LEGGE 11 febbraio 1971, n. 11

Type Legge
Publication 1971-02-11
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'articolo 1 della legge 12 giugno 1962, n. 567, è sostituito dal seguente: "Nell'affitto di fondo rustico il canone è determinato e corrisposto in denaro".

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