LEGGE 28 agosto 1870, n. 5857
Art. 1
È approvata la Convenzione conchiusa nel 4 gennaio 1869 tra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze e la Società delle strade ferrate dell'Alta Italia, quale fu trasformata colle modificazioni ed aggiunte stipulate il 5 luglio 1870 e col foglio addizionale 11 detto mese (Allegati 1, 2, 3), per gli oggetti che si vengono ad indicare: a) Per l'appalto alla suddetta Società del mantenimento e dell'esercizio delle linee da Firenze a Pisa per Pistoia e Lucca, da Pisa a Massa e da Massa alla frontiera francese per il litorale Ligure, compreso il tratto da Avenza a Carrara, coll'obbligo eventuale di esercitare la linea da Savona a Bra colla diramazione da Cairo ad Aqui, e la linea da Lucca a Viareggio, e col carico di anticipare al Governo la somma di 45 milioni di lire; b) Per la costruzione e l'esercizio dell'altro tratto di ferrovia da Bussoleno a Bardonnêche, che dovrà far parte della rete dell'Alta Alta Italia, e per l'esercizio di quel tratto del traforo delle Alpi (detto del Moncenisio), tra Bardonnêche e Modane, che cade sul territorio italiano, mediante il concorso del Governo nella spesa di costruzione per un capitale di 12 milioni di lire, sotto deduzione delle somme già pagate pei lavori eseguiti nella suindicata linea; c) E finalmente per alcune modificazioni che vengono arrecate ai patti delle precedenti Convenzioni.
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