LEGGE 11 agosto 1870, n. 5790
Art. 1
È convertito in Legge il Regio Decreto 5 novembre 1868, col quale, a cagione d'urgenza e a titolo di credito suppletivo, venne accresciuto di un milione di lire il fondo stanziato ai capitoli 10 e 13 del bilancio dei Lavori Pubblici 1868, per fare istantaneamente fronte al subitaneo riparo dei guasti prodotti dalle alluvioni dello stesso anno nelle opere idrauliche di prima e seconda categoria.
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