LEGGE 18 agosto 1870, n. 5839
Art. 1
È prorogato fino al 31 dicembre 1872, per i Comuni ai quali è scaduto o sia per iscadere, il termine di anni tre, concesso col n. 3 dell'articolo 2 della Legge 23 aprile 1865, n. 2252.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.