LEGGE 19 giugno 1870, n. 5704
Art. 1
Il Governo potrà autorizzare i Comuni e le Provincie ad aggiungere premi in forma di lotteria àprestiti da contrarre per opere di pubblica utilità, allora soltanto che la somma destinata a premi non superi un quinto degli interessi annuali, e che il prestito sia rappresentato da obbligazioni indivisibili, non inferiori a lire cento (100) di valore nominale, e con versamenti non minori di lire venti (20). -------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 07/07/1870, n. 184 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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