LEGGE 18 agosto 1870, n. 5801

Type Legge
Publication 1870-08-18
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

È fatta facoltà al Governo del Re di modificare, per Decreto Reale, gli articoli 4, 6 e 7 dello statuto della Banca Nazionale Toscana, approvato con Decreto del 30 dicembre 1857, sostituendo: I. All'articolo 4 il seguente: «La concessione della Banca Nazionale Toscana è prorogata a tutto dicembre 1889, meno il caso di perdite che diminuissero il capitale effettivo di un terzo, nel qual caso dovrà cessare in tronco ed essere messa in liquidazione.» II. All'articolo 6 il seguente: «La Banca potrà aumentare il suo capitale portandolo in tutto fino a cinquanta milioni.» III. All'articolo 7 il seguente: «Il nuovo capitale sarà rappresentato da azioni di lire mille l'una, da collocarsi nel modo seguente: «a) Fino a 20 milioni di aumento di capitale ogni azionista avrà diritto, nel termine che sarà assegnato dal Consiglio, di farsi acquirente alla pari delle nuove azioni, nella proporzione di quelle di cui si troverà possessore. «b) Per ogni aumento di capitale superiore ai 20 milioni come sopra riservati agli azionisti, le azioni saranno vendute all'incanto cedendo la differenza del prezzo a profitto della massa di rispetto.»

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