LEGGE 11 agosto 1870, n. 5785
Art. 1
Il Governo del Re ha facoltà di stipulare colla Banca Nazionale nel Regno d'Italia la Convenzione contenuta nell'allegato R. Prima che il credito della Banca verso lo Stato sia ridotto di lire 283 milioni, il Governo provvederà alla estinzione totale del mutuo di 500 milioni ed alla cessazione del corso forzato.
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