LEGGE 30 giugno 1870, n. 5735
Art. 1
Le funzioni del Pubblico Ministero presso il tribunale militare marittimo del 1° dipartimento continueranno ad essere esercitate dall'ufficio dell'avvocato fiscale esistente presso il tribunale militare territoriale di Genova. Le funzioni di segretario presso l'istruttore, la Commissione d'inchiesta ed il tribunale militare marittimo suindicato continueranno parimenti ad esercitarsi dai funzionari di segreteria addetti allo stesso tribunale territoriale.
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