Art. 1
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato, Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sarà pubblicata nelle provincie della Venezia e di Mantova la legge del 26 febbraio 1865, n. 2180, sulle pensioni di riposo e sugli assegni ai postiglioni delle stazioni soppresse, per avere effetto a vantaggio dei postiglioni delle stazioni soppresse dopo l'unione delle suddette provincie al Regno d'Italia. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Torino addì 12 luglio 1870. VITTORIO EMANUELE. G. Gadda.