LEGGE 22 gennaio 1971, n. 4
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il termine entro il quale i consigli di facoltà possono provvedere alla copertura delle cattedre scoperte, per trasferimento o per chiamata, è prorogato per l'anno accademico 1970-71, al 28 febbraio 1971. Nel caso che la copertura sia effettuata per una cattedra già coperta per incarico, i competenti organi accademici destinano, per lo stesso anno accademico e con il consenso dell'interessato, il professore incaricato ad un raddoppiamento del corso o ad altro corso di materia affine, conservandogli la retribuzione, anche in soprannumero rispetto al numero dei corsi retribuiti ai sensi delle norme vigenti. Agli insegnamenti ufficiali resisi vacanti a seguito di trasferimenti i competenti organi accademici possono provvedere per incarico entro la stessa data del 28 febbraio 1971. Le norme relative agli incarichi di insegnamento universitari contenute nell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, sono prorogate anche per l'anno accademico 1971-72.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.