LEGGE 11 febbraio 1971, n. 11
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 1 della legge 12 giugno 1962, n. 567, è sostituito dal seguente: "Nell'affitto di fondo rustico il canone è determinato e corrisposto in denaro".
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