LEGGE 31 marzo 1870, n. 5592
Art. 1
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È fatta facoltà al Governo del Re di prelevare, durante il mese di aprile 1870, sui capitoli 61, 80-A, 92, 106 del bilancio passivo delle Finanze, presentato al Parlamento il 7 marzo 1870, il dodicesimo della maggiore somma in essi presunta pel regolare andamento dei relativi servizi, il nono di quella richiesta col capitolo 118, e l'intero importo assegnato coi due capitoli 178 sexies, septies. Qualora le modificazioni agli organici amministrativi, da cui quegli aumenti derivano, non venissero sanzionate, le somme spese in base alla presente Legge (risultanti dall'annessa Tabella A) formeranno parte, come unico capitolo, delle spese straordinarie del Ministero suddetto nel bilancio del 1870. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato. Dato a Firenze addì 31 marzo 1870. VITTORIO EMANUELE Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli M. Raeli Quintino Sella.
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