LEGGE 22 gennaio 1971, n. 4

Type Legge
Publication 1971-01-22
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il termine entro il quale i consigli di facoltà possono provvedere alla copertura delle cattedre scoperte, per trasferimento o per chiamata, è prorogato per l'anno accademico 1970-71, al 28 febbraio 1971. Nel caso che la copertura sia effettuata per una cattedra già coperta per incarico, i competenti organi accademici destinano, per lo stesso anno accademico e con il consenso dell'interessato, il professore incaricato ad un raddoppiamento del corso o ad altro corso di materia affine, conservandogli la retribuzione, anche in soprannumero rispetto al numero dei corsi retribuiti ai sensi delle norme vigenti. Agli insegnamenti ufficiali resisi vacanti a seguito di trasferimenti i competenti organi accademici possono provvedere per incarico entro la stessa data del 28 febbraio 1971. Le norme relative agli incarichi di insegnamento universitari contenute nell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, sono prorogate anche per l'anno accademico 1971-72.

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