Art. 1
Coloro i quali alla promulgazione della Legge 23 aprile 1865, n. 2247, facevano parte dell'Esercito o dell'Armata, e si trovavano nelle condizioni stabilite dall'art. 1 di essa Legge, sono rimessi in tempo per invocarne i benefizi, purchè la Commissione creata con Regio Decreto 22 giugno 1865, n. 2375, non siasi già pronunziata negativamente a loro riguardo.