LEGGE 18 agosto 1870, n. 5815
Art. 1
Le facoltà accordate al Governo del Re con gli articoli 13, 14, 15 e 16 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, e della Legge 2 dicembre 1866, n. 3352, sono mantenute in vigore a tutto giugno 1875.
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