DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1971, n. 16

Type DPR
Publication 1971-01-29
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano in data 18 dicembre 1970 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Reumatologia" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

SARAGAT MISASI - FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 febbraio 1971

Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 267. - GRECO

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore insegnamento di Reumatologia-art. 1

Repertorio n. 431 REPUBBLICA ITALIANA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO Convenzione tra l'Universita' degli studi di Milano e l'Istituto ortopedico Gaetano Pini di Milano per l'istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Reumatologia" presso la facolta' di medicina e chirurgia. L'anno millenovecentosettanta e questo giorno 18 (diciotto) del mese di dicembre in Milano, in una sala del rettorato della Universita' degli studi, in via Festa del Perdono 7, davanti a me dott. Mario Luzi, nato a Camerino (Macerata) l'8 novembre 1923, direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Milano e come tale delegato con decreto del rettore 1 luglio 1965 a ricevere, in forma pubblica amministrativa, gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse dell'universita' medesima a norma dell'art. 129 del vigente regolamento universitario, ed alla presenza dei signori: dott.ssa Leonilde Magri nata Bellagente, nata a Milano il 15 ottobre 1920, funzionario dell'universita'; dott. Filippo Sori, nato a Camerino (Macerata) il 26 febbraio 1935, funzionario dell'universita'; testimoni noti ed idonei a termine di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti: Da una parte il prof. Romolo Deotto, nato a Viadana (Mantova) l'8 febbraio 1911, magnifico rettore e legale rappresentante dell'Universita' degli studi di Milano, via Festa del Perdono 7, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del consiglio di amministrazione adottata nella seduta del 16 dicembre 1970, Dall'altra il prof. Biagio Carletti, nato a Derna (Libia) il 1 febbraio 1922, presidente dell'Istituto ortopedico Gaetano Pini, debitamente autorizzato dal consiglio di amministrazione dell'istituto stesso alla firma del presente atto con deliberazione in data 5 novembre 1970, con l'assistenza del segretario generale, dott. Vilaliano Peduzzi, nato a Milano il 12 gennaio 1909; Premesso che lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, nell'ordinamento didattico della facolta' di medicina e chirurgia comprende tra gli insegnamenti complementari quello di reumatologia che l'insegnamento di reumatologia ha assunto notevole importanza didattico scientifica e pratica; che la facolta' di medicina e chirurgia, ravvisando la rilevanza assunta da tale insegnamento, sia ai fini didattici che della ricerca scientifica e per offrire agli studenti una piu' completa specifica cultura, ha auspicato la istituzione di una cattedra di ruolo di reumatologia; che l'istituto ortopedico Gaetano Pini, allo scopo di dare impulso agli studi di reumatologia, cui e' particolarmente interessato, e' venuto nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di professore di ruolo convenzionato riservato alla cattedra di reumatologia; che l'ente convenzionante con delibera del consiglio di amministrazione in data 26 novembre 1970, s'impegna altresi' a mettere a disposizione, per le esigenze didattiche e scientifiche dell'insegnamento, la divisione di reumatologia esistente presso l'istituto dotata di 50 posti-letto e di adeguato personale, con gli annessi laboratori ed una sezione di ricerca dotata di personale specializzato e attrezzata con le piu' moderne apparecchiature scientifiche; che il consiglio della facolta' di medicina, e chirurgia, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Milano hanno esaminato ed approvato, nei limiti delle rispettive competenze, la proposta per la istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo da assegnarsi alla cattedra di reumatologia; Tutto cio' premesso tra l'Istituto ortopedico Gaelano Pini, rappresentato come sopra e l'Universita' degli studi di Milano, nella persona del suo rettore prof. Romolo Deolto, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. L'istituto ortopedico Gaetano Pini, affinche' presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Milano venga attuato l'insegnamento di reumatologia, si impegna a versare all'universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; a) L. 5.000.000 (cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; b) L. 1.000.000 (unmilione) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione del servizio conseguentemente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore insegnamento di Reumatologia-art. 2

Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' degli studi di Milano in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore insegnamento di Reumatologia-art. 3

Art. 3. Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, l'Istituto Gaetano Pini si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, l'Istituto ortopedico Gaetano Pini si impegna, altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore insegnamento di Reumatologia-art. 4

Art. 4. L'Universita' degli studi di Milano per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di reumatologia. L'Universita' degli studi di Milano versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, comma secondo.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore insegnamento di Reumatologia-art. 5

Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di reumatologia e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore insegnamento di Reumatologia-art. 6

Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mandato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore insegnamento di Reumatologia-art. 7

Art. 7. Il presente atto, essendo stipulato nell'interesse dell'Universita' degli studi di Milano e' esente da tasse di registro e bollo, a norma delle vigenti disposizioni di legge come atto stipulate nell'interesse dello Stato. Il presente atto, scritto a macchina su carta uso bollo da persona di mia fiducia, viene pubblicato alle parti contraenti mediante lettura da me fatta a chiara ed intelligibile voce, presenti i testi, e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla loro volonta' ed in segno di approvazione lo firmano unitamente ai testi sopra indicati ed a me ufficiale rogante. Il presente atto consta di due fogli di cui occupa sette facciate intere e parte dell'ottava. Romolo DEOTTO Biagio CARLETTI Vitaliano PEDUZZI Leonilde MAGRI BELLAGENTE, teste Filippo SORI, teste Mario LUZI Registrato a Milano il 18 dicembre 1970 al n. 4884 1/ME vol. 40. - Gratis. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione MISASI

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