a) del paragrafo 1 dell'articolo 2 potranno, per motivi di ordine costituzionale, essere attribuite ad altre organizzazioni statali.

Convenzione-art. 17

Articolo 17 Entrata in vigore della Convenzione 1. La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati Membri del Consiglio d'Europa. Essa sara' ratificata o accettata. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica o di accettazione. 3. Essa entrera' in vigore per ogni Stato firmatario che la ratifichi o l'accetti successivamente, tre mesi dopo la data del deposito del relativo strumento di ratifica o di accettazione.

Convenzione-art. 18

Articolo 18 Adesione di uno Stato non membro del Consiglio d'Europa 1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio ad aderire ad essa. 2. Tale adesione potra' avvenire con il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avra' effetto tre mesi dopo la data del deposito stesso.

Convenzione-art. 19

Articolo 19 Applicazione territoriale della Convenzione 1. Ogni Parte Contraente puo', al momento della firma oppure all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, designare il territorio o i territori ai quali la presente Convenzione sara' applicata. 2. Ogni Parte Contraente puo', all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, o di adesione o in qualunque altro momento successivo, estendere l'applicazione della presente Convenzione, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ad ogni altro territorio che sara' specificato nella dichiarazione stessa e delle cui relazioni internazionali la Parte Contraente sia responsabile o dal quale essa sia stata autorizzata a stipulare. 3. Qualsiasi dichiarazione, che verra' fatta in virtu' del paragrafo precedente potra' essere ritirata, per quel che concerne qualunque territorio specificato in detta dichiarazione, in base alle condizioni previste all'articolo 20 della presente Convenzione.

Convenzione-art. 20

Articolo 20 Durata della Convenzione e denuncia 1. La presente Convenzione restera' in vigore a tempo indeterminato. 2. Ogni Parte Contraente potra', per quel che la riguarda, denunciare la presente Convenzione con notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 3. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario Generale avra' ricevuto la notifica.

Convenzione-art. 21

Articolo 21 Funzioni del Segretario Generale del Consiglio d'Europa Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati Membri del Consiglio e ad ogni altre Stato che abbia aderito alla presente Convenzione: (a) ogni firma; (b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione; (c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 17 della Convenzione stessa; (d) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 1, del paragrafo 3 dell'articolo 2, del paragrafo 2 dell'articolo 3 e dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 19; (e) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 e la data a partire dalla quale la denuncia avra' effetto. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO a Londra, il 7 giugno 1968, nelle lingue francese ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede, in un solo esemplare che verra' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmettera' copia conforme ad ogni Stato firmatario ed aderente. (Seguono le firme)

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